Art. 2 
 
 
Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
                                 58 
 
  1. La rubrica della parte III, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei mercati». 
  2. La rubrica del titolo I della parte III, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita  dalle  seguente:  «Disciplina
dei sistemi di negoziazione». 
  3.  All'articolo  66-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  le  parole:  «70-bis,  comma  2,  lettera  b),
70-ter, comma 2, 73, comma 4 e 75, commi 2 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «73, comma 4, 75, commi  2  e  4,  90-quinquies,  comma  2,
lettera b) e 90-sexies, comma 2,». 
  4. Gli articoli 68, 69, 69-bis, 70, 70-bis, 70-ter,  72  e  77  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 
  5. Il comma 4 dell'articolo  77-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. 
  6.  La  rubrica  del  titolo  II  della  parte  III,  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  sostituita  dalla  seguente:
«Disciplina delle controparti centrali». 
  7. L'articolo 79-quater, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e' abrogato. 
  8. I capi I e  II  del  titolo  II  della  parte  III  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, sono sostituiti dai seguenti: 
 
                               «Capo I 
 
 
                       Le controparti centrali 
 
  Art.  79-quinquies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti sulle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia  e  la
Consob  sono  le  autorita'  competenti  per  l'autorizzazione  e  la
vigilanza delle controparti  centrali,  ai  sensi  dell'articolo  22,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  secondo  quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies. 
  2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo  22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il  coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione
europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati  membri,
l'ABE e  i  membri  interessati  del  Sistema  europeo  delle  Banche
centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento
di cui al comma 1. 
  3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1. 
  4.  La  Banca  d'Italia  e'   l'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui  al
comma 1, nell'ambito della  procedura  per  il  riconoscimento  delle
controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere  e'  reso  all'AESFEM
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. 
  Art.  79-sexies  (Autorizzazione  e  vigilanza  delle   controparti
centrali). - 1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  lo  svolgimento  dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte
di persone giuridiche stabilite nel territorio  nazionale,  ai  sensi
degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista  dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 648/2012.  La  medesima  autorita'  revoca
l'autorizzazione  allo  svolgimento  di  servizi  da  parte  di   una
controparte  centrale  quando  ricorrono   i   presupposti   di   cui
all'articolo 20 del medesimo  regolamento.  Si  applicano  l'articolo
79-octiesdecies e l'articolo 79-bisdecies. 
  2. La Banca d'Italia, in qualita' di  presidente  del  collegio  di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1, puo' rinviare la  questione  dell'adozione  di  un  parere  comune
negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale  all'AESFEM,
come  disposto  dall'articolo   17,   paragrafo   4,   del   medesimo
regolamento,   interrompendo   i   termini   del   procedimento    di
autorizzazione. 
  3. La vigilanza sulle  controparti  centrali  e'  esercitata  dalla
Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e
alla tutela degli investitori. A tale fine la  Banca  d'Italia  e  la
Consob,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   possono   nei
confronti delle controparti centrali e dei partecipanti: 
    a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie  e
la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e  nei  termini
da esse stabiliti; 
    b) procedere ad audizione personale; 
    c) eseguire ispezioni; 
    d) richiedere l'esibizione di documenti  e  il  compimento  degli
atti ritenuti necessari. 
  Nel caso previsto alla lettera b)  del  presente  comma,  la  Banca
d'Italia e la  Consob  redigono  processo  verbale  dei  dati,  delle
informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli  interessati,
i quali sono invitati a firmare il processo verbale e  hanno  diritto
di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel  caso
previsto dalla  lettera  c)  del  presente  comma.  Le  modalita'  di
esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono  disciplinate  con
regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa  con  la  Consob;
con  il  medesimo  regolamento  possono  essere  stabiliti  requisiti
supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale,
in conformita' al regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia  e
la  Consob,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze   e   nel
perseguimento delle finalita' previste nel  presente  comma,  possono
imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e  le  misure
necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma
1,  dei   relativi   atti   delegati,   delle   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. 
  4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia  adotta,  per
le finalita'  attribuite  ai  sensi  del  comma  3,  i  provvedimenti
necessari  anche  sostituendosi  alle   controparti   centrali.   Dei
provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione
alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma  2,
alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali  e
alle altre autorita'  interessate,  ai  sensi  dell'articolo  24  del
regolamento di cui al comma 1. 
  5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate
dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54,  paragrafo  1,
del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e  2,
e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 
  6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento  di  cui
al comma 1, la Banca d'Italia  e  la  Consob  individuano  e  rendono
pubbliche le informazioni necessarie per  effettuare  la  valutazione
prevista dal medesimo articolo. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentite  la  Banca
d'Italia e la  Consob,  determina  con  regolamento  i  requisiti  di
onorabilita',  professionalita'  e  indipendenza  dei  soggetti   che
svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo  nella
controparte centrale, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo
13. Il difetto dei requisiti determina  la  decadenza  dalla  carica.
Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di
sorveglianza o dal consiglio di gestione entro  trenta  giorni  dalla
nomina o dalla  conoscenza  del  difetto  sopravvenuto.  In  caso  di
inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla  Banca  d'Italia  o  dalla
Consob. 
  8. Il regolamento previsto dal comma  7  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si
applica il comma 7, terzo e quarto periodo. 
  9. In caso di violazione delle disposizioni previste  dall'articolo
31 del regolamento  di  cui  al  comma  1  per  il  trasferimento  di
partecipazioni qualificate nelle controparti  centrali,  non  possono
essere esercitati i diritti  di  voto  inerenti  alle  partecipazioni
detenute. 
  10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente,
la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque,
il contributo determinanti delle partecipazioni di  cui  al  medesimo
comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice  civile.  Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto  di
voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare  costituzione  della
relativa assemblea. 
  11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca  d'Italia
o  dalla  Consob  entro   centottanta   giorni   dalla   data   della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta  giorni  dall'iscrizione  o,  se  e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. 
  12. Ove non  diversamente  specificato  dal  presente  decreto,  le
competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in  materia  di
vigilanza delle controparti  centrali  sono  esercitate  dalla  Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  ciascuna  nell'ambito  delle  rispettive
attribuzioni. 
  13. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  stabiliscono,  mediante  un
protocollo  di  intesa,  le  modalita'   della   cooperazione   nello
svolgimento delle rispettive competenze, con particolare  riferimento
alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla  gestione
delle situazioni di emergenza, nonche'  le  modalita'  del  reciproco
scambio  di  informazioni  rilevanti,  anche  con  riferimento   alle
irregolarita' rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti  nell'esercizio
delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di  ridurre  al
minimo  gli  oneri  gravanti  sugli  operatori  e   dell'economicita'
dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo  d'intesa  e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da
esse stabilite. 
  Art. 79-septies (Garanzie acquisite  nell'esercizio  dell'attivita'
di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di
segregazione e portabilita' delle posizioni e  delle  garanzie  della
clientela). - 1. I margini e le altre prestazioni  acquisite  da  una
controparte centrale a  titolo  di  garanzia  dell'adempimento  degli
obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta  in  favore
dei  propri  partecipanti  non  possono  essere  soggetti  ad  azioni
esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante
o della controparte centrale, anche in caso di apertura di  procedure
concorsuali.  Le  garanzie  acquisite   possono   essere   utilizzate
esclusivamente  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
648/2012. L'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti  di
un partecipante non pregiudica l'adozione e l'efficacia delle  misure
previste dall'articolo 48 del predetto  regolamento  da  parte  della
controparte  centrale,   in   conformita'   al   medesimo   articolo,
finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente
e funzionali  alla  portabilita'  delle  medesime  e  delle  relative
garanzie o alla restituzione di queste  ultime  ai  clienti,  secondo
quanto previsto dal predetto regolamento.  Tali  misure  non  possono
essere dichiarate inefficaci in  virtu'  dell'applicazione  di  altre
norme dell'ordinamento. 
  2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti
di un partecipante italiano ad una controparte  centrale  autorizzata
ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in  un  altro
Stato membro, l'opponibilita' alla procedura  delle  misure  adottate
dalla controparte centrale ai sensi dell'articolo 48 del  regolamento
di cui al  comma  1  e'  disciplinata  dalla  legge  regolatrice  del
sistema,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  7   del   decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210. 
  3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti
di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita  in
un Paese terzo ma riconosciuta  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1. 
 
