Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 5,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Programmazione  e
realizzazione delle  opere  portuali.  Piano  regolatore  di  sistema
portuale e piano regolatore portuale)»; 
  b) il comma 1, e' sostituto dai seguenti: «1. Nei porti  ricompresi
nelle circoscrizioni territoriali di cui  all'articolo  6,  comma  1,
l'ambito e l'assetto complessivo dei porti  costituenti  il  sistema,
ivi  comprese  le  aree  destinate   alla   produzione   industriale,
all'attivita'  cantieristica  e  alle   infrastrutture   stradali   e
ferroviarie, sono delimitati e  disegnati  dal  piano  regolatore  di
sistema portuale, che individua, altresi', le  caratteristiche  e  la
destinazione funzionale delle aree interessate.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016,  predispone  apposite
linee  guida  per  la  redazione  dei  piani  regolatori  di  sistema
portuale,  delle  varianti  stralcio  e  degli  adeguamenti   tecnico
funzionali. 
  1-bis. Nei  porti  di  cui  alla  categoria  II,  classe  III,  con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4,  comma
3, lettera e),  l'ambito  e  l'assetto  complessivo  del  porto,  ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita'
cantieristica e alle  infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  sono
delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che  individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle  aree
interessate.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Nei porti di cui al
comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' di  sistema  portuale,  il
piano  regolatore  di  sistema  portuale,  corredato   del   rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato
dal comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con  il
comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi, inviato per  il
parere al Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  che  si  esprime
entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  dell'atto.   Decorso
inutilmente  tale  termine,  il  parere  si  intende  reso  in  senso
favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente  comma
e a quella di cui al comma 4, e' approvato dalla regione  interessata
entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS,
previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.
Qualora non si raggiunga l'intesa si  applica  la  procedura  di  cui
all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non e'  istituita
l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e approvato dalla Regione  di
pertinenza o,  ove  istituita,  dall'autorita'  di  sistema  portuale
regionale, previa intesa  con  il  comune  o  i  comuni  interessati,
ciascuno per il proprio ambito  di  competenza,  nel  rispetto  delle
normative vigenti e delle proprie  norme  regolamentari.  Sono  fatte
salve, altresi', le disposizioni  legislative  regionali  vigenti  in
materia di pianificazione dei porti di interesse regionali. 
  3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al
comma 1, la cui circoscrizione territoriale  e'  ricompresa  in  piu'
Regioni, e' approvato con atto della Regione ove ha  sede  la  stessa
AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi
gli altri porti amministrati dalla stessa  AdSP  e  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I  piani  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente  in
materia, alla procedura di VAS.»; 
  e) al comma 5,  dopo  le  parole:  «dei  porti»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono,  in  fine,  aggiunti  i
seguenti  periodi:  «Le  varianti  al  Piano  regolatore  di  Sistema
Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del
Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del  comitato  di
gestione dell'autorita' del  sistema  portuale,  autonomamente  o  su
richiesta della regione o del Comune interessati, puo' promuovere  al
Comitato di gestione, per la successiva  adozione,  varianti-stralcio
concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo.
Le  varianti-stralcio  al  piano  regolatore  di  sistema   portuale,
relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al  procedimento
previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale,
fermo restando che in luogo della previa intesa con  il  comune  o  i
comuni interessati e' prevista l'acquisizione della dichiarazione  di
non contrasto con gli strumenti  urbanistici  vigenti  da  parte  dei
medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS  si  svolge  la
procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'   a   VAS   ai   sensi
dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006.  Le
varianti-stralcio  di  porti  ricompresi   in   una   AdSP   la   cui
circoscrizione territoriale ricade in piu' Regioni, e' approvato  con
atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto  di
variante-stralcio,  sentite  le  Regioni  nel  cui  territorio   sono
ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima  AdSP,  previa
intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Le
modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano
regolatore di  sistema  portuale  in  termini  di  obiettivi,  scelte
strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle  aree  portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo,  costituiscono  adeguamenti
tecnico-funzionali del piano  regolatore  di  sistema  portuale.  Gli
adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione
dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  previa   acquisizione   della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti
da parte del comune o  dei  comuni  interessati.  E'  successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che
si esprime entro quarantacinque giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
della  proposta  di  adeguamento  tecnico  funzionale.  L'adeguamento
tecnico funzionale e'  approvato  con  atto  della  Regione  nel  cui
territorio  e'  ubicato   il   porto   interessato   dall'adeguamento
medesimo.»; 
  f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:  «5-bis.  L'esecuzione
delle opere nei porti da parte della Autorita' di Sistema Portuale e'
autorizzata ai sensi della  normativa  vigente.  Fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in  materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture  energetiche,  nonche'
di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti  da  parte
di privati e' autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in  esito
ad apposita  conferenza  di  servizi  convocata  dalla  autorita'  di
sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorita' marittima,
ai sensi dell'articolo 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche ed integrazioni, a cui sono  chiamate  tutte  le
Amministrazioni competenti.»; 
  g) al comma 8, le parole da: «Le disposizioni»  fino  a  «statuti.»
