Art. 9 Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono organi dell'autorita' di sistema portuale: a) il Presidente; b) il Comitato di gestione (CG); c) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora: a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo; c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente. 4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.».