Art. 17 
 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 15  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, in  ogni
porto, una commissione consultiva composta da  cinque  rappresentanti
dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un  rappresentante
dei  lavoratori  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   e   da   un
rappresentante di ciascuna delle seguenti  categorie  imprenditoriali
operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di  cui  agli
articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti  e
raccomandatari  marittimi;  autotrasportatori  operanti   nell'ambito
portuale; 
  b)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «1-bis.   I
rappresentanti dei lavoratori  sono  designati  dalle  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello   nazionale,   i
rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono  designati  dalle
rispettive associazioni nazionali  di  categoria,  il  rappresentante
degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale  dell'albo
degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorita'  di
sistema  portuale  o  degli  uffici  di  cui  all'articolo  6-bis,  i
rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in
numero  di  sei.  La  commissione  e'   presieduta   dal   Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal
comandante  del  porto.  La  designazione  dei   rappresentanti   dei
lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve
pervenire al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  entro
trenta giorni dalla richiesta;  l'inutile  decorso  del  termine  non
pregiudica il funzionamento dell'organo; 
  c) al comma 2, le parole: «delle autorizzazioni e delle concessioni
di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18» sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle autorizzazioni di cui all'articolo 17»; 
  d) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta l'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
          (Riordino della legislazione in materia portuale): 
              "Art. 15. Commissioni consultive. 
              1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti e' istituita,  in  ogni  porto,  una  commissione
          consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
          delle imprese operanti in porto, da un  rappresentante  dei
          lavoratori dell'Autorita'  di  sistema  portuale  e  da  un
          rappresentante  di  ciascuna   delle   seguenti   categorie
          imprenditoriali operanti nel porto: armatori;  industriali;
          imprenditori di cui agli articoli 16 e  18  della  medesima
          legge  n.  84;  spedizionieri;  agenti   e   raccomandatari
          marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. 
              1-bis. I rappresentanti dei lavoratori  sono  designati
          dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
          a  livello  nazionale,  i  rappresentanti  delle  categorie
          imprenditoriali    sono    designati    dalle    rispettive
          associazioni  nazionali  di  categoria,  il  rappresentante
          degli autotrasportatori e' designato dal comitato  centrale
          dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che  non  sono
          sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui
          all'art.  6-bis,  i  rappresentanti  dei  lavoratori  delle
          imprese operanti  in  porto  sono  in  numero  di  sei.  La
          commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita'  di
          sistema  portuale  ovvero,  laddove  non   istituita,   dal
          comandante del porto. La  designazione  dei  rappresentanti
          dei lavoratori e delle categorie  imprenditoriali  indicate
          al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta;
          l'inutile   decorso   del   termine   non   pregiudica   il
          funzionamento dell'organo. 
              2. La  commissione  di  cui  al  comma  1  ha  funzioni
          consultive in ordine al rilascio, alla sospensione  o  alla
          revoca delle autorizzazioni e delle autorizzazioni  di  cui
          all'art.  17,  nonche'  in  ordine  all'organizzazione  del
          lavoro   in   porto,   agli   organici    delle    imprese,
          all'avviamento   della   manodopera   e   alla   formazione
          professionale dei lavoratori. 
              3. (abrogato).". 
              Si riporta il testo degli articoli 16, 18  e  17  della
          citata legge 28 gennaio 1994, n. 84: 
              "Art. 16. Operazioni portuali. 
              1. Sono operazioni portuali il carico, lo  scarico,  il
          trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle  merci
          e di ogni altro  materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.
          Sono  servizi  portuali  quelli  riferiti   a   prestazioni
          specialistiche, complementari e accessorie al  ciclo  delle
          operazioni  portuali   (62).   I   servizi   ammessi   sono
          individuati  dalle  autorita'  portuali,  o,  laddove   non
          istituite,  dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una
          specifica regolamentazione da emanare  in  conformita'  dei
          criteri vincolanti fissati con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione. 
