Art. 7
Modifiche all'articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuali). - 1. Sono istituite
quindici Autorita' di Sistema Portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale.
2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
22, comma 2.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su
richiesta motivata del Presidente della Regione interessata,
modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di
un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata
trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa
con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione.».
3. Sede della AdSP e' la sede del porto centrale, individuato nel
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o
piu' porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica
la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione
o delle regioni il cui territorio e' interessato dall'AdSP, ha
facolta' di individuare in altra sede di soppressa Autorita' Portuale
aderente alla AdSP, la sede della stessa.
4. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalita' di
cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione,
promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali
portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera
c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attivita'
autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle
altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema portuale
sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento
alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita'
e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei
fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale,
non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di
cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
d) coordinamento delle attivita' amministrative esercitate dagli
enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree
demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del
demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro
portuali e interportuali.
5. L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale ed e' dotato di autonomia amministrativa,
organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non
si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i
propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I
medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza
ed imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in
attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente
dell'AdSP e il Segretario generale si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di
Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite
AdSP e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa,
secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita'
e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10,
comma 6.
7. L'AdSP e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo
12. Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a
qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno
della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono
valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP e'
disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'AdSP,
deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle
autorita' di sistema portuale e' allegato allo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio
successivo a quello di riferimento. Le AdSP assicurano il massimo
livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati
ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' di
sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4, lettera b) e c)
e' affidata in concessione dall'AdSP mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
11. Le AdSP non possono svolgere, ne' direttamente ne' tramite
societa' partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, l'AdSP puo' sempre disciplinare lo
svolgimento di attivita' e servizi di interesse comune e utili per il
piu' efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione
con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa puo',
inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di
minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti
logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema
portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi
compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve,
altresi', le discipline vigenti per i punti franchi delle zone
franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP
amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla
presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del
demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la
legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua
Laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul
demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del
demanio marittimo (S.I.D.).».
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico,
puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema
di regolamento e', altresi', acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di
traffico minimo al venir meno dei quali le autorita' di sistema
portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali
di ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.».
Note all'art. 7:
Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
" Art. 17. Regolamenti
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".
Il Regolamento (CE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre
2013, n. L 348.
La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
Si riporta l'art. 1 e seguenti del Titolo I (Principi
generali) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica."
"Art. 2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione
ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di
attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e
comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni
contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile."
"Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421."
"Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita' (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi
dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente."
"Art. 5. Potere di organizzazione (Art. 4 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n.
546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del
d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione
delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del
lavoro nell'ambito degli uffici.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti."
"Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Nei casi in
cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di
mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'art. 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette."
"Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di
trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione
di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare
le necessarie misure in materia di personale e di dotazione
organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle
dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai
processi di cui al presente articolo provvedono al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei
fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti
processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
organiche nel rispetto dell'art. 6 nonche' i conseguenti
processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di
controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del
presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei
risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in
materia di organizzazione e di personale, anche ai fini
della valutazione del personale con incarico dirigenziale
di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286."
"Art. 7. Gestione delle risorse umane (Art. 7 del d.lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs
n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato art. 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all' art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144."
"Art. 7-bis. Formazione del personale
1.
2. "
"Art. 8. Costo del lavoro, risorse finanziarie e
controlli (Art. 9 del d.lgs. n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le
misure affinche' la spesa per il proprio personale sia
evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse
finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base
alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti
pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono
servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui
all'art. 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con
gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica."
"Art. 9. Partecipazione sindacale (Art. 10 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 80
del 1998)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita'
e gli istituti della partecipazione.".
Si riporta l'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 2. Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di
cui all'art. 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro
il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato
della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei
conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei
quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione
delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'art. 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali»;
d) all'art. 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole:
«l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o
successivamente»;
e) all'art. 4, comma 1, primo periodo, le parole:
«trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5
maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'art. 2,
comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di
tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei
bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo.".
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91, S.O..
Si riporta l'art. 15 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241:
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.".
Si riporta l'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
"Art. 46. Collegamenti infrastrutturali e logistica
portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di
infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorita' portuali possono costituire sistemi
logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di
coordinamento con le regioni, le province ed i comuni
interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture
ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria,
avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare
distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali
per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente,
divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso
delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il
sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento
e' svolto di norma dalla medesima articolazione
territoriale dell'amministrazione competente che esercita
il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n.
187:
"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(Omissis).
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
(Omissis).".
Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".