Art. 14
Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1.
Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito
l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che
dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto
ovvero dei porti, gia' sedi di autorita' portuale, facenti parte del
sistema portuale dell'AdSP, nonche' da:
a) un rappresentante degli armatori;
b) un rappresentante degli industriali;
c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
d) un rappresentante degli spedizionieri;
e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti
in porto;
f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;
g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito
logistico-portuale;
i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in
porto;
l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio
operanti nel porto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita'
dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della
consultazione dei soggetti interessati.
3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e
discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico
sociale, in particolare in ordine:
a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
b) all'adozione del piano operativo triennale;
c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del
sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva
funzionalita' ed operativita' del porto;
d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma
5, lettera l).
4. Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano piu'
porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n.
1315/2013, gia' sedi di Autorita' portuali, presso ognuno di questi
e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio
regolamento adottato dall'AdSP, di concerto con l'Organismo di
partenariato della Risorsa.
5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi
dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione.
Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP). -
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il
compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte
strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le
scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie
di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo,
nonche' le strategie di marketing e promozione sui mercati
internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresi', la
verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche
relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza e' presieduta
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' composta dai
Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza
Unificata. Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un
esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali
nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, con compiti di
supporto. L'esperto, nello svolgimento delle sue funzioni, puo'
avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di
incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di
cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Gli
emolumenti dell'esperto di cui al terzo periodo determinati, nel
rispetto dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono a carico dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa alla
struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza
unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti
delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel
settore marittimo portuale comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in
ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.
3. Nell'ambito delle attivita' cui e' preposta la Conferenza
nazionale di Coordinamento delle AdSP, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
Stato-Regioni, e' definito e approvato un Accordo quadro nazionale
volto a integrare l'esercizio delle rispettive competenze e sostenere
attivita' di interesse comune in materia di sviluppo logistico di
area vasta a supporto del sistema delle AdSP, in ambiti territoriali
omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche
di sviluppo della portualita' in connessione con le altre reti di
trasporto su ferro, su gomma e aeree, anche ai fini delle loro
integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio
internazionale.».
Note all'art. 14:
Il Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348.
Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 10.
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
Per il testo dell'art. 23-ter del citato decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note all' art. 10.
Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre
20004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005):
"238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013,
all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2014 all'importo
di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro
7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro
10.215.000.".
Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1977, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 4. Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano.
1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.".