Art. 15 Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Indirizzo e vigilanza sulle autorita' di sistema portuali»; b) al comma 1 dopo la parola: «autorita'» inserire le parole: «di sistema», dopo la parola: «sottoposta» inserire le parole: «all'indirizzo e», e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; c) al comma 2 la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»; d) al comma 3 le parole: «dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 15: Si riporta l'art. 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto: "Art. 12. Indirizzo e vigilanza sulle autorita' autorita' di sistema portuali. 1. L'autorita' di sistema portuale e' sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato di gestione relative: a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo; b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa; c). 3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Qualora l'applicazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.".