Art. 5 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla costituzione dell'elenco  nazionale  e  degli  elenchi
regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano,
per  il  conferimento  degli  incarichi  di  direttore  generale,  di
direttore amministrativo, di  direttore  sanitario  e,  ove  previsto
dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  e  degli  altri
enti del Servizio sanitario nazionale, e  per  la  valutazione  degli
stessi, le procedure vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Nel caso in cui non e'  stato  costituito  l'elenco
regionale,  per  il  conferimento  degli   incarichi   di   direttore
amministrativo, di direttore sanitario e, ove  previsto  dalle  leggi
regionali,  di  direttore  dei  servizi  socio-sanitari,  le  regioni
attingono agli altri elenchi regionali gia' costituiti.