Art. 12
Modifiche all'articolo 10
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il Segretario
generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del
presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza
manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato
dalla presente legge nonche' nelle materie
amministrativo-contabili.»;
b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «in qualsiasi
momento» sono soppresse, dopo la parola: «proposta» e' inserita la
seguente: «motivata» e la parola: «portuale» e' sostituita dalle
seguenti: «di gestione»; e' aggiunto il seguente periodo: «Il
Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina
dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto
privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla
contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP.»;
c) al comma 4, alla lettera b), le parole: «autorita' portuale»
sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale e
sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali
portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge»;
d) al comma 4, lettere c), e) e g), la parola: «portuale» e'
sostituita dalle seguenti: «di gestione»;
e) al comma 4, lettera f), dopo la parola: «regolatore» sono
inserite le seguenti: «di sistema»;
f) al comma 5, le parole: «organizzazioni portuali» sono sostituite
dalle seguenti: «soppresse autorita' portuali»;
g) al comma 6, le parole: «autorita' portuali», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuali» e le
parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle
seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
Note all'art. 12:
-Si riporta l'art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come modificata dal presente decreto:
"Art. 10. Segretariato generale.
1. Il segretariato generale e' composto dal segretario
generale e dalla segreteria tecnico-operativa.
2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di
gestione, su proposta del presidente dell' AdSP, scelto tra
esperti di comprovata esperienza manageriale o
qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla
presente legge nonche' nelle materie
amministrativo-contabili.
3. Il segretario generale e' assunto con contratto di
diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una
sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso
dall'incarico su proposta motivata del presidente, con
delibera del comitato di gestione. Il Segretario generale
e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in
materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti
retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal
Segretario generale si conforma alla contrattazione
collettiva di riferimento delle AdSP.
4. Il segretario generale:
a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell' autorita' di sistema portuale e sovrintende e
coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di
cui all'art. 6-bis della presente legge;
c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del
presidente e del comitato di gestione;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle
rispettive attivita', con le amministrazioni statali,
regionali e degli enti locali;
e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e
del comitato di gestione;
f) elabora il piano regolatore di sistema portuale,
avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al comitato portuale sullo stato di
attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle
strutture portuali e sull'organizzazione
economico-produttiva delle attivita' di gestione;
h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'art.
24, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'autorita', il segretario generale si avvale di una
segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima
applicazione della presente legge, da personale proveniente
dalle soppresse autorita' portuali, in un contingente e in
una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'art.
9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle autorita'
di sistema portuali e' di diritto privato ed e'
disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V -
titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il
suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi
nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, che dovranno tener conto anche della
compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di
bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione
rappresentativa delle autorita' di sistema portuali per la
parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative del personale delle autorita'
di sistema portuali per la parte sindacale.".