              2. Le autorita' portuali o, laddove non  istituite,  le
          autorita'     marittime     disciplinano     e     vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'autorita'  portuale  o,  laddove   non
          istituita, dell'autorita' marittima.  Detta  autorizzazione
          riguarda lo svolgimento di operazioni portuali  di  cui  al
          comma  1  previa  verifica  del  possesso  da   parte   del
          richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di  uno
          o piu' servizi portuali di cui al comma 1,  da  individuare
          nell'autorizzazione stessa.  Le  imprese  autorizzate  sono
          iscritte   in    appositi    registri    distinti    tenuti
          dall'autorita'   portuale,   o   laddove   non   istituita,
          dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
          canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
          dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
              a)   i   requisiti    di    carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
              b) i criteri, le modalita' e i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
              c) i parametri per definire i limiti minimi  e  massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
              d) i criteri inerenti  il  rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
          non  istituita,  all'autorita'  marittima  le  tariffe  che
          intendono praticare nei  confronti  degli  utenti,  nonche'
          ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o,  laddove
          non  istituita,  l'autorita'  marittima   sono   tenute   a
          verificare, con cadenza almeno annuale, il  rispetto  delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita' marittima, sentita  la  commissione  consultiva
          locale, determina il numero massimo di  autorizzazioni  che
          possono  essere  rilasciate  ai  sensi  del  comma  3,   in
          relazione alle esigenze di funzionalita' del  porto  e  del
          traffico,   assicurando,   comunque,   il   massimo   della
          concorrenza nel settore. 
              7-bis.Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato libero, nonche'  di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non  istituite,
          le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
          di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
          giorni dalla richiesta, decorsi  i  quali,  in  assenza  di
          diniego motivato, la richiesta si intende accolta." 
              "Art. 18. Concessione di aree e banchine. 
              1. L'Autorita' portuale e, dove non  istituita,  ovvero
          prima del suo  insediamento,  l'organizzazione  portuale  o
          l'autorita'  marittima  danno  in   concessione   le   aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese di cui all'art. 16,  comma  3,  per  l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime  e
          portuali. E' altresi' sottoposta  a  concessione  da  parte
          dell'Autorita'   portuale,   e   laddove   non    istituita
          dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
          opere  attinenti  alle  attivita'  marittime   e   portuali
          collocate a mare nell'ambito degli specchi  acquei  esterni
          alle difese foranee anch'essi da considerarsi  a  tal  fine
          ambito portuale, purche' interessati dal traffico  portuale
          e dalla prestazione  dei  servizi  portuali  anche  per  la
          realizzazione  di  impianti  destinati  ad  operazioni   di
          imbarco e sbarco rispondenti alle  funzioni  proprie  dello
          scalo marittimo, come individuati  ai  sensi  dell'art.  4,
          comma   3.   Le   concessioni   sono    affidate,    previa
          determinazione  dei  relativi  canoni,  anche   commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          idonee forme di pubblicita',  stabilite  dal  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione, di concerto con il  Ministro
          delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
          sono altresi' indicati: 
              a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
              b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono
          tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti  dalle  autorita'  portuali
          relativi a concessioni gia' assentite alla data di  entrata
          in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
          portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
          di riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi  allo
          svolgimento delle operazioni portuali  da  parte  di  altre
          imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle  concessioni  di  aree  e  banchine   alle   normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente dell'autorita' portuale puo' concludere,  previa
          delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui  al
          comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
          sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
          navigazione    e     delle     opere     necessarie     per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
              a) presentino, all'atto della domanda, un programma  di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
              b)  possiedano  adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
              c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla letteraa). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
          di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 
              8.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'   marittima   sono   tenute    ad    effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'autorita' portuale  o,  laddove  non
          istituita,   l'autorita'    marittima    revocano    l'atto
          concessorio. 
              9-bis.Le  disposizioni   del   presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale." 
              "Art.  17.  Disciplina  della  fornitura   del   lavoro
          portuale temporaneo. 
              1. Il presente  articolo  disciplina  la  fornitura  di
          lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1  della  legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli
          16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni  portuali  e  dei
          servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art.  16,  comma
          3. 
              2. Le autorita' portuali o, laddove non  istituite,  le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni di cui al comma 1 da parte di una  impresa,  la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni e dei servizi portuali, da  individuare  secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie. Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata  di
          adeguato  personale  e  risorse   proprie   con   specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni portuali, non  deve  esercitare  direttamente  o
          indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18  e
          le attivita' svolte dalle  societa'  di  cui  all'art.  21,
          comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta  direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure  deve  detenere
          partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese  di
          cui agli articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera  a),
          impegnandosi,  in  caso  contrario,  a   dismettere   dette
          attivita'   e    partecipazioni    prima    del    rilascio
          dell'autorizzazione. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'autorita'   portuale   o,   laddove   non   istituita,
          dall'autorita'   marittima    entro    centoventi    giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
              4.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita' marittima individua le procedure per  garantire
          la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei  soci  e
          dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.  21,  comma  1,
          lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse dalle autorita' portuali  o,  laddove  non
          istituite,  dalle  autorita'  marittime   e   soggette   al
          controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad  un
          organo direttivo composto da rappresentanti  delle  imprese
          di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera  a).  Ai
          fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia  assume
          i lavoratori impiegati presso le imprese  di  cui  all'art.
