Art. 10
Modifiche all'articolo 8
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 8 (Presidente dell'autorita' di sistema portuale). - 1. Il
Presidente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione
interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale
di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa
si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 8
agosto 1990, n. 241. Il Presidente e' scelto fra cittadini dei Paesi
membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e
qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti
e portuale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. Al
Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri
organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente spetta
la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui
all'articolo 9, comma 5, lettera b). Il Presidente e' soggetto
all'applicazione della disciplina dettata in materia di
incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di
cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
3. Il Presidente:
a) nomina e presiede il Comitato di gestione;
b) propone la nomina del Segretario generale;
c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano
operativo triennale;
d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano
regolatore di sistema portuale;
e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere
riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto
consuntivo e il trattamento del segretario generale;
f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione,
in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 11;
g) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle
pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli,
nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad
autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare,
per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure,
promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi
amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento,
secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in
volta competenti. Il presidente puo', altresi', promuovere la stipula
di protocolli d'intesa fra l'autorita' e le altre amministrazioni
operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e
la semplificazione delle procedure;
h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che
prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o
comunitari;
i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni
strategiche per il sistema portuale di riferimento;
l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo
del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma;
m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti
nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle
disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68
del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze
attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle
deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche'
delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo
16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
o) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al
mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di
escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la
presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni;
p) puo' disporre dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il
Comitato di gestione;
q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle
zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni
locali interessate;
r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla
presente legge agli altri organi dell'AdSP;
s) il presidente dell'autorita' di sistema portuale, inoltre, ai
fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, puo' convocare
apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei
soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi
interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di
interesse del porto.
4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attivita' svolta con
relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.».
Note all'art. 10:
Si riporta l'art. 53 del citato decreto legislativo 30
marzo 2011, n. 165:
"Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli
267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di
ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da
una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.".
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
Si riporta l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93 Ediz. Spec.