Art. 16 
 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 14  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole: «dei trasporti e della  navigazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  b) al comma 1-bis, le parole: «dei trasporti e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti» e dopo le  parole:  «delle  autorita'»  sono  inserite  le
seguenti: «di sistema»; 
  c) al comma 1-ter, le parole: «autorita' portuale» sono  sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»  e  le  parole:  «dei
trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle
infrastrutture e dei trasporti». 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta l'art. 14 della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 14. Competenze dell'autorita' marittima. 
              1.  Ferme  restando  le  competenze  attribuite   dalla
          presente legge  alle  autorita'  portuali  e,  per  i  soli
          compiti  di  programmazione,  coordinamento  e   promozione
          nonche'  nell'ambito  della  pianificazione   delle   opere
          portuali,  alla  formulazione  ed  elaborazione  di   piani
          triennali da proporre al Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  alle  aziende  speciali  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura,  istituite
          ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato  con  regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano  all'autorita'
          marittima le funzioni di polizia e  di  sicurezza  previste
          dal codice della navigazione e dalle leggi speciali,  e  le
          rimanenti funzioni amministrative. 
              1-bis.I   servizi   tecnico-nautici   di    pilotaggio,
          rimorchio,  ormeggio  e  battellaggio   sono   servizi   di
          interesse generale atti a garantire  nei  porti,  ove  essi
          sono  istituiti,   la   sicurezza   della   navigazione   e
          dell'approdo.  Per  il  pilotaggio   l'obbligatorieta'   e'
          stabilita con decreto del Ministro dei  trasporti  e  della
          navigazione. Per gli altri  servizi  l'autorita'  marittima
          puo' renderne obbligatorio  l'impiego  tenuto  conto  della
          localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri  e  i
          meccanismi di  formazione  delle  tariffe  dei  servizi  di
          pilotaggio,  rimorchio,  ormeggio   e   battellaggio   sono
          stabiliti  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti   sulla   base   di    un'istruttoria    condotta
          congiuntamente  dal  comando  generale  del   Corpo   delle
          capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie  delle
          Autorita' portuali, dei soggetti erogatori  dei  servizi  e
          dell'utenza portuale. 
              1-ter.Nei porti sede di autorita' di  sistema  portuale
          la disciplina e l'organizzazione  dei  servizi  di  cui  al
          comma 1-bis  sono  stabilite  dall'Autorita'  marittima  di
          intesa con  l'Autorita'  portuale.  In  difetto  di  intesa
          provvede   il   Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti.".