                               Capo II 
 
 
           Autorita' nazionali competenti per l'esercizio 
                  di ulteriori poteri di vigilanza 
 
  Art. 79-octies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti
per l'esercizio  di  ulteriori  poteri  di  vigilanza  ai  sensi  del
regolamento  (UE)  n.  648/2012).  -  1.  La  Consob  e'  l'autorita'
nazionale  competente  per  il  rispetto  degli   obblighi   di   cui
all'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento  n.  648/2012  e  delle
relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che
agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali  o  in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo  2,
punto 15), del citato regolamento,  nonche'  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6  e
7 del medesimo regolamento, da parte dei  soggetti  che  agiscono  in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali. 
  Art.  79-novies  (Poteri  di  vigilanza).  -  1.  Ai   fini   dello
svolgimento  delle  funzioni  attribuite  dal  presente  titolo,  nei
confronti dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti  alle
controparti centrali o in qualita' di clienti  di  questi  ultimi  la
Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 7, 8 e 10.». 
  9.  Dopo  l'articolo  79-novies,  nella  parte  III   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente titolo: 
 
                           «TITOLO II-bis 
 
 
        Disciplina dei depositari centrali e delle attivita' 
               di regolamento e di gestione accentrata 
 
  Art. 79-decies (Definizioni). - 1. Nel presente titolo si intendono
per: 
    a) «autorita' rilevanti»: le autorita' indicate nell'articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014; 
    b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui
quali  sono  registrati  gli  strumenti  finanziari  e   i   relativi
trasferimenti. 
 