sono soppresse; «autorita' portuale» sono sostituite dalle  seguenti:
«autorita' di sistema portuale» e  le  parole:  «autorita'  portuali»
sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»; 
  h) al comma 10, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei  trasporti»  e
le parole:  «autorita'  portuali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«autorita' di sistema portuale»; 
  i) al comma 11, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti». 
  2. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il  comma
7 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta l'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5. Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale 
              1.   Nei   porti   ricompresi   nelle    circoscrizioni
          territoriali  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  l'ambito  e
          l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi
          comprese le aree  destinate  alla  produzione  industriale,
          all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture  stradali
          e  ferroviarie,  sono  delimitati  e  disegnati  dal  piano
          regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le
          caratteristiche e la  destinazione  funzionale  delle  aree
          interessate.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, su proposta del Consiglio Superiore  dei  lavori
          pubblici, entro il 30 novembre  2016,  predispone  apposite
          linee guida  per  la  redazione  dei  piani  regolatori  di
          sistema  portuale,  delle   varianti   stralcio   e   degli
          adeguamenti tecnico funzionali. 
              1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe  III,
          con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
          4, comma 3, lettera e), l'ambito  e  l'assetto  complessivo
          del porto, ivi comprese le aree destinate  alla  produzione
          industriale,    all'attivita'    cantieristica    e    alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie,  sono  delimitati  e
          disegnati dal piano  regolatore  portuale,  che  individua,
          altresi', le caratteristiche e la  destinazione  funzionale
          delle  aree  interessate.2.   Le   previsioni   del   piano
          regolatore  portuale  non  possono  contrastare   con   gli
          strumenti urbanistici vigenti. 
              2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali  di  preminente  interesse  pubblico,  e'
          valutata con priorita'  la  finalizzazione  delle  predette
          strutture ed ambiti  ad  approdi  turistici  come  definiti
          dall'  art.  2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
              3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali  e'  istituita
          l'autorita' di sistema portuale,  il  piano  regolatore  di
          sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di  cui
          al decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  adottato  dal
          comitato di gestione di cui all'art. 9, previa  intesa  con
          il comune o i comuni interessati. Tale  piano  e',  quindi,
          inviato per il parere al  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, che si esprime entro  quarantacinque  giorni  dal
          ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
          parere si intende  reso  in  senso  favorevole.  Il  piano,
          esaurita la procedura di cui al presente comma e  a  quella
          di cui al comma 4, e' approvato dalla  regione  interessata
          entro trenta  giorni  decorrenti  dalla  conclusione  della
          procedura  VAS,  previa  intesa  con  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. Qualora  non  si  raggiunga
          l'intesa si applica la procedura di cui all'art.  14-quater
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei  quali  non
          e' istituita l' AdSP, il piano  regolatore  e'  adottato  e
          approvato dalla Regione di  pertinenza  o,  ove  istituita,
          dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
          con il comune o  i  comuni  interessati,  ciascuno  per  il
          proprio ambito di competenza, nel rispetto delle  normative
          vigenti e delle proprie  norme  regolamentari.  Sono  fatte
          salve,  altresi',  le  disposizioni  legislative  regionali
          vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
          regionali. 
              3-ter. Il Piano Regolatore di  Sistema  Portuale  delle
          AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione  territoriale
          e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto  della
          Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa  intesa  con  le
          Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri  porti
          amministrati dalla stessa AdSP  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis  sono  sottoposti,
          ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
          di VAS. 
