Art. 20
Sportello unico doganale e dei controlli
1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresi', la
competenza nonche' i controlli relativi a tutti gli adempimenti
connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio
nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti
derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal
predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre
Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di
quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli
organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di
polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono
contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto
sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico
doganale e dei controlli».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, di cui l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli
sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti
di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale
e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti
termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di
tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni
previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli.
Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o
prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione
stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di
settore.».
Note all'art. 20:
Si riporta l'art. 4, comma 57 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004):
"Art. 4. Finanziamento agli investimenti.
(Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
(Omissis).".