                               Capo I 
 
 
             Autorita' nazionali competenti e rilevanti 
 
  Art.  79-undecies   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti sui depositari centrali).  -  1.  La  Consob  e  la  Banca
d'Italia sono le autorita' nazionali competenti per  l'autorizzazione
e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1,  del  regolamento
(UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II. 
  2.  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  autorizza  la
prestazione dei servizi in qualita' di depositario centrale di titoli
da  parte  di  persone  giuridiche  stabilite  nel  territorio  della
Repubblica,    nonche'     l'estensione     delle     attivita'     o
l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e
19 del regolamento  n.  909/2014  e  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d'intesa con la
Banca  d'Italia,   revoca   l'autorizzazione   quando   ricorrono   i
presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1. 
  3.  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  autorizza   i
depositari centrali  stabiliti  nel  territorio  della  Repubblica  a
prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario,  nonche'  a
designare uno o piu' banche italiane o comunitarie e  a  estendere  i
menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54  e  56  e  secondo  la
procedura prevista dall'articolo 55 del regolamento di cui  al  comma
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione
quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo  57  dell'indicato
regolamento. 
  4.  La  Consob  comunica  al  soggetto  richiedente   l'esito   del
procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3. 
  5. La Consob e' l'autorita' responsabile della cooperazione con  le
autorita' competenti e  le  autorita'  rilevanti  degli  altri  Stati
membri, l'AESFEM e l'ABE.  La  medesima  autorita'  e'  il  punto  di
contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca  d'Italia
per gli aspetti di competenza di questa ultima. 
  6.  La  Consob  adotta,  d'intesa  con   la   Banca   d'Italia,   i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18,  paragrafo  3,  e
27, paragrafo 8, del regolamento di cui al comma 1. 
  7.  La  Consob  esercita,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,   le
competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al  comma
1 in qualita' di autorita' competente dello Stato membro d'origine  e
in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca
d'Italia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano  con
le autorita' dello Stato membro  d'origine  o  di  quello  ospitante,
scambiano  informazioni,  concludono  gli  accordi  di   cooperazione
previsti dall'articolo 24, paragrafo 4, del  regolamento  di  cui  al
comma  1.  Le  predette  autorita',  nell'ambito   delle   rispettive
attribuzioni,  adottano  le  misure  previste  dal  paragrafo  5  del
medesimo  articolo  e  possono   effettuare   ispezioni   presso   le
succursali.  Ciascuna  autorita'  comunica  le   ispezioni   disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere di svolgere  accertamenti
su aspetti di propria competenza. 
  9.  La  Consob  esercita,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,   le
competenze  indicate  dall'articolo  25,  paragrafi  6   e   7,   del
regolamento di cui al comma 1. 
  10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, le  ulteriori
misure previste  dagli  atti  delegati  e  dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1. 
  Art.  79-duodecies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal  regolamento
(UE)  n.  909/2014).  -  1.  Le  autorita'  competenti   a   vigilare
sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili,
prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: 
    a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi  a  carico
delle controparti di un contratto di  garanzia  finanziaria  e  delle
sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; 
    b) la Consob, per quanto riguarda gli  obblighi  a  carico  delle
altre sedi di negoziazione e degli emittenti. 
  2. Le  autorita'  competenti  a  vigilare  sull'applicazione  della
disciplina in materia di  data  fissata  per  il  regolamento  titoli
prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: 
    a) la Consob  e  la  Banca  d'Italia,  per  quanto  riguarda  gli
obblighi a carico  dei  partecipanti  a  un  sistema  di  regolamento
titoli; 
    b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi  a  carico
delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; 
    c) la Consob, per quanto riguarda gli  obblighi  a  carico  delle
altre sedi di negoziazione. 
  3. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare  sull'adempimento
degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
di cui al comma  1  da  parte  delle  Sim  e  delle  banche  italiane
autorizzate  all'esercizio  dei  servizi   o   delle   attivita'   di
investimento. 
  4. Le  autorita'  competenti  a  vigilare  sull'applicazione  della
disciplina degli  acquisti  forzosi,  prevista  dall'articolo  7  del
regolamento di cui al comma 1, sono: 
    a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi  alle
operazioni  compensate  mediante   controparte   centrale,   di   cui
all'articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di  cui  al
comma 1; 
    b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi  alle  operazioni
non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una  sede
di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per  le
operazioni  eseguite  nelle  altre  sedi  di  negoziazione,  di   cui
all'articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di  cui  al
comma 1; 
    c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi  alle  operazioni
su titoli di Stato non compensate mediante  controparte  centrale  ed
eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e  la  Consob,  per
gli obblighi relativi alle operazioni  eseguite  su  altri  strumenti
finanziari, di cui all'articolo 7,  paragrafo  10,  lettera  c),  del
regolamento di cui al comma 1. 
  5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i  dati  trasmessi  dagli
internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1. 
  6.   La   Consob   e'   l'autorita'   competente    per    vigilare
sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38,  paragrafi
5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti  a
un sistema di regolamento titoli. 
  Art.  79-terdecies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
rilevanti). - 1. La Banca d'Italia e  la  Consob  sono  le  autorita'
rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento (UE) n. 909/2014. 
 