              5. Al piano regolatore portuale dei  porti  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
          3, lettera b), e alle relative  varianti,  e'  allegato  un
          rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di  incidenti
          rilevanti connessi con determinate attivita' industriali  e
          dal decreto del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del  31  maggio
          1991. Le varianti al Piano regolatore di  Sistema  Portuale
          seguono il medesimo procedimento  previsto  per  l'adozione
          del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
          comitato di gestione dell'autorita' del  sistema  portuale,
          autonomamente o su richiesta della  regione  o  del  Comune
          interessati, puo' promuovere al Comitato di  gestione,  per
          la successiva adozione,  varianti-stralcio  concernenti  la
          qualificazione funzionale del singolo scalo  marittimo.  Le
          varianti-stralcio al piano regolatore di sistema  portuale,
          relative al singolo scalo  marittimo,  sono  sottoposte  al
          procedimento  previsto   per   l'approvazione   del   piano
          regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
          della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
          prevista  l'acquisizione   della   dichiarazione   di   non
          contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti  da  parte
          dei medesimi comuni e che in luogo della procedura  di  VAS
          si svolge la procedura di verifica di  assoggettabilita'  a
          VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n.  152
          del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi  in  una
          AdSP la cui  circoscrizione  territoriale  ricade  in  piu'
          Regioni, e'  approvato  con  atto  della  Regione  nel  cui
          territorio    e'    ubicato    il    porto    oggetto    di
          variante-stralcio, sentite le Regioni  nel  cui  territorio
          sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
          AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti.  Le  modifiche  che  non  alterano  in  modo
          sostanziale la struttura del piano  regolatore  di  sistema
          portuale in termini  di  obiettivi,  scelte  strategiche  e
          caratterizzazione   funzionale   delle    aree    portuali,
          relativamente al  singolo  scalo  marittimo,  costituiscono
          adeguamenti  tecnico-funzionali  del  piano  regolatore  di
          sistema portuale. Gli adeguamenti  tecnico-funzionali  sono
          adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
          portuale, previa acquisizione della  dichiarazione  di  non
          contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti  da  parte
          del comune o dei  comuni  interessati.  E'  successivamente
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  che  si  esprime  entro  quarantacinque  giorni,
          decorrenti dalla ricezione della  proposta  di  adeguamento
          tecnico funzionale.  L'adeguamento  tecnico  funzionale  e'
          approvato con atto della  Regione  nel  cui  territorio  e'
          ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo. 
              5-bis. L'esecuzione delle  opere  nei  porti  da  parte
          della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
          della  normativa  vigente.  Fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia  di
          autorizzazione di impianti  e  infrastrutture  energetiche,
          nonche' di opere ad essi connesse,  l'esecuzione  di  opere
          nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
          profili rilevanti,  in  esito  ad  apposita  conferenza  di
          servizi convocata dalla autorita' di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai  sensi
          dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
          modifiche ed integrazioni, a cui  sono  chiamate  tutte  le
          Amministrazioni competenti. 
              6. 
              7.   Sono   di   competenza   regionale   le   funzioni
          amministrative concernenti le opere marittime  relative  ai
          porti di cui alla categoria II, classi II e III. 
              8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
          opere  nei  porti  di  cui  alla  categoria  I  e  per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le  regioni,
          il comune interessato o  l'autorita'  di  sistema  portuale
          possono  comunque  intervenire  con  proprie  risorse,   in
          concorso  o   in   sostituzione   dello   Stato,   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta  alla
          regione  o  alle  regioni  interessate   l'onere   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
          sistema portuale, a copertura dei costi  sostenuti  per  le
          opere  da   esse   stesse   realizzate,   possono   imporre
          soprattasse a carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,
          oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 
              9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
          le costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di
          difesa, di darsene, di bacini  e  di  banchine  attrezzate,
          nonche' l'escavazione e l'approfondimento  dei  fondali.  I
          relativi progetti sono approvati  dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sulla base delle proposte  contenute  nei  piani  operativi
          triennali predisposti dalle autorita' di sistema  portuale,
          ai sensi  dell'art.  9,  comma  3,  lettera  a),  individua
          annualmente le  opere  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
          classi I e II. 
              11. Per gli interventi da attuarsi  dalle  regioni,  in
          conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani  di
          sviluppo   economico-produttivo,    il    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   emana   direttive   di
          coordinamento. 
              11-bis . 
              11-ter. 
              11-quater. 
              11-quinquies. 
