Art. 8 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo
1 e alle commissioni regionali di cui agli  articoli  2  e  3,  e'  a
titolo  gratuito  e  ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma  5,
all'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente  decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.