          21, comma 1, lettera b), che cessano la propria  attivita'.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, sono adottate le norme  per  l'istituzione  ed  il
          funzionamento dell'agenzia. 
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997, n. 196. 
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
              a) i casi in cui il contratto di  fornitura  di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
          2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
              b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
          divieto previsto dall'art. 1, comma 4,  lettera  a),  della
          legge n. 196 del 1997; 
              c) la percentuale  massima  dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma
          8, della legge n. 196 del 1997; 
              d) i casi per i quali puo' essere prevista una  proroga
          dei contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; 
              e)  le  modalita'  di  retribuzione   dei   trattamenti
          aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n.  196
          del 1997. 
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'art. 5  della  legge  n.  196  del
          1997. 
              9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
          di  servizi  di  interesse  economico  generale  o   aventi
          carattere di  monopolio  fiscale  ai  sensi  dell'art.  86,
          paragrafo 2,  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
          europea. 
              10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,  le
          autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti  a
          controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui  ai
          commi 2 e  5  anche  al  fine  di  verificare  l'osservanza
          dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti  delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a), e della capacita'  di  prestare  le  attivita'  secondo
          livelli  quantitativi   e   qualitativi   adeguati.   Detti
          regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
              a) criteri per la determinazione e  applicazione  delle
          tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
          istituita, dall'autorita' marittima; 
              b) disposizioni per  la  determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
              c) predisposizione di piani e programmi  di  formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori; 
              d) procedure di verifica e di controllo da parte  delle
          autorita'  portuali  o,  laddove   non   istituite,   delle
          autorita'    marittime     circa     l'osservanza     delle
          regolamentazioni adottate; 
              e) criteri per  la  salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le autorita'  portuali  o,
          laddove non istituite, le autorita'  marittime,  che  hanno
          rilasciato le autorizzazioni di cui  al  comma  2,  possono
          sospenderne l'efficacia o, nei casi piu'  gravi,  revocarle
          allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
          dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in  cui
          la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
          autorita' portuali o, laddove non istituite,  le  autorita'
          marittime possono disporre la sostituzione  dell'organo  di
          gestione dell'agenzia stessa. 
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni  a
          lire 60 milioni. 
              13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   inseriscono    negli    atti    di
          autorizzazione di cui  al  presente  articolo,  nonche'  in
          quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
          cui  all'art.  18,  disposizioni  volte  a   garantire   un
          trattamento normativo ed economico minimo  inderogabile  ai
          lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
          di cui al presente articolo e agli articoli 16,  18  e  21,
          comma 1, lettera b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'
          essere inferiore a quello risultante dal vigente  contratto
          collettivo nazionale  dei  lavoratori  dei  porti,  e  suoi
          successivi   rinnovi,   stipulato   dalle    organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori,    comparativamente    piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  dalle  associazioni
          nazionali di categoria piu' rappresentative  delle  imprese
          portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
          porti italiani (Assoporti). 
              14. Le autorita' portuali esercitano le  competenze  di
          cui al presente articolo previa deliberazione del  comitato
          portuale, sentita la commissione consultiva.  Le  autorita'
          marittime esercitano  le  competenze  di  cui  al  presente
          articolo sentita la commissione consultiva. 
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'art.  21,  comma  1,  lettera  b),   e'   riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          autorita'  portuali  o,  laddove   non   istituite,   dalle
          autorita' marittime. 
              15-bis.  Qualora  un'impresa  o  agenzia   che   svolga
          esclusivamente  o  prevalentemente  fornitura   di   lavoro
          temporaneo,  ai  sensi  del  presente   articolo,   nonche'
          dell'art. 16, versi  in  stato  di  grave  crisi  economica
          derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al
          fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi  di
          riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
          l'operativita'  e  all'efficienza  del  porto,  l'ente   di
          gestione del porto puo' destinare una quota,  comunque  non
          eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie  derivanti
          dalle tasse a carico  delle  merci  imbarcate  e  sbarcate,
          senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,  a
          iniziative  a   sostegno   dell'occupazione,   nonche'   al
          finanziamento delle esigenze di formazione  dei  prestatori
          di lavoro temporaneo e  per  misure  di  incentivazione  al
          pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o  agenzia.
          I contributi non possono  essere  erogati  per  un  periodo
          eccedente  cinque  anni,  o   comunque   eccedente   quello
          necessario  al  riequilibrio  del  bilancio  del   soggetto
          autorizzato alla fornitura di  lavoro  temporaneo,  e  sono
          condizionati alla riduzione della manodopera  impiegata  di
          almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
          il soggetto autorizzato beneficia del sostegno  di  cui  al
          presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione  di
          personale o all'aumento di soci lavoratori.".