Art. 6 
 
 
                  Aziende ospedaliero universitarie 
 
  1. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1,  2,  3,  4  e  5,  si
applicano  anche  alle  aziende  ospedaliero   universitarie,   ferma
restando per la nomina del direttore generale l'intesa della  regione
con il rettore.