Art. 21
Semplificazioni formalita' arrivo e partenza delle navi
1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi
alle navi assoggettate alla direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di
trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le dichiarazioni delle
provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio,
dell'elenco dei passeggeri e delle merci pericolose a bordo,
all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il
comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le navi che rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di
informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel
territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un
porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona
franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della
legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano, sono
esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3,
4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero
1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla
presentazione del formulario IMO FAL numero 7.».
Note all'art. 21:
La Direttiva 20 ottobre 2010, n. 2010/65/UE (DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri e che abroga la
direttiva 2002/6/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283.
Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221:
"Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto
1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti
elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel
settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi
connessi, le aziende di trasporto pubblico locale
promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
(31)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole
tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal
comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni
esistenti.
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del
servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione,
le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le
amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto
acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite
qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo
digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,
recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di
trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e
considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente
agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del
presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di
intervento costituenti obiettivi prioritari per la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di
sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al
traffico e alla mobilita';
b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico
e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la
sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura
di trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al
comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono
sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla
mobilita' multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul
traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita
agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio
elettronico di chiamata di emergenza (eCall)
interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali.
5-bis. All'art. 176 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia
dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere
effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata,
anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.
I servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle
violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono
essere effettuati, previo superamento dell'esame di
qualificazione di cui all'art. 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei
loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente
alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della
concessione nonche', previo accordo con i concessionari
competenti, alle violazioni commesse sulle altre
autostrade».
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del
funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di
settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire
la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e
trattando i dati personali soltanto nella misura in cui
tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle
applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo
alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei
servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie
adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal
diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva
85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di
riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture,
di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul
territorio nazionale devono essere in possesso di una banca
dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria
competenza, da tenere costantemente aggiornata e
consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati
di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di
assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone
l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di
impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di
riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per
materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le direttive con cui vengono
stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione,
la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita'
di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle
informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico,
nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le
politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e
comunitario. (40)
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato
tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, che esercita anche le competenze attribuite per
legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art.
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29
dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al
comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applicano alle Commissioni interministeriali previste
dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art.
10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2,
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni.
9-quater.
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi
in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che
abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla
direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
amministrative applicate ai trasporti marittimi con
l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da
rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti
nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o
internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero
provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo
ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti
sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo
scambio di dati marittimi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema
informativo per la gestione amministrativa delle attivita'
portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono
comunque essere assicurati la semplificazione delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico
trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13.
Dall'applicazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. L'art. 179 del Codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita'
marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della
partenza, il comandante della nave o il raccomandatario
marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico,
all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati,
di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di
bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti
personali dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a
bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca,
per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo
comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o
al momento in cui la nave lascia il porto precedente,
qualora la navigazione sia di durata inferiore alle
ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,
il comandante della nave invia le informazioni di cui al
primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di
destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti
in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra
informazione da rendersi in ottemperanza ad altre
disposizioni legislative o regolamentari di carattere
speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa
relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di
sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e
statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero,
inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita'
consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari
presso il porto di destinazione, le informazioni vengono
rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di
arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari
FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti
cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato,
nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.».
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'art. 179
del codice della navigazione non esime il comandante della
nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra
comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione
europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici
internazionali.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definite le modalita' per la trasmissione
elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati
immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il
Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli
aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita'
delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati
membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va altresi'
assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle
autorita' portuali per il miglior espletamento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici
che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo
cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le
informazioni di cui all'art. 179 del codice della
navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la
dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal
comandante della nave anche all'autorita' doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed
all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del
formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti
situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non
provengono da un porto situato al di fuori del territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di
controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale,
non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono
comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di
ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza
della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di
tutela dell'ambiente o sanitaria.
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni
commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e'
soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre
2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE
sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.".
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.