Art. 9
Modifiche all'articolo 7
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono
organi dell'autorita' di sistema portuale:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione (CG);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di presenza dei
componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio
dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i
limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I componenti dell'Organismo di
partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis,
partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la
partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico
delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi
rappresentanti nell'Organismo.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento
del Comitato di gestione qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b),
il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine
di trenta giorni;
b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo;
c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla
normativa vigente.
4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un commissario che
esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3,
lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta
giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine puo' imporre
oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel
porto.».