Art. 6
Modifiche all'articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Programmazione e
realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema
portuale e piano regolatore portuale)»;
b) il comma 1, e' sostituto dai seguenti: «1. Nei porti ricompresi
nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 1,
l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema,
ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e
ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di
sistema portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite
linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema
portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico
funzionali.
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma
3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita'
cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono
delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate.»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Nei porti di cui al
comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' di sistema portuale, il
piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato
dal comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con il
comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi, inviato per il
parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso
inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso
favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma
e a quella di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata
entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS,
previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui
all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non e' istituita
l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e approvato dalla Regione di
pertinenza o, ove istituita, dall'autorita' di sistema portuale
regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati,
ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle
normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte
salve, altresi', le disposizioni legislative regionali vigenti in
materia di pianificazione dei porti di interesse regionali.
3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al
comma 1, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu'
Regioni, e' approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa
AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi
gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I piani di cui ai
commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in
materia, alla procedura di VAS.»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dei porti» sono inserite le
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono, in fine, aggiunti i
seguenti periodi: «Le varianti al Piano regolatore di Sistema
Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del
Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di
gestione dell'autorita' del sistema portuale, autonomamente o su
richiesta della regione o del Comune interessati, puo' promuovere al
Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio
concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo.
Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale,
relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento
previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale,
fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i
comuni interessati e' prevista l'acquisizione della dichiarazione di
non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei
medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le
varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui
circoscrizione territoriale ricade in piu' Regioni, e' approvato con
atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto di
variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono
ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa
intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le
modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano
regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte
strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli
adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti
da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento
tecnico funzionale e' approvato con atto della Regione nel cui
territorio e' ubicato il porto interessato dall'adeguamento
medesimo.»;
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'esecuzione
delle opere nei porti da parte della Autorita' di Sistema Portuale e'
autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche'
di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte
di privati e' autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito
ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorita' marittima,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le
Amministrazioni competenti.»;
g) al comma 8, le parole da: «Le disposizioni» fino a «statuti.»
sono soppresse; «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di sistema portuale» e le parole: «autorita' portuali»
sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
h) al comma 10, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti» e
le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di sistema portuale»;
i) al comma 11, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
2. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma
7 e' abrogato.
Note all'art. 6:
Si riporta l'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale
1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni
territoriali di cui all'art. 6, comma 1, l'ambito e
l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano
regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite
linee guida per la redazione dei piani regolatori di
sistema portuale, delle varianti stralcio e degli
adeguamenti tecnico funzionali.
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.2. Le previsioni del piano
regolatore portuale non possono contrastare con gli
strumenti urbanistici vigenti.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti
dall' art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di
sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui
al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal
comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con
il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi,
inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende reso in senso favorevole. Il piano,
esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella
di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata
entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga
l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non
e' istituita l' AdSP, il piano regolatore e' adottato e
approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita,
dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative
vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte
salve, altresi', le disposizioni legislative regionali
vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
regionali.
3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle
AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale
e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della
Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le
Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti,
ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
di VAS.
5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai
commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un
rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale
seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione
del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del Comune
interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per
la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la
qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le
varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale,
relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al
procedimento previsto per l'approvazione del piano
regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
prevista l'acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS
si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a
VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152
del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una
AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu'
Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di
variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo
sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema
portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono
adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di
sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono
adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e'
approvato con atto della Regione nel cui territorio e'
ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le
Amministrazioni competenti.
6.
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis .
11-ter.
11-quater.
11-quinquies.
11-sexies.".
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
Si riporta l'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi ):
"Art. 14-quater. (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio
dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa
intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti
locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o
tra piu' enti locali, motivando un'eventuale decisione in
contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non e'
raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il
motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro
trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,
degli enti locali e delle amministrazioni interessate,
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
motivando un'eventuale decisione in contrasto con il
motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
Si riporta l'art. 12 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
"Art. 12. (Verifica di assoggettabilita')
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6,
commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette
all'autorita' competente, su supporto informatico ovvero,
nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico,
anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I
del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita'
competente con l'autorita' procedente, l'autorita'
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.".
Si riporta l'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241:
"Art. 14. Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
documentale di cui all'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine
di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, comma
1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la
specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell'art. 9.".
Si riporta l'art. 5 - bis della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio.
1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti
di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di
evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su
tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi
compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di
colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di
cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale o,
laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal
concessionario dell'area demaniale al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di
approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni
dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di
infrastrutture di contenimento non comprese nei
provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto
ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o
comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del
progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto
di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6
e 7 del citato art. 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea
forma di pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio
di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola
frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione
con metodi fisici:
a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di
trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione
degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati
alla immobilizzazione degli inquinanti stessi,
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee
con riferimento al sito di destinazione, e non presentino
positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere
immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono,
ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli
arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare
lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel
rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Restano salve le competenze della regione
territorialmente interessata;
b) qualora presentino, all'origine o a seguito di
trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della
desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti,
ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle
colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione
della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al
test di cessione da compiere con il metodo e in base ai
parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono
essere destinati a impiego a terra secondo le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano
destinati a impiego in aree con falda naturalmente
salinizzata, i materiali da collocare possono avere un
livello di concentrazione di solfati e di cloruri
nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
all'allegato 3 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale
destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al
comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego
dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le
condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a
seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei
processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono
essere destinati a refluimento all'interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di
contenimento o di conterminazione realizzate con
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea
con i criteri di progettazione formulati da accreditati
standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri
dell'Unione europea e con caratteristiche tali da
garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti
fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la
salute e per l'ambiente con particolare riferimento al
vincolo di non peggiorare lo stato di qualita' delle
matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee,
acque superficiali, acque marine e di transizione, ne'
pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualita'
delle stesse;
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni
degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento
specifici definiti in conformita' ai criteri approvati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal
perimetro del sito di interesse nazionale previo parere
favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242,
comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso
l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tali requisiti sono certificati
dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel
caso in cui, al termine delle attivita' di refluimento, i
materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento
superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica
dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione
alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione
paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i
predetti valori limite, devono essere adottate misure di
sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute
e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni
residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve
essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello
internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il
soddisfacimento dei 'Criteri metodologici per
l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti
contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore
di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la
conduzione dell'analisi di rischio sono riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008.
Per la verifica della presenza di valori di concentrazione
superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per
la valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni
residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale
procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie
che possano consentire, contestualmente alla loro
applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere
refluiti all'interno di strutture di contenimento
nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di
provenienza devono essere accompagnati da un documento
contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste
dalle norme nazionali e internazionali in materia di
trasporto marittimo e garantiscono l'idoneita'
dell'impresa. Le Autorita' marittime competenti per
provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito
delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del
dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al
decreto di cui al periodo precedente sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione,
nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture
adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle
attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di
bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il
termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono fatte salve le disposizioni adottate per la
salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le
previsioni della vigente normativa ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, adotta con proprio decreto le
norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio
nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale
reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. (abrogato).
8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali
dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai
sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi
in mare con autorizzazione dell'autorita' competente nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti
materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di
ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata
o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione
del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per
la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione
della regione territorialmente competente ai sensi
dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".