Art. 7 
 
 
         Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione di cui agli articoli  4  e  5  puo'  essere  in
qualsiasi  momento  modificata,  sospesa  o  revocata  dall'autorita'
competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui  il  titolare
non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o in  tutti
i  casi  in  cui  non  risulti  garantita  la  compatibilita'   delle
operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle
coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare. 
  2. Qualora si verifichino  situazioni  di  emergenza  nell'area  di
prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che  modifichino
le caratteristiche dei materiali  oggetto  della  autorizzazione,  il
Capo del  compartimento  marittimo  competente  puo'  procedere,  con
provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte
delle   attivita'   oggetto   dell'autorizzazione   anche   a   tempo
indeterminato,  fermo   restando   l'obbligo   di   darne   immediata
comunicazione all'autorita' competente per l'eventuale  adozione  dei
provvedimenti conseguenti.