Art. 21 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del  25  novembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  caseine  e   ai
  caseinati  destinati  all'alimentazione  umana  e  che  abroga   la
  direttiva 83/417/CEE del Consiglio 
 
  1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Governo  e'  autorizzato  a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  25  novembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai  caseinati
destinati  all'alimentazione  umana  e  che   abroga   la   direttiva
83/417/CEE del Consiglio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dell'art. 30  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 9. 
              - Per il testo dell'art. 35  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 18. 
              - La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio sul ravvicinamento delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati
          all'alimentazione  umana  e   che   abroga   la   direttiva
          83/417/CEE del Consiglio e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  1
          dicembre 2015, n. L 314.