Art. 6 
 
Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva  (UE)
  2015/637 del  Consiglio,  del  20  aprile  2015,  sulle  misure  di
  coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei
  cittadini dell'Unione non  rappresentati  nei  paesi  terzi  e  che
  abroga la decisione 95/553/CE 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/637 del Consiglio, del 20  aprile  2015,  sulle  misure  di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela  consolare  dei
cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che  abroga
la decisione 95/553/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  della
presente legge, anche il  seguente  principio  e  criterio  direttivo
specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la
tutela   consolare,   sottoscritta,    alle    condizioni    previste
dall'articolo 14 della  direttiva  (UE)  2015/637,  da  un  cittadino
italiano innanzi all'autorita' diplomatica o consolare  di  un  altro
Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente  alle
obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili  in  essa
contenute. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio sulle misure
          di coordinamento e cooperazione per  facilitare  la  tutela
          consolare dei cittadini dell'Unione non  rappresentati  nei
          paesi  terzi  e  che  abroga  la  decisione  95/553/CE   e'
          pubblicata nella g.u.U.E. 24 aprile 2015, n. L 106.