Art. 3 
 
Disposizioni  per  il   conferimento   dell'incarico   di   direttore
  sanitario, direttore amministrativo e,  ove  previsto  dalle  leggi
  regionali, di direttore dei servizi  socio-sanitari  delle  aziende
  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti  del
  Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di  trasparenza
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  come  modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui  all'articolo
1, comma 522, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  nomina  il
direttore amministrativo, il  direttore  sanitario  e,  ove  previsto
dalle leggi regionali,  il  direttore  dei  servizi  socio  sanitari,
attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei,  anche
di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico  e
selezione per titoli  e  colloquio,  effettuati  da  una  commissione
nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  e  composta  da   esperti   di   qualificate   istituzioni
scientifiche  indipendenti  che  non  si  trovino  in  situazioni  di
conflitto d'interessi, di comprovata  professionalita'  e  competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di  cui  uno  designato  dalla
regione. La commissione valuta i titoli  formativi  e  professionali,
scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici
criteri indicati nell'avviso  pubblico,  definiti,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  fermi
restando i requisiti previsti per il direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo  3-bis,
comma 9,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni.  L'elenco  regionale  e'  aggiornato   con
cadenza  biennale.  L'incarico  di   direttore   amministrativo,   di
direttore  sanitario  e  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,   di
direttore dei servizi socio sanitari, non puo' avere durata inferiore
a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione
di leggi o regolamenti  o  del  principio  di  buon  andamento  e  di
imparzialita' della amministrazione, il  direttore  generale,  previa
contestazione e  nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio,
risolve  il  contratto,  dichiarando  la  decadenza   del   direttore
amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle  leggi
regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento
motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui  al
presente articolo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti ai  decreti  legislativi  14  marzo
          2013, n. 33, e 25 maggio 2016,  n.  97,  si  veda  in  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  522,  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «522. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  29
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  32,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' dall'articolo 7
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22
          settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265
          del 14 novembre  2014,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e
          c),  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
          assicurano la massima  trasparenza  dei  dati  di  bilancio
          pubblicando integralmente  nel  proprio  sito  internet  il
          bilancio d'esercizio entro sessanta giorni  dalla  data  di
          relativa approvazione.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  attivano,  altresi',  un   sistema   di
          monitoraggio delle attivita'  assistenziali  e  della  loro
          qualita',  in  raccordo  con  il  sistema  di  monitoraggio
          regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
          13 settembre 2012, n. 158, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza  con  il
          programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il
          30 giugno di ogni anno i relativi esiti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
          - (Omissis). 
              7. Il direttore sanitario e' un medico  che  non  abbia
          compiuto il sessantacinquesimo anno di  eta'  e  che  abbia
          svolto per almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di
          direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture  sanitarie,
          pubbliche o private,  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai  fini
          organizzativi  ed  igienico-sanitari  e   fornisce   parere
          obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
          materie di competenza. Il direttore  amministrativo  e'  un
          laureato in discipline  giuridiche  o  economiche  che  non
          abbia compiuto il sessantacinquesimo anno  di  eta'  e  che
          abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni  una   qualificata
          attivita' di direzione tecnica o amministrativa in  enti  o
          strutture sanitarie pubbliche o private di media  o  grande
          dimensione. Il direttore amministrativo  dirige  i  servizi
          amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Nelle  aziende
          ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
          517, e negli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico pubblici, costituiti da un unico  presidio,  le
          funzioni e i compiti del  direttore  sanitario  di  cui  al
          presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4,
          comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da  un  unico
          soggetto avente i requisiti di  legge.  Sono  soppresse  le
          figure del coordinatore  amministrativo,  del  coordinatore
          sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
          di direzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  3-bis,  comma  9,  del
          citato decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni: 
              «Art.    3-bis    (Direttore    generale,     direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis). 
              9.  La  regione  puo'  stabilire  che  il  conferimento
          dell'incarico di direttore amministrativo sia  subordinato,
          in analogia a quanto previsto per  il  direttore  sanitario
          dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
          dicembre  1997,  n.  484,  alla  frequenza  del  corso   di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui all'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione
          manageriale appositamente programmato.».