              11-sexies.". 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96 
              Si riporta l'art. 14-quater della legge 7 agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi ): 
              "Art. 14-quater. (Effetti del dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi) 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni ivi comprese quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
          decreto   legislativo    3    aprile    2006,    n.    152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. 
              3. Al di fuori dei casi di  cui  all'art.  117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione e  dell'art.
          120 della  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione
          procedente alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio
          dei Ministri si pronuncia  entro  sessanta  giorni,  previa
          intesa con la Regione o le Regioni e le  Province  autonome
          interessate, in caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione
          statale  e  una  regionale  o  tra   piu'   amministrazioni
          regionali, ovvero previa intesa con la Regione e  gli  enti
          locali   interessati,   in    caso    di    dissenso    tra
          un'amministrazione statale o regionale e un ente  locale  o
          tra piu' enti locali, motivando un'eventuale  decisione  in
          contrasto con il motivato  dissenso.  Se  l'intesa  non  e'
          raggiunta  entro  trenta  giorni,  la   deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il
          motivato dissenso e' espresso  da  una  regione  o  da  una
          provincia  autonoma  in  una  delle  materie   di   propria
          competenza, ai fini del raggiungimento  dell'intesa,  entro
          trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
          delibera del Consiglio  dei  Ministri,  viene  indetta  una
          riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
          partecipazione della regione o  della  provincia  autonoma,
          degli enti  locali  e  delle  amministrazioni  interessate,
          attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
          competente, ad esprimere in  modo  vincolante  la  volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
          motivando  un'eventuale  decisione  in  contrasto  con   il
          motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
          di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              3-quater. 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,  n.
          400,  introdotta  dall'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.". 
              Si riporta l'art. 12 del citato decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 12. (Verifica di assoggettabilita') 
              1. Nel caso di piani e programmi  di  cui  all'art.  6,
          commi  3  e   3-bis,   l'autorita'   procedente   trasmette
          all'autorita' competente, su supporto  informatico  ovvero,
          nei casi di  particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,
          anche  su  supporto  cartaceo,  un   rapporto   preliminare
          comprendente una descrizione del piano  o  programma  e  le
          informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
          significativi sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano  o
          programma, facendo riferimento ai criteri  dell'allegato  I
          del presente decreto. 
              2.  L'autorita'  competente   in   collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          documento preliminare per acquisirne il parere.  Il  parere
          e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente  ed
          all'autorita' procedente. 
              3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'
          competente   con   l'autorita'   procedente,    l'autorita'
          competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
          del presente decreto  e  tenuto  conto  delle  osservazioni
          pervenute, verifica se il piano  o  programma  possa  avere
          impatti significativi sull'ambiente. 
              4.   L'autorita'   competente,   sentita    l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le  necessarie
          prescrizioni. 
              5. Il risultato della  verifica  di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente  nel
          sito web dell'autorita' competente. 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
          relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
          attuativi   di   piani   o   programmi   gia'    sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da  12  a  17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.". 
              Si riporta l'art. 14 della citata legge 7 agosto  1990,
          n. 241: 
              "Art. 14. Conferenza di servizi 
              1. La conferenza di  servizi  istruttoria  puo'  essere
          indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
          di altra amministrazione coinvolta nel procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale,  tutte  le   autorizzazioni,   intese,
          concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta   e
          assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione
          del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui  all'art.  25,  comma  3,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  convocata  in
          modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
          e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
          documentale di  cui  all'art.  23,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il  termine
          di conclusione del procedimento di cui all'art.  26,  comma
          1,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Resta  ferma   la
          specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
          sottoposti  a  valutazione   di   impatto   ambientale   di
          competenza statale. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9.". 
              Si riporta l'art. 5 - bis della legge 28 gennaio  1994,
          n. 84, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio. 
