Art. 9 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2011,  che  fissa  condizioni
  armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da  costruzione
  e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  marzo  2011,  che  fissa
condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) fissazione  dei  criteri  per  la  nomina  dei  rappresentanti
dell'Italia  in  seno  al  comitato  di  cui  all'articolo   64   del
regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo  55  del
regolamento (UE) n. 305/2011; 
    b) istituzione di un Comitato nazionale di  coordinamento  per  i
prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e  di  raccordo
delle attivita' delle  amministrazioni  competenti  nel  settore  dei
prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti  ad
assicurare   l'uniformita'   e   il   controllo   dell'attivita'   di
certificazione   e   di   prova   degli   organismi   notificati,   e
individuazione  delle  amministrazioni  che  hanno  il   compito   di
istituirlo; 
    c) costituzione di un  Organismo  nazionale  per  la  valutazione
tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione  tecnica  (TAB)
ai  sensi  dell'articolo  29  del  regolamento  (UE)   n.   305/2011,
fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione
e individuazione  delle  amministrazioni  che  hanno  il  compito  di
costituirlo; 
    d) individuazione presso il Ministero  dello  sviluppo  economico
del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui
all'articolo 10, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011,
nonche' determinazione delle modalita' di collaborazione delle  altre
amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di
cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10; 
    e) individuazione del Ministero dello  sviluppo  economico  quale
autorita' notificante ai sensi del capo VII del regolamento  (UE)  n.
305/2011; 
    f) fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la
valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da
autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di
valutazione e verifica  della  costanza  della  prestazione,  di  cui
all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche  al  fine  di
prevedere che tali  compiti  di  valutazione  e  di  controllo  degli
organismi  possano  essere  affidati  mediante  apposite  convenzioni
all'organismo   unico   nazionale   di   accreditamento   ai    sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
    g) previsione di disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per
le  attivita'  connesse  all'attuazione  del  regolamento   (UE)   n.
305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
    h) previsione  di  sanzioni  penali  o  amministrative  efficaci,
dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle  violazioni  degli
obblighi derivanti dal regolamento (UE)  n.  305/2011,  conformemente
alle  previsioni  dell'articolo  32,   comma   1,   lettera   d),   e
dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
tenendo  in  adeguata  considerazione  le  attivita'  rispettivamente
svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera  e,
in particolare, la loro effettiva capacita' di incidere sugli aspetti
relativi alle caratteristiche, alla qualita'  e  alla  sicurezza  del
prodotto, e individuazione  delle  procedure  per  la  vigilanza  sul
mercato dei prodotti da  costruzione  ai  sensi  del  capo  VIII  del
regolamento (UE) n. 305/2011; 
    i)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  di  legge  o   di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui  al  comma
1; 
    l) salvaguardia  della  possibilita'  di  adeguare  la  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  con
successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle  materie  non  riservate
alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti. 
  3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b)  e  c)  del
comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o
altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di
missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  305/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio che  fissa  condizioni  armonizzate
          per la commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e
          che abroga la direttiva  89/106/CEE  del  Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          aprile 2011, n. L 88. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di  energia),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Il testo degli articoli 30 e 33 della citata legge 24
          dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione  europea
          e della legge  europea).  -  1.  La  legge  di  delegazione
          europea e la legge europea, di cui all'art. 29,  assicurano
          il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento   nazionale
          all'ordinamento dell'Unione europea. 
              2.  La  legge   di   delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca: 
                a) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                b) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o  al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 35; 
                d) delega legislativa al Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'art. 33; 
                e) delega legislativa al Governo  limitata  a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                f) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                g)   disposizioni   che   individuano   i    principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
          terzo comma, della Costituzione; 
                h) disposizioni  che,  nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                i) delega legislativa al Governo  per  l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6. 
              3. La legge europea reca: 
                a)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'art. 1; 
                b)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni necessarie per dare attuazione o  per
          assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                d) disposizioni occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                e) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge. 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.» 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si veda nelle note all'art. 8.