Art. 20 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio
  2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti
  connessi e sulla concessione di  licenze  multiterritoriali  per  i
  diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore  e  dei  diritti
connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i
diritti su opere musicali per l'uso online nel  mercato  interno,  il
Governo si attiene, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  anche  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) assicurare che la Societa' italiana degli autori ed editori  e
gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva  garantiscano  idonei
requisiti di trasparenza, efficienza e  rappresentativita',  comunque
adeguati  a  fornire   ai   titolari   dei   diritti   una   puntuale
rendicontazione dell'attivita' svolta nel loro interesse; 
    b) vietare alla Societa' italiana degli autori ed editori e  agli
altri organismi di gestione collettiva di  imporre  ai  titolari  dei
diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente  necessario  per
la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi; 
    c) definire i requisiti di adesione alla Societa' italiana  degli
autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla
base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; 
    d) prescrivere che gli  statuti  della  Societa'  italiana  degli
autori ed editori e degli  altri  organismi  di  gestione  collettiva
stabiliscano  adeguati,  equilibrati  ed   efficaci   meccanismi   di
partecipazione   dei   loro   membri    al    processo    decisionale
dell'organismo; 
    e) stabilire che la Societa' italiana degli autori ed  editori  e
gli   altri   organismi   di   gestione   collettiva   distribuiscano
regolarmente e con la necessaria  diligenza  gli  importi  dovuti  ai
titolari dei diritti che  hanno  loro  conferito  mandato  e  che  la
distribuzione  avvenga  entro  nove  mesi  a  decorrere  dalla   fine
dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i
proventi dei diritti; 
    f) prevedere che la Societa' italiana degli autori ed  editori  e
gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano  gli  importi
dovuti ai titolari dei diritti con criteri  di  economicita',  quanto
piu'  possibile  su  base  analitica,  in   rapporto   alle   singole
utilizzazioni delle opere; 
    g) prevedere che gli utilizzatori siano  obbligati  a  presentare
alla Societa' italiana degli autori ed editori e agli altri organismi
di gestione collettiva, nel rispetto dei  tempi  richiesti,  rapporti
periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un  modello
tipizzato,  nonche'  ogni  informazione  necessaria   relativa   alle
utilizzazioni oggetto  delle  licenze  o  dei  contratti;  stabilire,
inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti  sanzioni
amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili; 
    h) assicurare la messa a disposizione, da  parte  della  Societa'
italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di  gestione
collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei
reclami,  l'implementazione  di  sistemi  efficienti  di  risoluzione
alternativa   delle   controversie   e   il   ricorso   a   procedure
giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE; 
    i) riformare l'attivita' di riscossione della  Societa'  italiana
degli  autori  ed  editori  e  degli  altri  organismi  di   gestione
collettiva in modo da aumentarne l'efficacia  e  la  diligenza  e  in
particolare,   con   riferimento    all'attivita'    dei    mandatari
territoriali,  da  garantire  trasparenti  modalita'   di   selezione
pubblica sulla base di adeguati requisiti di  professionalita'  e  di
onorabilita',  il  rafforzamento  dei  controlli  sul  loro  operato,
un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonche' l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite,  evitando  la  costituzione  di
situazioni di potenziale  conflitto  di  interessi  e  di  cumulo  di
mandati incompatibili; 
    l)  prevedere  forme  di   riduzione   o   di   esenzione   dalla
corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a  organizzatori  di
spettacoli dal vivo  con  meno  di  cento  partecipanti,  ovvero  con
giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonche' in  caso  di
eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  garantendo  che,
in tali  ipotesi,  la  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti; 
    m) assicurare la trasparenza della Societa' italiana degli autori
ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva  attraverso
la previsione dell'obbligo  di  pubblicazione,  nei  rispettivi  siti
internet,  dello  statuto,  delle  condizioni  di   adesione,   della
tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e  delle  linee  di
politica  generale  sulla  distribuzione  degli  importi  dovuti   ai
titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale  nonche',
per gli organismi  di  gestione  collettiva  operanti  in  virtu'  di
specifiche  disposizioni   di   legge,   attraverso   la   previsione
dell'obbligo di trasmettere alle Camere  una  relazione  annuale  sui
risultati dell'attivita' svolta; 
    n) ridefinire, in conformita' alle disposizioni  della  direttiva
2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal  mercato,  i
requisiti minimi necessari per  le  imprese  che  intendono  svolgere
attivita'  di  intermediazione  dei  diritti  connessi,   attualmente
stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
previsto dall'articolo 39, comma  3,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, prevedendone la conseguente riforma. 
 
          Note all'art. 20: 
              - La direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore  e
          dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di   licenze
          multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso
          online nel mercato interno (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84. 
              - Il testo dell'art. 39 del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
          sviluppo  delle   infrastrutture   e   la   competitivita')
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della
          stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia  di
          diritti connessi al diritto d'autore).  -  1.  All'art.  5,
          comma 1, del decreto legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,
          dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
                "d-bis) gli  edicolanti  possono  vendere  presso  la
          propria sede qualunque altro prodotto  secondo  la  vigente
          normativa; 
                d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti  sulla
          merce venduta e defalcare il valore del  materiale  fornito
          in  conto  vendita  e  restituito  a  compensazione   delle
          successive anticipazioni al distributore; 
                d-quater) fermi restando gli  obblighi  previsti  per
          gli edicolanti a garanzia del  pluralismo  informativo,  la
          ingiustificata  mancata  fornitura,  ovvero  la   fornitura
          ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
          da parte del distributore  costituiscono  casi  di  pratica
          commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle  vigenti
          disposizioni in materia; 
                d-quinquies)    le    clausole    contrattuali    fra
          distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del
          presente articolo,  sono  nulle  per  contrasto  con  norma
          imperativa  di  legge  e  non  viziano  il  contratto   cui
          accedono". 
              2. Al fine di favorire la creazione  di  nuove  imprese
          nel  settore  della  tutela  dei  diritti   degli   artisti
          interpreti  ed  esecutori,   mediante   lo   sviluppo   del
          pluralismo competitivo e consentendo maggiori  economicita'
          di gestione nonche' l'effettiva partecipazione e  controllo
          da  parte  dei  titolari  dei   diritti,   l'attivita'   di
          amministrazione e intermediazione dei diritti  connessi  al
          diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.  633,
          in qualunque forma attuata, e' libera. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore   del   presente   decreto   e   previo   parere
          dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,
          sono  individuati,  nell'interesse  dei   titolari   aventi
          diritto, i requisiti minimi necessari  ad  un  razionale  e
          corretto sviluppo del mercato degli  intermediari  di  tali
          diritti connessi.». 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O.