IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4  luglio  2012,  sugli  strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; 
  Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  maggio  1998,  concernente  il  carattere   definitivo   del
regolamento nei sistemi di pagamento e  nei  sistemi  di  regolamento
titoli; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea   2014,   in
particolare l'articolo 12, contenente principi  e  criteri  direttivi
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 909/2014, per il  completamento  dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione  della  direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio  1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dal
regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130; 
  Vista la Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile  e,  in
particolare, l'articolo 2354, sesto comma; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera w-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «w-septies) "depositari centrali di titoli":  i  soggetti  indicati
nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione  europea
e ai depositari centrali di titoli.». 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) con le controparti centrali e i depositari centrali;»; 
    b) al comma 13-ter dopo le parole: «in ordine» sono  aggiunte  le
seguenti: «alle indagini e». 
  3. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono abrogati i commi 1 e 2; 
    b) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 648/2012»; 
    c)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis»  e  le  parole:  «del  comma
2-bis» sono soppresse; 
    d) sono abrogati i commi 4 e 5. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  909/2014  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  relativo  al  miglioramento  del
          regolamento titoli  nell'Unione  europea  e  ai  depositari
          centrali di  titoli  e  recante  modifica  delle  direttive
          98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.  236/2012
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sugli strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. 
              - La direttiva 98/26/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 maggio  1998,  concernente  il  carattere
          definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento  e  nei
          sistemi di regolamento titoli e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          11 giugno 1998, n. L 166. 
              - Il testo dell'articolo 12 della legge 9 luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2014)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art. 12 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          luglio 2014,  relativo  al  miglioramento  del  regolamento
          titoli nell'Unione europea  e  ai  depositari  centrali  di
          titoli  e  recante  modifica  delle  direttive  98/26/CE  e
          2014/65/UE e del  regolamento  (UE)  n.  236/2012,  per  il
          completamento dell'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,
          sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali  e  i
          repertori  di   dati   sulle   negoziazioni   nonche'   per
          l'attuazione  della  direttiva  98/26/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata  dal  regolamento  (UE)  n.   648/2012   e   dal
          regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali  di  titoli  e
          recante modifica delle direttive 98/26/CE  e  2014/65/UE  e
          del regolamento (UE)  n.  236/2012,  per  il  completamento
          dell'adeguamento    della    normativa    nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   648/2012   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,
          sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali  e  i
          repertori  di   dati   sulle   negoziazioni   nonche'   per
          l'attuazione  della  direttiva  98/26/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata dai predetti regolamenti.  Nell'esercizio  della
          delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi  e
          criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014   che
          richiedono un intervento normativo  da  parte  degli  Stati
          membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare  le  norme
          dell'ordinamento   nazionale   riguardanti   gli   istituti
          disciplinati dal regolamento anzidetto; 
                b) designare la CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  quali
          autorita'  competenti  ai  sensi   dell'articolo   11   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  attribuendo  alle  stesse  i
          poteri di vigilanza e d'indagine necessari per  l'esercizio
          delle  loro  funzioni  e  individuando  la   CONSOB   quale
          autorita' responsabile  della  cooperazione  nonche'  quale
          autorita'   competente   a   ricevere   la    domanda    di
          autorizzazione da parte del depositario centrale di  titoli
          e a comunicare al soggetto  richiedente,  a  seguito  degli
          opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il  relativo
          esito; 
                c) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni
          alle disposizioni in  materia  di  sanzioni  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n.  58  del  1998
          sulla base di quanto previsto nel titolo V del  regolamento
          (UE) n. 909/2014, affinche' la Banca d'Italia e la  CONSOB,
          secondo  le  rispettive  competenze,  possano  imporre,  in
          misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni  e
          le altre misure amministrative  previste  dall'articolo  63
          del regolamento (UE) n.  909/2014  in  caso  di  violazione
          delle  disposizioni  indicate  dall'articolo  63  medesimo,
          garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello  delle
          sanzioni e delle  altre  misure  amministrative,  si  tenga
          conto di tutte le circostanze  pertinenti,  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  64   del   medesimo   regolamento,
          attenendosi, con riferimento alle sanzioni  pecuniarie,  ai
          limiti edittali indicati nel citato articolo 63; 
                d) consentire la pubblicazione  delle  decisioni  che
          impongono  sanzioni  o  altre  misure  amministrative,  nei
          limiti  e  secondo  le  previsioni  dell'articolo  62   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  nonche'  assicurare  che  le
          decisioni e le misure  adottate  a  norma  del  regolamento
          siano adeguatamente  motivate  e  soggette  al  diritto  di
          ricorso   giurisdizionale,    secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 66 del medesimo regolamento; 
                e) disciplinare i meccanismi  di  segnalazione  delle
          violazioni secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del
          regolamento (UE) n. 909/2014; 
                f) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla
          disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e
          criteri  direttivi  previsti   dal   presente   comma,   le
          occorrenti modificazioni alla normativa vigente,  anche  di
          derivazione  europea,  per  i  settori  interessati   dalla
          normativa da attuare, in particolare per le  infrastrutture
          di  post  trading,  al  fine  di  realizzare  il   migliore
          coordinamento   con   le   altre   disposizioni    vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria  e
          dell'integrita' dei mercati finanziari; 
                g) adottare le  modifiche  e  le  integrazioni  della
          normativa  vigente  necessarie  per  attuare  la   modifica
          all'articolo 9,  paragrafo  1,  della  direttiva  98/26/CE,
          apportata  dall'articolo  87  del   regolamento   (UE)   n.
