Art. 15
Modifiche all'articolo 12
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Indirizzo e vigilanza sulle
autorita' di sistema portuali»;
b) al comma 1 dopo la parola: «autorita'» inserire le parole: «di
sistema», dopo la parola: «sottoposta» inserire le parole:
«all'indirizzo e», e le parole: «dei trasporti e della navigazione»
sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei
trasporti»;
c) al comma 2 la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti:
«di gestione»;
d) al comma 3 le parole: «dei trasporti e della navigazione di
concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti:
«delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 15:
Si riporta l'art. 12 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 12. Indirizzo e vigilanza sulle autorita'
autorita' di sistema portuali.
1. L'autorita' di sistema portuale e' sottoposta
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di
vigilanza le delibere del presidente e del comitato di
gestione relative:
a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle
eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria
tecnico-operativa;
c).
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2,
lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4. Qualora l'applicazione dell'autorita' di vigilanza
non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.".