Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Organizzazioni portuali,
autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e
autorita' marittime»;
b) al comma 2, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono uffici
territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di
cui all'articolo 6-bis.».
Note all'art. 2:
Si riporta l'art. 2 della citata legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Organizzazioni portuali, autorita' di sistema
portuale, uffici territoriali portuali e autorita'
marittime
1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni
portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al
regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla
legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al
testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n.
801, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla
legge 14 novembre 1961, n. 1268;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui
alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla
legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla
legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al
decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e
successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9
ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di
Brindisi.
2. Sono autorita' di sistema portuale ai sensi della
presente legge gli enti di cui all'art. 6.
2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della
presente legge le strutture di cui all'art. 6-bis.
3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente
legge i soggetti di cui all'art. 16 del codice della
navigazione.".