Art. 17
Modifiche all'articolo 15
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, in ogni
porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti
dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante
dei lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un
rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali
operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli
articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e
raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito
portuale;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I
rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i
rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle
rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante
degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale dell'albo
degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorita' di
sistema portuale o degli uffici di cui all'articolo 6-bis, i
rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in
numero di sei. La commissione e' presieduta dal Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal
comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei
lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non
pregiudica il funzionamento dell'organo;
c) al comma 2, le parole: «delle autorizzazioni e delle concessioni
di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle
seguenti: «delle autorizzazioni di cui all'articolo 17»;
d) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 17:
Si riporta l'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale):
"Art. 15. Commissioni consultive.
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituita, in ogni porto, una commissione
consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei
lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un
rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie
imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali;
imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima
legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari
marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie
imprenditoriali sono designati dalle rispettive
associazioni nazionali di categoria, il rappresentante
degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale
dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono
sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui
all'art. 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle
imprese operanti in porto sono in numero di sei. La
commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal
comandante del porto. La designazione dei rappresentanti
dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate
al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine non pregiudica il
funzionamento dell'organo.
2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni
consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla
revoca delle autorizzazioni e delle autorizzazioni di cui
all'art. 17, nonche' in ordine all'organizzazione del
lavoro in porto, agli organici delle imprese,
all'avviamento della manodopera e alla formazione
professionale dei lavoratori.
3. (abrogato).".
Si riporta il testo degli articoli 16, 18 e 17 della
citata legge 28 gennaio 1994, n. 84:
"Art. 16. Operazioni portuali.
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali (62). I servizi ammessi sono
individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei
criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione
riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al
comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono
iscritte in appositi registri distinti tenuti
dall'autorita' portuale, o laddove non istituita,
dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che
intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche'
ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a
verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva
locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che
possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in
relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della
concorrenza nel settore.
7-bis.Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di
diniego motivato, la richiesta si intende accolta."
"Art. 18. Concessione di aree e banchine.
1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero
prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte
dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita
dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita' marittime e portuali
collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine
ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4,
comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali
relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita'
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al
comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla letteraa).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto
concessorio.
9-bis.Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale."
"Art. 17. Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo.
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli
16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei
servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma
3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima individua le procedure per garantire
la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e
dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga
dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del
1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86,
paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle
autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono
sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo'
essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi
successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese
portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
porti italiani (Assoporti).
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di
cui al presente articolo previa deliberazione del comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita'
marittime esercitano le competenze di cui al presente
articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga
esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche'
dell'art. 16, versi in stato di grave crisi economica
derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di
gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti
dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a
iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al
finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo
eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello
necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono
condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di
almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al
presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di
personale o all'aumento di soci lavoratori.".