Art. 7 Competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 7: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.