Art. 11
Modifiche all'articolo 9
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e'
composto:
a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale
in caso di parita' dei voti espressi;
b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione
il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema
portuale;
c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta'
metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche
parzialmente, nel sistema portuale;
d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex
sede di autorita' portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni
capoluogo delle citta' metropolitane;
e) da un rappresentante dell'autorita' marittima, designato dalle
direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto
nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di
comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui
siano affrontate questioni relative a tali porti.
1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante
per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo
di provincia non gia' sede di Autorita' portuale. Il rappresentante
e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle
materie di competenza del porto rappresentato.
2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un
quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento
del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in
caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono
pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata
dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei
componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui
all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP.
3. In attesa della costituzione della citta' metropolitana di
Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7
aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e'
designato dal sindaco del comune capoluogo.
4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte
dal Segretario generale.
5. Il Comitato di gestione:
a) adotta il piano regolatore di sistema portuale;
b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta
del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione
annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita'
portuali e logistiche;
c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il
conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di
amministrazione e contabilita' dell'AdSP, da approvare con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'AdSP da inviare
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m),
n) e q);
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle
autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 11,
16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare
dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui,
rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi
1 e 3;
h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo
18, comma 4;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario
generale, la dotazione organica dell'AdSP;
l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al
personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia,
della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP;
m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente
dell'AdSP.
6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e,
comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda
un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta
la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 1, lettera a). Il Comitato adotta un regolamento per
disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.».