Art. 13 
 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1.  Il  Collegio  dei
revisori dei  conti  e'  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due
supplenti, nominati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti,  i  quali  devono  essere  iscritti  al  registro  dei
revisori  legali,  o   tra   persone   in   possesso   di   specifica
professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono  designati
dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni  e  possono
essere riconfermati nell'incarico una  sola  volta.  I  compensi  dei
membri del Collegio dei  revisori  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  sono  posti  a  carico  del
bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei  revisori  si  applica
l'articolo 2399 del codice civile.  I  componenti  del  Collegio  non
possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti  le
competenze dell'AdSP o di altri organismi che  svolgono  compiti,  in
qualsiasi modo collegati alle attivita' dell'AdSP. 
  3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a  tutti  i  compiti
previsti dalla  normativa  vigente  relativamente  alla  funzione  di
revisore dei conti. Esso, in particolare: 
  a) provvede al riscontro degli atti di gestione; 
  b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; 
  c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare  una
relazione sul conto consuntivo; 
  d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti; 
  e)  assiste  alle  riunioni  del  Comitato  di  gestione   di   cui
all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri. 
  4. Il  Collegio  puo'  chiedere  al  Presidente  dell'AdSP  notizie
sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su  singole  questioni,
riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  eventuali
irregolarita' riscontrate. 
  5. Il  Collegio  dei  revisori  e'  convocato  dal  Presidente  del
collegio, anche  su  richiesta  dei  componenti,  ogni  qualvolta  lo
ritenga necessario e comunque almeno  una  volta  per  trimestre.  Le
delibere sono assunte a maggioranza  assoluta  dei  componenti.  Sono
considerati presenti anche i componenti  che  assistono  a  distanza,
purche'   con   modalita'   di   telecomunicazione   che   consentano
l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione  e
l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la  riunione
del  Collegio  si  considera  tenuta  nel  luogo  dove  si  trova  il
Presidente.».