Art. 5 
 
 
Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi diversi
                 dall'immersione deliberata in mare 
 
  1.  L'autorizzazione  per  gli  interventi  di  ripascimento  e  di
immersione  in  ambiente  conterminato  con  i   materiali   di   cui
all'articolo 109, comma 1,  lettera  a,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, fatta salva l'osservanza delle altre  specifiche
norme per la tutela dell'ambiente marino, e' rilasciata nel  rispetto
delle indicazioni tecniche e operative di cui all'allegato,  relative
alle operazioni  di  escavo,  trasporto  e  immersione  in  mare  dei
materiali, alla individuazione e caratterizzazione  dell'area  marina
destinata  all'immersione  dei  materiali   e   alle   attivita'   di
monitoraggio ambientale. 
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorita'  competente
acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca
e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti,
che attesti la sostenibilita' delle attivita' previste  con  riguardo
alle risorse alieutiche e la  loro  compatibilita'  con  la  pesca  e
l'acquacoltura. Qualora le suddette amministrazioni non si  esprimano
nei termini previsti dalle norme  vigenti,  superato  il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  richiesta,   l'autorita'   competente   puo'
procedere comunque all'adozione del provvedimento finale congruamente
motivato. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' valida per l'intera durata
dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi  dalla  data
di rilascio, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 109 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006 e' riportato nelle note alle premesse.