          648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione  di
          previsioni  che  deroghino  alla  disciplina  fallimentare,
          nonche' la  modifica  all'articolo  2,  lettera  a),  primo
          comma, terzo trattino, della direttiva  98/26/CE  apportata
          dall'articolo  70  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014;
          rivalutare  la  complessiva  attuazione   della   direttiva
          98/26/CE, in particolare con  riferimento  alle  previsioni
          relative all'irrevocabilita' ed opponibilita' degli  ordini
          di trasferimento immessi in  un  sistema  e  dell'eventuale
          compensazione e regolamento  degli  stessi,  apportando  le
          modifiche necessarie, anche alla luce della  disciplina  di
          attuazione  adottata  dagli  altri  Stati   membri   e   in
          considerazione delle caratteristiche  del  mutato  panorama
          europeo  dei  servizi  di  post  trading;  ove  necessario,
          coordinare la  disciplina  di  attuazione  della  direttiva
          98/26/CE con le norme  previste  dall'ordinamento  interno,
          incluse quelle adottate  in  applicazione  del  regolamento
          (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le autorita' interessate  svolgono  le  attivita'
          previste  dal  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  210
          (Attuazione della direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
          degli ordini immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento titoli) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          7 giugno 2001, n. 130. 
              - La Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile
          e'  cosi'  rubricata:  «Dello  scioglimento  del   rapporto
          sociale limitatamente a un socio». 
              - Il testo dell'articolo 2354 del codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere
          nominativi o al  portatore,  a  scelta  del  socio,  se  lo
          statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. 
              Finche' le azioni non siano interamente  liberate,  non
          possono essere emessi titoli al portatore. 
              I titoli azionari devono indicare: 
                1) la denominazione e la sede della societa'; 
                2)  la  data  dell'atto  costitutivo  e   della   sua
          iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese  dove  la
          societa' e' iscritta; 
                3) il loro valore nominale o, se si tratta di  azioni
          senza valore nominale, il numero complessivo  delle  azioni
          emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale; 
                4) l'ammontare dei versamenti parziali  sulle  azioni
          non interamente liberate; 
                5) i diritti  e  gli  obblighi  particolari  ad  essi
          inerenti. 
              I titoli azionari devono  essere  sottoscritti  da  uno
          degli amministratori. E' valida la sottoscrizione  mediante
          riproduzione meccanica della firma. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          ai certificati provvisori che  si  distribuiscono  ai  soci
          prima dell'emissione dei titoli definitivi. 
              Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema
          di  strumenti  finanziari  negoziati   o   destinati   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati. 
              Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla  disciplina
          prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  - 1.  Nel  presente   decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  "IVASS":  l'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                f) "impresa di investimento comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  "impresa   di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) "societa' di investimento  a  capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) "societa' di investimento  a  capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                j) "fondo comune di investimento": l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  "Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  "Oicr  chiuso":  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) "Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  "Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE"  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) "FIA italiano riservato": il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) "fondo europeo  per  il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-novies) "Oicr  feeder"  :  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) "investitori  professionali":  i  clienti
          professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
          2-sexies; 
                m-duodecies)   "investitori   al   dettaglio":    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
                n) "gestione collettiva del risparmio":  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  "societa'  di  gestione  UE":   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) "gestore  di  FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) "gestore  di  FIA  non  UE"  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
                q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater)    "depositario    dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder":  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 106 del Testo Unico  bancario  e  le
          banche italiane, le banche comunitarie  con  succursale  in
          Italia   e   le   banche   extracomunitarie,    autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-quater) "rating del credito": un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                r-quinquies) "agenzia di  rating  del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis) "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater. 1) "PMI": fermo quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2)  le  misure  adottate  ai  sensi   dell'articolo
          60-bis; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          comunitari. 