              1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in  siti
          di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art.  252
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni, le operazioni di  dragaggio  possono  essere
          svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione   del
          progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al  fine  di
          evitare che tali operazioni possano pregiudicare la  futura
          bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su
          tecniche idonee ad evitare dispersione del  materiale,  ivi
          compreso  l'eventuale  progetto  relativo  alle  casse   di
          colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento  di
          cui al comma 3, e' presentato  dall'autorita'  portuale  o,
          laddove non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero  dal
          concessionario  dell'area  demaniale  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare.  Il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio  decreto,
          approva il progetto entro trenta giorni  sotto  il  profilo
          tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  per  l'approvazione   definitiva.   Il   decreto   di
          approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare deve intervenire entro trenta  giorni
          dalla suddetta trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il
          progetto  di  dragaggio  prevede  anche  il   progetto   di
          infrastrutture   di   contenimento   non    comprese    nei
          provvedimenti  di  rilascio  della  Valutazione   d'impatto
          ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento,  o
          comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
          Commissione di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n.  152,  sull'assoggettabilita'  o  meno  del
          progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto
          di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi  6
          e 7 del citato art. 252 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e allo stesso deve  essere  garantita  idonea
          forma di pubblicita'. 
              2. I materiali derivanti dalle attivita'  di  dragaggio
          di  aree  portuali  e  marino-costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni  loro  singola
          frazione granulometrica ottenuta a seguito  di  separazione
          con metodi fisici: 
              a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito  di
          trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della  rimozione
          degli inquinanti, ad esclusione  dei  processi  finalizzati
          alla    immobilizzazione    degli    inquinanti     stessi,
          caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche  idonee
          con riferimento al sito di destinazione, e  non  presentino
          positivita' ai test  eco-tossicologici,  su  autorizzazione
          dell'autorita' competente per la bonifica,  possono  essere
          immessi o refluiti nei corpi idrici dai  quali  provengono,
          ovvero possono essere utilizzati per il  rifacimento  degli
          arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare
          lo stato dei fondali attraverso attivita' di  capping,  nel
          rispetto delle modalita' previste dal  decreto  di  cui  al
          comma  6.  Restano  salve  le  competenze   della   regione
          territorialmente interessata; 
              b) qualora  presentino,  all'origine  o  a  seguito  di
          trattamenti   aventi   esclusivamente   lo   scopo    della
          desalinizzazione ovvero della rimozione  degli  inquinanti,
          ad  esclusione  quindi  dei   processi   finalizzati   alla
          immobilizzazione  degli  inquinanti  stessi,   livelli   di
          contaminazione  non  superiori  a  quelli  stabiliti  nelle
          colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  funzione
          della destinazione d'uso e qualora  risultino  conformi  al
          test di cessione da compiere con il metodo  e  in  base  ai
          parametri di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  possono
          essere destinati a impiego a  terra  secondo  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al  comma  6.  Nel  caso  siano
          destinati  a  impiego  in  aree  con   falda   naturalmente
          salinizzata, i materiali  da  collocare  possono  avere  un
          livello  di  concentrazione  di  solfati   e   di   cloruri
          nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
          all'allegato   3   del   citato   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
          parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
          qualsiasi   modificazione   delle   caratteristiche.   Tale
          destinazione deve essere indicata nei progetti  di  cui  al
          comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
          dragaggio costituisce altresi'  autorizzazione  all'impiego
          dei materiali fissandone l'opera  pubblica,  il  luogo,  le
          condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
          dei corrispondenti materiali naturali; 
              c) qualora risultino non  pericolosi  all'origine  o  a
          seguito  di  trattamenti  finalizzati  esclusivamente  alla
          rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi   dei
          processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
          stessi quali  solidificazione  e  stabilizzazione,  possono
          essere destinati a  refluimento  all'interno  di  casse  di
          colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture  di
          contenimento   o   di   conterminazione   realizzate    con
          l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea
          con i criteri di  progettazione  formulati  da  accreditati
          standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri
          dell'Unione  europea  e   con   caratteristiche   tali   da
          garantire,  tenuto  conto  degli  obiettivi  e  dei  limiti
          fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la
          salute e per  l'ambiente  con  particolare  riferimento  al
          vincolo di  non  peggiorare  lo  stato  di  qualita'  delle
          matrici ambientali, suolo, sottosuolo,  acque  sotterranee,
          acque superficiali, acque  marine  e  di  transizione,  ne'
          pregiudicare il conseguimento degli obiettivi  di  qualita'
          delle stesse; 
              d) qualora risultino caratterizzati  da  concentrazioni
