Art. 5 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
  europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo  alla
  fornitura di informazioni sugli alimenti ai  consumatori,  e  della
  direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
  dicembre 2011, relativa alle diciture o marche  che  consentono  di
  identificare  la  partita  alla  quale   appartiene   una   derrata
  alimentare 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre  2011,  relativo  alla  fornitura  di
informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  e  della   direttiva
2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011, relativa alle diciture o marche che consentono di  identificare
la partita  alla  quale  appartiene  una  derrata  alimentare,  anche
mediante  l'eventuale  abrogazione   delle   disposizioni   nazionali
relative  a  materie  espressamente  disciplinate   dalla   normativa
europea. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministri
dello sviluppo economico, della salute  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo  32  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  in
particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) prevedere, previo  svolgimento  della  procedura  di  notifica
prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione  obbligatoria
nell'etichetta della sede  e  dell'indirizzo  dello  stabilimento  di
produzione o, se diverso, di confezionamento, al  fine  di  garantire
una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore  e
immediata rintracciabilita' dell'alimento da parte  degli  organi  di
controllo, anche per una piu' efficace tutela della  salute,  nonche'
gli  eventuali  casi   in   cui   tale   indicazione   possa   essere
alternativamente  fornita  mediante   diciture,   marchi   o   codici
equivalenti, che consentano comunque  di  risalire  agevolmente  alla
sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se  diverso,
di confezionamento; 
    b) fatte salve le  fattispecie  di  reato  vigenti,  adeguare  il
sistema sanzionatorio  nazionale  per  le  violazioni  amministrative
delle disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  ai
relativi  atti  di  esecuzione   e   alle   disposizioni   nazionali,
individuando  sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla
gravita' della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di  disporre  di  un
quadro  sanzionatorio  di  riferimento   unico   e   di   consentirne
l'applicazione uniforme a livello  nazionale,  con  l'individuazione,
quale   autorita'   amministrativa   competente,   del   Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)  del  Ministero
delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   evitando
sovrapposizioni  con  altre  autorita',  fatte  salve  le  competenze
spettanti ai sensi  della  normativa  vigente  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato nonche' quelle degli organi  preposti
all'accertamento delle violazioni. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 3, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   dovendosi
provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.  In  considerazione  della  complessita'  della
materia   trattata   e   dell'impossibilita'   di   procedere    alla
determinazione  degli  eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno
schema di decreto legislativo di cui al comma  1,  la  corrispondente
relazione  tecnica  evidenzia  gli  effetti  sui  saldi  di   finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o
maggiori oneri, che non trovino compensazione  nel  loro  ambito,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre
2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla   fornitura   di
          informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i
          regolamenti (CE) n.  1924/2006  e  (CE)  n.  1925/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e  abroga  la  direttiva
          87/250/CEE della Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del
          Consiglio, la direttiva 1999/10/CE  della  Commissione,  la
          direttiva  2000/13/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  le  direttive  2002/67/CE  e  2008/5/CE   della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. 
              - La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio   concernente   la    valutazione    dell'impatto
          ambientale  di  determinati  progetti  pubblici  e  privati
          (codificazione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2012, n. L 26. 
              - Per il testo dell'art. 17  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si veda nelle note all'art. 1.