Art. 13
Modifiche all'articolo 11
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei
revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due
supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei
revisori legali, o tra persone in possesso di specifica
professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono designati
dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei
membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del
bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica
l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non
possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le
competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in
qualsiasi modo collegati alle attivita' dell'AdSP.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti
previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di
revisore dei conti. Esso, in particolare:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una
relazione sul conto consuntivo;
d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui
all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri.
4. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell'AdSP notizie
sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su singole questioni,
riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali
irregolarita' riscontrate.
5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente del
collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo
ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le
delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono
considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza,
purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano
l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e
l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione
del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il
Presidente.».