          degli inquinanti al di  sotto  dei  valori  di  riferimento
          specifici definiti in conformita' ai criteri approvati  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, l'area o le  aree  interessate  vengono  escluse  dal
          perimetro del sito di  interesse  nazionale  previo  parere
          favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242,
          comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              3. Nel caso di opere il  cui  progetto  abbia  concluso
          l'iter approvativo alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  tali  requisiti  sono  certificati
          dalle amministrazioni titolari delle  opere  medesime.  Nel
          caso in cui, al termine delle attivita' di  refluimento,  i
          materiali di cui sopra presentino livelli  di  inquinamento
          superiori  ai  valori  limite  di  cui   alla   Tabella   1
          dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006 deve essere attivata la procedura di  bonifica
          dell'area derivante dall'attivita' di colmata in  relazione
          alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
          delle  norme   vigenti   in   materia   di   autorizzazione
          paesaggistica.  Nel  caso  di   permanenza   in   sito   di
          concentrazioni  residue  degli   inquinanti   eccedenti   i
          predetti valori limite, devono essere  adottate  misure  di
          sicurezza che garantiscano comunque la tutela della  salute
          e  dell'ambiente.  L'accettabilita'  delle   concentrazioni
          residue degli inquinanti eccedenti  i  valori  limite  deve
          essere accertata attraverso una metodologia di  analisi  di
          rischio con procedura  diretta  e  riconosciuta  a  livello
          internazionale che assicuri, per la parte di interesse,  il
          soddisfacimento    dei    'Criteri     metodologici     per
          l'applicazione nell'analisi di rischio  sanitaria  ai  siti
          contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto  superiore
          di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente. I principali criteri di riferimento  per  la
          conduzione   dell'analisi   di   rischio   sono   riportati
          nell'allegato B del decreto ministeriale 7  novembre  2008.
          Per la verifica della presenza di valori di  concentrazione
          superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa  e  per
          la  valutazione  dell'accettabilita'  delle  concentrazioni
          residue degli  inquinanti  si  tiene  conto  del  contenuto
          dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  1.  Tale
          procedura puo' essere attuata con l'impiego  di  tecnologie
          che   possano   consentire,   contestualmente   alla   loro
          applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 
              4. I materiali di cui al comma 3  destinati  ad  essere
          refluiti   all'interno   di   strutture   di   contenimento
          nell'ambito  di  porti  nazionali  diversi  da  quello   di
          provenienza devono  essere  accompagnati  da  un  documento
          contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
          dei galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste
          dalle  norme  nazionali  e  internazionali  in  materia  di
          trasporto    marittimo    e    garantiscono     l'idoneita'
          dell'impresa.  Le  Autorita'   marittime   competenti   per
          provenienza e  destinazione  dei  materiali  concordano  un
          sistema  di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante
          vigilanza durante il trasporto dei  materiali,  nell'ambito
          delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere  gestito
          secondo quanto previsto ai commi 2  e  3  viene  verificata
          mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima  del
          dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
          citato decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche  al
          decreto di cui al periodo  precedente  sono  apportate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare.   In   caso   di   realizzazione,
          nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture
          adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti  dalle
          attivita'  di  dragaggio  nonche'   dalle   operazioni   di
          bonifica, prima della loro messa a  dimora  definitiva,  il
          termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
          limitazione   di   quantitativi,   assicurando    il    non
          trasferimento degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.
          Sono  fatte  salve  le   disposizioni   adottate   per   la
          salvaguardia della  laguna  di  Venezia.  Si  applicano  le
          previsioni    della    vigente     normativa     ambientale
          nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione  a
          terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
              6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e trasporti, adotta con proprio  decreto  le
          norme tecniche applicabili  alle  operazioni  di  dragaggio
          nelle aree portuali e marino  costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di  interesse  nazionale  al  fine  dell'eventuale
          reimpiego dei  materiali  dragati  ed  al  fine  di  quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,
          si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
          art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              7. (abrogato). 
              8. I materiali provenienti dal  dragaggio  dei  fondali
          dei porti non compresi in siti di interesse  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni, possono essere  immersi
          in mare con autorizzazione  dell'autorita'  competente  nel
          rispetto di quanto previsto dall'art.  109,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  I  suddetti
          materiali possono essere diversamente utilizzati a fini  di
          ripascimento, anche con sversamento nel tratto di  spiaggia
          sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata
          o altre strutture di contenimento nei porti  in  attuazione
          del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale  per
          la ricostruzione della fascia costiera, con  autorizzazione
          della  regione   territorialmente   competente   ai   sensi
          dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".