Art. 3 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante  disposizioni
  volte a prevenire e gestire l'introduzione e  la  diffusione  delle
  specie esotiche invasive 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
giustizia, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare quale autorita' nazionale competente  designata
per i rapporti con la Commissione  europea,  relativi  all'attuazione
del regolamento (UE) n.  1143/2014,  e  per  il  coordinamento  delle
attivita' necessarie per l'attuazione del medesimo,  nonche'  per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo
regolamento; 
    b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e  la
ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
nelle attivita' relative a quelle previste dal  regolamento  (UE)  n.
1143/2014; 
    c) previsione  di  sanzioni  penali  e  amministrative  efficaci,
dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  della  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE)  n.  1143/2014,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui al presente comma; 
    d) destinazione di  quota  parte  dei  proventi  derivanti  dalle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  decreto  legislativo
di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione  delle  misure
di eradicazione e di gestione di  cui  agli  articoli  17  e  19  del
regolamento  (UE)  n.  1143/2014,  nel  limite  del  50   per   cento
dell'importo complessivo. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative del medesimo decreto legislativo. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1143/2014  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  recante  disposizioni  volte  a
          prevenire e gestire l'introduzione e  la  diffusione  delle
          specie esotiche invasive, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  4
          novembre 2014, n. L 317.