                w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli»:   i
          soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),
          del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,   del   23   luglio   2014,   relativo   al
          miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea  e
          ai depositari centrali di titoli. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) le azioni di societa' e altri  titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
                a) valori mobiliari; 
                b) strumenti del mercato monetario; 
                c) quote di un organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio; 
                d)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   accordi   per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse o rendimenti,  o  ad  altri  strumenti  derivati,
          indici finanziari o misure finanziarie che  possono  essere
          regolati con consegna fisica del sottostante  o  attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti; 
                e)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   accordi   per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto; 
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati ("future"),"swap"e  altri  contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
                g)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   contratti   a
          termine ("forward") e altri contratti derivati  connessi  a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,  e  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
                h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento   del
          rischio di credito; 
                i) contratti finanziari differenziali; 
                j)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   contratti   a
          termine sui tassi d'interesse e  altri  contratti  derivati
          connessi a  variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
                b) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d."roll-over").  Sono   altresi'   strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative e per le PMI innovative" si  intende
          una piattaforma online che abbia come  finalita'  esclusiva
          la facilitazione della raccolta di capitale di  rischio  da
          parte delle start-up innovative,  comprese  le  start-up  a
          vocazione sociale, delle PMI innovative e  degli  organismi
          di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
          che investono prevalentemente in start-up innovative  o  in
          PMI innovative, come  individuati,  rispettivamente,  dalle
          lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  30  gennaio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2014. 
              5-decies.  Per  "start-up  innovativa"  si  intende  la
          societa'  definita   dall'articolo   25,   comma   2,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa"  o
          "PMI innovativa" si intende la PMI  definita  dall'articolo
          4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
                a)  la  custodia  e  amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
                b) la locazione di cassette di sicurezza; 
                c) la concessione di finanziamenti  agli  investitori
          per consentire loro di effettuare un'operazione relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
                f) la ricerca in materia di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
                g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti.». 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'   e   segreto
          d'ufficio).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la   CONSOB,   la
          Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF al fine  di  agevolare  le
          rispettive funzioni. Nei casi e nei  modi  stabiliti  dalla
          normativa europea adempiono agli obblighi di  comunicazione
          nei confronti di tali soggetti e delle  altre  autorita'  e
          istituzioni   indicate   dalle   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea  e  con
          l'AESFEM accordi di collaborazione, che  possono  prevedere
          la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
          Banca  d'Italia  possono  ricorrere   all'AESFEM   per   la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati e di mercati  regolamentati.  La  Consob
          interessa la Banca d'Italia per gli aspetti  di  competenza
          di  questa  ultima.  La   Banca   d'Italia   trasmette   le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                a)  con  autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo; 
                c)  con  le  controparti  centrali  e  i   depositari
          centrali; 
                d) con le societa' di gestione dei mercati,  al  fine
          di garantire il regolare funzionamento nei mercati da  esse
          gestiti. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'
          Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base  di  accordi
          con   le   autorita'   competenti,   definisce   forme   di
          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di
          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
          informazioni, con le autorita' competenti di  Stati  membri
          dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la  Banca
          d'Italia stabiliscono con  il  Ministero  della  giustizia,
          anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
          acquisizione  delle  informazioni  relative  alle  sanzioni
          penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
          cui all'articolo 2638 del codice  civile  e  agli  articoli
          166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva
          comunicazione all'AESFEM, ai sensi  dell'articolo  195-ter,
          comma 1-bis. 
              13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
          per i reati previsti dal comma 13-bis.». 
              -  Il  testo  dell'art.  4-quater  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   4-quater   (Individuazione   delle    autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012). - 1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              2-bis. La Banca  d'Italia,  la  Consob,  l'IVASS  e  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le
          autorita' competenti per il rispetto degli  obblighi  posti
          dal regolamento (UE) n.  648/2012  a  carico  dei  soggetti
          vigilati dalle medesime autorita',  secondo  le  rispettive
          attribuzioni di vigilanza. 
              3.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  paragrafo   5,   del
          regolamento di cui al comma 2-bis, la Consob e' l'autorita'
          competente nei confronti delle controparti non finanziarie,
          che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi
          del presente  articolo,  per  il  rispetto  degli  obblighi
          previsti  dagli  articoli  9,  10   e   11   del   medesimo
          regolamento.  A  tal  fine  la  Consob  esercita  i  poteri
          previsti  dall'articolo  187-octies  del  presente  decreto
          legislativo, secondo le modalita'  ivi  stabilite,  e  puo'
          dettare disposizioni inerenti alle modalita'  di  esercizio
          dei poteri di vigilanza. 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato).».