Art. 19
Modifiche all'articolo 18-bis
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «Le autorita' portuali» sono sostituite
dalle seguenti: «Le autorita' di sistema portuali»;
b) al comma 5, le parole: «le autorita' portuali» sono sostituite
dalle seguenti: «le autorita' di sistema portuali».
Note all'art. 19:
Si riporta l'art. 18-bis della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 18-bis. Autonomia finanziaria delle autorita'
portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei
porti.
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere
previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei
piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il
tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' di sistema portuali trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
documentazione relativa alla realizzazione delle
infrastrutture portuali in attuazione del presente
articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento
della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti
per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo
altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani
operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1, le autorita' di sistema portuali
possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di
compartecipazione del capitale privato, secondo la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui
all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modifiche ed integrazioni, stipulando
contratti di finanziamento a medio e lungo termine con
istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati,
inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 .".