Art. 9 
 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco  nazionale  di
cui  all'articolo  1,  sono  abrogate  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  di
cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e  commi  13  e  15.
Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati  dell'articolo  3-bis
devono,   conseguentemente,   intendersi   come   riferimenti    alle
disposizioni del presente decreto. 
  2. Restano altresi' ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai
commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con  le  disposizioni  del
presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non
abrogate dal presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis  del  citato
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.    3-bis    (Direttore    generale,     direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - 1. (abrogato). 
              2.  La  nomina  del  direttore  generale  deve   essere
          effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data di vacanza  dell'ufficio.  Scaduto  tale  termine,  si
          applica l'art. 2, comma 2-octies. 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. (abrogato). 
              7-bis.  L'accertamento  da  parte  della  regione   del
          mancato  conseguimento  degli   obiettivi   di   salute   e
          assistenziali costituisce per il direttore  generale  grave
          inadempimento  contrattuale   e   comporta   la   decadenza
          automatica dello stesso. 
              8. Il rapporto di lavoro del  direttore  generale,  del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario  e'
          esclusivo ed e' regolato da contratto di  diritto  privato,
          di durata non inferiore a tre  e  non  superiore  a  cinque
          anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme  del
          titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
          disciplina le cause di  risoluzione  del  rapporto  con  il
          direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario.  Il
          trattamento economico del direttore generale, del direttore
          sanitario e del direttore amministrativo  e'  definito,  in
          sede di revisione del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con  riferimento
          ai trattamenti  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
          amministrativa. 
              9.  La  regione  puo'  stabilire  che  il  conferimento
          dell'incarico di direttore amministrativo sia  subordinato,
          in analogia a quanto previsto per  il  direttore  sanitario
          dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 dicembre 1997, n.  484,  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui all'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione
          manageriale appositamente programmato. 
              10. La carica di direttore  generale  e'  incompatibile
          con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,  dipendente
          o autonomo. 
              11. La nomina a direttore  generale,  amministrativo  e
          sanitario  determina  per  i   lavoratori   dipendenti   il
          collocamento in aspettativa senza assegni e il  diritto  al
          mantenimento del posto.  L'aspettativa  e'  concessa  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di  aspettativa
          e' utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza. Le amministrazioni di  appartenenza  provvedono
          ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali  e
          assistenziali  comprensivi  delle  quote   a   carico   del
          dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
          per l'incarico conferito nei limiti dei  massimali  di  cui
          all'art. 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  24  aprile
          1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di  tutto  l'onere
          da esse  complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria
          locale o  all'azienda  ospedaliera  interessata,  la  quale
          procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 
              12. Per i direttori generali e per  coloro  che,  fuori
          dei   casi   di   cui   al   comma   11,   siano   iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          sostitutive ed esclusive della medesima,  la  contribuzione
          dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
          massimali previsti dall'articolo 3, comma  7,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata  dall'unita'
          sanitaria   locale   o    dall'azienda    ospedaliera    di
          appartenenza,   con   recupero   della   quota   a   carico
          dell'interessato. 
              13. (abrogato). 
              14. Il rapporto di lavoro del  personale  del  Servizio
          sanitario nazionale e' regolato dal decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni.  Per  la
          programmazione delle assunzioni si  applica  l'articolo  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni. 
              15. (abrogato).».