Art. 5 Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare 1. L'autorizzazione per gli interventi di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato con i materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatta salva l'osservanza delle altre specifiche norme per la tutela dell'ambiente marino, e' rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative di cui all'allegato, relative alle operazioni di escavo, trasporto e immersione in mare dei materiali, alla individuazione e caratterizzazione dell'area marina destinata all'immersione dei materiali e alle attivita' di monitoraggio ambientale. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorita' competente acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti, che attesti la sostenibilita' delle attivita' previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilita' con la pesca e l'acquacoltura. Qualora le suddette amministrazioni non si esprimano nei termini previsti dalle norme vigenti, superato il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'autorita' competente puo' procedere comunque all'adozione del provvedimento finale congruamente motivato. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' valida per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note alle premesse.