Art. 22
Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria
1. Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in carica
sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi
del presente decreto legislativo.
2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da
presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma, puo' essere altresi' disposta, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non
superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e
amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai sensi della
citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto e' disciplinata
la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase
transitoria.
3. I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A
che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n.
84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto
legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994,
sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorita'
portuali nonche' dagli ambiti portuali, quali aree demaniali
marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei porti di
cui all'allegato A, non gia' sede di Autorita' Portuale.
4. Fino all'approvazione del regolamento di contabilita' di cui
all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato
dal presente decreto, l'autorita' di sistema portuale applica il
regolamento di contabilita' della soppressa autorita' portuale dove
ha sede la stessa autorita' di sistema portuale. I bilanci delle
soppresse autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema
portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio
finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le AdSP subentrano alle Autorita' portuali cessate nella
proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici
in corso, ivi compresi quelli lavorativi.
6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del
1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali che
siano gia' stati adottati dal comitato portuale alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della
normativa vigente al momento della loro adozione.
7. In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del
piano regolatore di sistema portuale, il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e l'autorita' competente per la VAS esprimono le
proprie valutazioni esclusivamente sugli elementi e contenuti di
piano che risultano integrativi o modificativi rispetto alle
previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della
autorita' di sistema portuale, purche' detti piani siano stati
approvati a seguito di valutazione ambientale strategica o di
valutazione di impatto ambientale.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 22:
Si riporta l'art. 6, commi 1 e 9, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84:
"Art. 6. Autorita' portuale.
1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari,
Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno,
Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo,
Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita
l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita'
agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione
e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16,
comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali
esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di
ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a
rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle
condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il
Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione
della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi
di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma
1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
(Omissis).".