Art. 14 
 
 
             Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter 
                  alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. Dopo l'articolo 11 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare).  -  1.
Presso  ciascuna  autorita'  di   sistema   portuale   e'   istituito
l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto,  oltre  che
dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante  del  porto
ovvero dei porti, gia' sedi di autorita' portuale, facenti parte  del
sistema portuale dell'AdSP, nonche' da: 
  a) un rappresentante degli armatori; 
  b) un rappresentante degli industriali; 
  c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; 
  d) un rappresentante degli spedizionieri; 
  e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti
in porto; 
  f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; 
  g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 
  h) un rappresentante degli autotrasportatori  operanti  nell'ambito
logistico-portuale; 
  i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che  operano  in
porto; 
  l) rappresentante degli  operatori  del  turismo  o  del  commercio
operanti nel porto. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di  cui
al comma  1,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'
dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della
consultazione dei soggetti interessati. 
  3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale  ascendente  e
discendente, nonche' funzioni consultive  di  partenariato  economico
sociale, in particolare in ordine: 
  a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; 
  b) all'adozione del piano operativo triennale; 
  c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del
sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva
funzionalita' ed operativita' del porto; 
  d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; 
  e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo  9,  comma
5, lettera l). 
  4. Laddove in una unica AdSP siano confluiti  o  confluiscano  piu'
porti centrali, di cui al  Regolamento  (UE)  11  dicembre  2013,  n.
1315/2013, gia' sedi di Autorita' portuali, presso ognuno  di  questi
e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio
regolamento  adottato  dall'AdSP,  di  concerto  con  l'Organismo  di
partenariato della Risorsa. 
  5.  Qualora  l'Autorita'  intenda  discostarsi  dai   pareri   resi
dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione. 
  Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle  AdSP).  -
1. Presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il
compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale,  le  scelte
strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali,  le
scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie
di attuazione delle  politiche  concessorie  del  demanio  marittimo,
nonche'  le  strategie  di  marketing  e   promozione   sui   mercati
internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresi', la
verifica  dei  piani  di  sviluppo  portuale,  attraverso  specifiche
relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza e' presieduta
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' composta dai
Presidenti delle  AdSP  e  da  due  rappresentanti  della  Conferenza
Unificata.  Il  Ministro,  con  proprio  decreto,  puo'  nominare  un
esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione  professionali
nei settori dell'economia dei trasporti e portuale,  con  compiti  di
supporto. L'esperto,  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni,  puo'
avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti.  Si  applica  la  disciplina  dettata  in  materia  di
incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui  all'articolo
53 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti  retributivi  di
cui  all'articolo  23-ter  del  decreto-legge  n.   201   del   2011,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  214  del  2011.  Gli
emolumenti dell'esperto di cui  al  terzo  periodo  determinati,  nel
rispetto dei  limiti  retributivi  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei  trasporti,  sono  a  carico  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nell'ambito  delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 238, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  relativa  alla
struttura tecnica di  missione.  La  struttura  della  rappresentanza
unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 
  2. Alle riunioni della Conferenza sono  invitati  i  rappresentanti
delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel
settore marittimo portuale comparativamente piu' rappresentative  sul
piano nazionale,  individuate  secondo  la  specifica  competenza  in
ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno. 
  3. Nell'ambito  delle  attivita'  cui  e'  preposta  la  Conferenza
nazionale di Coordinamento delle AdSP, ai sensi dell'articolo  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni, e' definito e approvato un  Accordo  quadro  nazionale
volto a integrare l'esercizio delle rispettive competenze e sostenere
attivita' di interesse comune in materia  di  sviluppo  logistico  di
area vasta a supporto del sistema delle AdSP, in ambiti  territoriali
omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle  politiche
di sviluppo della portualita' in connessione con  le  altre  reti  di
trasporto su ferro, su gomma  e  aeree,  anche  ai  fini  delle  loro
integrazioni  ai  Corridoi  europei  e  alle  rotte   del   commercio
internazionale.». 
 
          Note all'art. 14: 
              Il Regolamento (UE)  11  dicembre  2013,  n.  1315/2013
          (Regolamento del Parlamento europeo e del  Consiglio  sugli
          orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo   della   rete
          transeuropea dei trasporti e che  abroga  la  decisione  n.
          661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348. 
              Per il testo dell'art. 53 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 10. 
              Il  decreto  legislativo   8   aprile   2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              Per il testo dell'art. 23-ter del citato decreto  legge
          6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note all' art. 10. 
              Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre
          20004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2005): 
              "238. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art.  18
          della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in   modo   da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'art. 2,  commi  3,  4  e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e'  limitata,  per  l'anno  2013,
          all'importo di euro 6.120.000 per l'anno  2014  all'importo
          di euro 9.278.000, per  l'anno  2015  all'importo  di  euro
          7.747.000  e  per   l'anno   2016   all'importo   di   euro
          10.215.000.". 
              Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo  28  agosto
          1977, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              "Art.  4.  Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano. 
              1. Governo, regioni e province autonome di Trento e  di
          Bolzano,   in   attuazione   del   principio    di    leale
          collaborazione  e  nel  perseguimento   di   obiettivi   di
          funzionalita',  economicita'   ed   efficacia   dell'azione
          amministrativa, possono concludere in  sede  di  Conferenza
          Stato-regioni accordi, al fine  di  coordinare  l'esercizio
          delle  rispettive  competenze  e  svolgere   attivita'   di
          interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.".