Art. 2 
 
 
Disposizioni relative al conferimento degli  incarichi  di  direttore
                              generale 
 
  1.  Le  regioni  nominano  direttori  generali  esclusivamente  gli
iscritti  all'elenco  nazionale  dei  direttori   generali   di   cui
all'articolo 1. A tale fine, la  regione  rende  noto,  con  apposito
avviso pubblico, pubblicato sul  sito  internet  istituzionale  della
regione  l'incarico   che   intende   attribuire,   ai   fini   della
manifestazione  di  interesse  da   parte   dei   soggetti   iscritti
nell'elenco nazionale. La valutazione  dei  candidati  per  titoli  e
colloquio e' effettuata da una commissione regionale,  anche  tenendo
conto di eventuali provvedimenti  di  accertamento  della  violazione
degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da
esperti,   indicati   da   qualificate    istituzioni    scientifiche
indipendenti  che  non  si  trovino  in   situazioni   di   conflitto
d'interessi, di  cui  uno  designato  dall'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali,  e  uno  dalla  regione,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente
della regione una rosa di  candidati,  non  inferiore  a  tre  e  non
superiore a cinque, nell'ambito dei quali  viene  scelto  quello  che
presenta  requisiti  maggiormente  coerenti  con  le  caratteristiche
dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non  possono  essere
inseriti  coloro  che  abbiano  ricoperto  l'incarico  di   direttore
generale, per due  volte  consecutive,  presso  la  medesima  azienda
sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo  ente
del Servizio sanitario nazionale. 
  2. Il  provvedimento  di  nomina,  di  conferma  o  di  revoca  del
direttore  generale  e'  motivato  e  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati,
unitamente al curriculum del nominato,  nonche'  ai  curricula  degli
altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di  ciascun
direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli  obiettivi  di  salute  e  di  funzionamento  dei
servizi con riferimento  alle  relative  risorse,  gli  obiettivi  di
trasparenza, finalizzati a rendere i  dati  pubblicati  di  immediata
comprensione  e  consultazione  per  il  cittadino,  con  particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale,
da indicare sia in modo aggregato che analitico,  tenendo  conto  dei
canoni valutativi di cui al  comma  3,  e  ferma  restando  la  piena
autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di
direttore generale non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a
cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero,  nelle  ipotesi  di
decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le  regioni  procedono
alla  nuova  nomina,  previo  espletamento  delle  procedure  di  cui
presente  articolo.  In  caso  di  commissariamento   delle   aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i soggetti
inseriti nell'elenco nazionale. 
  3.  Al   fine   di   assicurare   omogeneita'   nella   valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, entro centoventi giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con  Accordo  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti
i criteri e le procedure per valutare e  verificare  tale  attivita',
tenendo conto: 
  a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi definiti  nel  quadro  della  programmazione  regionale,  con
particolare   riferimento   all'efficienza,    all'efficacia,    alla
sicurezza, all'ottimizzazione dei  servizi  sanitari  e  al  rispetto
degli  obiettivi  economico-finanziari  e  di  bilancio   concordati,
avvalendosi anche dei dati  e  degli  elementi  forniti  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali; 
  b) della garanzia  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  anche
attraverso la riduzione  delle  liste  di  attesa  e  la  puntuale  e
corretta trasmissione dei flussi  informativi  ricompresi  nel  Nuovo
Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma  nazionale
valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali e dell'appropriatezza prescrittiva; 
  c) degli  obblighi  in  materia  di  trasparenza,  con  particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; 
  d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente. 
  4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina  di  ciascun  direttore
generale, la regione, entro sessanta giorni, sentito  il  parere  del
sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo  3,  comma
14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere,  della  Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo,
verifica i risultati aziendali conseguiti e il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui ai commi  2  e  3,  e  in  caso  di  esito  negativo
dichiara, previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione
del relativo contratto, in caso di valutazione  positiva  la  Regione
procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione  si
applica in ogni altro procedimento di  valutazione  dell'operato  del
direttore generale. A fini di monitoraggio,  le  regioni  trasmettono
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una  relazione
biennale sulle attivita' di valutazione dei direttori generali e  sui
relativi esiti. 
  5. La regione, previa contestazione e nel  rispetto  del  principio
del contraddittorio, provvede, entro  trenta  giorni  dall'avvio  del
procedimento,  a  risolvere  il  contratto,  dichiarando  l'immediata
decadenza  del  direttore  generale  con  provvedimento  motivato   e
provvede alla sua sostituzione con le procedure di  cui  al  presente
articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o  se  la  gestione
presenta una situazione di  grave  disavanzo  imputabile  al  mancato
raggiungimento degli obiettivi di cui  al  comma  3,  o  in  caso  di
manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio  di  buon
andamento  e  di  imparzialita'  dell'amministrazione,   nonche'   di
violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la  regione  provvede
previo parere della Conferenza di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, che si esprime  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto
puo' avere comunque corso.  Si  prescinde  dal  parere  nei  casi  di
particolare gravita' e  urgenza.  Il  sindaco  o  la  Conferenza  dei
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  ovvero,  per  le
aziende ospedaliere, la  Conferenza  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis, del  medesimo  decreto  legislativo,  nel  caso  di  manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale,  possono
chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore  generale.
Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico  di
cui al comma 4 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo  articolo
2, comma 2-bis, e' integrata con  il  sindaco  del  comune  capoluogo
della provincia in cui e' situata l'azienda. 
  6. E' fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  52,  comma  4,
lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e  quanto  previsto
dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e  dall'articolo  1,  commi
534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  7. I provvedimenti di decadenza  di  cui  ai  commi  4  e  5  e  di
decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati  al  Ministero
della salute ai fini della cancellazione  dall'elenco  nazionale  del
soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando  quanto  disposto  al
comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori  generali  decaduti
possono essere reinseriti  nell'elenco  esclusivamente  previa  nuova
selezione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 14, del citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
          - (Omissis). 
              14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui   ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine  di  corrispondere  alle  esigenze   sanitarie   della
          popolazione, provvede alla definizione,  nell'ambito  della
          programmazione regionale,  delle  linee  di  indirizzo  per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio e rimette alla regione le relative  osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla definizione dei piani  programmatici  trasmettendo  le
          proprie valutazioni e proposte  al  direttore  generale  ed
          alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il  cui  ambito
          territoriale non coincide con il territorio del comune,  le
          funzioni del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza  dei
          sindaci  o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita nel suo seno da non piu'  di  cinque  componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale.». 
              - Per i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, e  25
          maggio 2016, n. 97, si veda in note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  2-bis,  del
          citato decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni: 
              «Art. 2 (Competenze regionali). - (Omissis). 
              2-bis. La legge regionale istituisce  e  disciplina  la
          Conferenza permanente per  la  programmazione  sanitaria  e
          socio-sanitaria  regionale,  assicurandone  il  raccordo  o
          l'inserimento    nell'organismo    rappresentativo    delle
          autonomie locali, ove  istituito.  Fanno,  comunque,  parte
          della Conferenza: il sindaco del comune  nel  caso  in  cui
          l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria  locale
          coincida  con  quella  del  comune;  il  presidente   della
          Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
          circoscrizione  nei  casi  in  cui  l'ambito   territoriale
          dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente  superiore
          o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti  delle
          associazioni regionali delle autonomie locali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 52,  comma  4,  lettera
          d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato -legge finanziaria 2003): 
              «Art. 52 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          (Omissis). 
              4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le  regioni,  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n.  112,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni
          2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti: 
              (Omissis). 
                d) l'adozione di provvedimenti diretti  a  prevedere,
          ai  sensi  dell'art.  3,   comma   2,   lettera   c),   del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  la
          decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di
          mancato  raggiungimento  dell'equilibrio  economico   delle
          aziende sanitarie  e  ospedaliere,  nonche'  delle  aziende
          ospedaliere autonome.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del
          citato decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni: 
              «Art.    3-bis    (Direttore    generale,     direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis). 
              7-bis.  L'accertamento  da  parte  della  regione   del
          mancato  conseguimento  degli   obiettivi   di   salute   e
          assistenziali costituisce per il direttore  generale  grave
          inadempimento  contrattuale   e   comporta   la   decadenza
          automatica dello stesso.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  commi  534  e  535
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
              «534.   Per   garantire   il   pieno   rispetto   delle
          disposizioni di  cui  ai  commi  da  521  a  547,  tutti  i
          contratti dei direttori generali,  ivi  inclusi  quelli  in
          essere, prevedono la  decadenza  automatica  del  direttore
          generale degli  enti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          in caso  di  mancata  trasmissione  del  piano  di  rientro
          all'ente interessato, ovvero  in  caso  di  esito  negativo
          della  verifica  annuale  dello  stato  di  attuazione  del
          medesimo piano di rientro. 
              535. A decorrere dal 2017, le disposizioni  di  cui  ai
          commi  da  521  a  547,  coerentemente  con  le  previsioni
          normative di cui agli articoli 2, comma  2-sexies,  lettera
          d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni,  e  nel  rispetto
          delle modalita' e dei criteri stabiliti dal decreto di  cui
          al comma 536, primo  periodo,  si  applicano  alle  aziende
          sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione  diretta,
          ovvero ad altri enti pubblici che  erogano  prestazioni  di
          ricovero  e  cura,  individuati  da  leggi  regionali,  che
          presentano un significativo scostamento tra costi e  ricavi
          ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
          qualita' ed esiti delle cure.».