Art. 8
Introduzione dell'articolo 6-bis
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun
porto gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP costituisce un proprio
ufficio territoriale a cui e' preposto il Segretario generale di cui
all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di
ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con
qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:
a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di
competenza dell'AdSP;
b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in
relazione alle quali la competenza appartiene all'AdSP;
c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento
delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni per periodi
fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,
nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione
ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base
delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo
adottate dai competenti organi dell'AdSP.
2. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune
capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP
puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le
funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto
il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di
ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con
qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato
puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di
cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato
di gestione, l'AdSP puo' istituire uffici amministrativi decentrati
anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di
Autorita' portuale.».