Art. 4
Modifiche all'articolo 4
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, le parole: «autorita' portuale» sono sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
b) al comma 2, le parole: «i Ministri dei trasporti e della
navigazione e dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti:
«il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «commerciale»
inserire le seguenti: «e logistica» e alla lettera c), dopo la
parola: «passeggeri» inserire le seguenti: «, ivi compresi i
crocieristi»;
d) al comma 4, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei
trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle
infrastrutture e dei trasporti»;
e) al comma 5, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
f) al comma 6, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei
trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle
infrastrutture e dei trasporti».
Note all'art. 4:
Si riporta l'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 4. Classificazione dei porti.
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle
seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis.I porti sede di autorita' di sitema portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della
categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali
di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono
disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e
relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti
funzioni:
a) commerciale e logistica;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il
deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei
servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento
con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle
regioni, le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di
decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere, nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; decorsi i predetti
termini il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della
classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la
procedura di cui al comma 5.".