                               Capo II 
 
               Finalita' e destinatari della vigilanza 
 
  Art. 79-quaterdecies (Finalita' e poteri di  vigilanza).  -  1.  La
vigilanza sui depositari centrali e' esercitata dalla Consob,  avendo
riguardo  alla  trasparenza,  all'ordinata  prestazione  dei  servizi
svolti dai depositari centrali, all'integrita'  dei  mercati  e  alla
tutela degli investitori, e dalla  Banca  d'Italia,  avendo  riguardo
alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. 
  2. Ove  non  diversamente  specificato  nel  presente  decreto,  le
competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014  in  materia  di
vigilanza sono  esercitate  dalla  Consob  e  dalla  Banca  d'Italia,
ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 
  3. La Consob e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma  1,
possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari  e
degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento  di  cui
al comma 2: 
    a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie  e
la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e  nei  termini
da esse stabiliti; 
    b) procedere ad audizione personale; 
    c) eseguire ispezioni; 
    d) richiedere l'esibizione di documenti  e  il  compimento  degli
atti ritenuti necessari. 
  4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca  d'Italia  e
la Consob redigono processo verbale dei  dati  e  delle  informazioni
acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali  sono
invitati a firmare il processo verbale  e  hanno  diritto  di  averne
copia. La Consob redige il processo verbale anche nel  caso  previsto
dalla lettera c) del comma 3. 
  5. La Consob e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma  1,
possono imporre ai depositari centrali di adottare  le  azioni  e  le
misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento  di  cui
al comma 2, dei relativi  atti  delegati,  delle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. 
  6.  La  Consob  puo'  esercitare  gli  ulteriori  poteri   previsti
dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d)  ed  e-bis),  e
comma 6. 
  7. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia  adotta,  per
le finalita' indicate al comma 1, i  provvedimenti  necessari,  anche
sostituendosi ai depositari centrali. 
  8. La Consob e  la  Banca  d'Italia  possono  dettare  disposizioni
inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 
  9. Al fine di coordinare  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante
un protocollo di  intesa,  le  modalita'  della  cooperazione  e  del
reciproco  scambio  delle  informazioni   rilevanti,   tenuto   conto
dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri  gravanti  sui  soggetti
vigilati e di assicurare l'economicita' dell'azione  delle  autorita'
di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob  e
dalla Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite. 
  Art.  79-quinquiesdecies  (Regolamento  dei  servizi).   -   1.   I
depositari centrali disciplinano con regolamento i  servizi  da  essi
prestati, le  relative  modalita'  di  svolgimento  e  i  criteri  di
ammissione dei partecipanti. 
  2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva  in  sede  di
autorizzazione iniziale  i  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  ogni
successiva modificazione e puo' richiedere di apportare modificazioni
idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati. 
  Art.  79-sexiesdecies  (Sistemi  interni  di   segnalazione   delle
violazioni). -  1.  Ai  depositari  centrali  e  ai  soggetti  tenuti
all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l'articolo
8-bis. 
  Art.  79-septiesdecies  (Segnalazione  di  violazioni  alla   Banca
d'Italia e alla Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono,
ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di  vigilanza,  da  parte
del  personale  dei  depositari  centrali  e  dei   soggetti   tenuti
all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che  si
riferiscono a violazioni riguardanti le  norme  di  cui  al  medesimo
regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter. 
  2. Si applicano le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi
2, 3 e 4. 
 
                              Capo III 
 
                        I depositari centrali 
 
                              Sezione I 
 
                 Disciplina dei depositari centrali 
 
  Art.  79-octiesdecies  (Revisione  legale  dei  conti).  -  1.   Ai
depositari centrali stabiliti  nel  territorio  della  Repubblica  si
applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1. 
  Art. 79-noviesdecies (Modifiche all'assetto di controllo). - 1.  In
caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo  27,
paragrafi  7  e  8,  del  regolamento  (UE)  n.   909/2014   per   il
trasferimento delle partecipazioni che danno  origine  a  cambiamenti
dell'identita'  delle  persone  che  esercitano  il   controllo   sul
funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono  essere
esercitati i diritti di voto inerenti alle  partecipazioni  detenute.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione  o  il  diverso
atto, adottati con il voto o, comunque,  il  contributo  determinanti
delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione della relativa assemblea. 
  2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob  o  dalla
Banca  d'Italia   entro   centottanta   giorni   dalla   data   della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta  giorni  dall'iscrizione  o,  se  e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. 
 
                             Sezione II 
 
 
                    Crisi dei depositari centrali 
 
  Art. 79-bis decies (Crisi).  -  1.  Nel  caso  di  accertate  gravi
irregolarita',  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   su
proposta della Consob  o  della  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  lo
scioglimento degli  organi  amministrativi  dei  depositari  centrali
stabiliti nel territorio della  Repubblica,  con  decreto  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale  decreto
sono   nominati   uno   o   piu'    commissari    straordinari    per
l'amministrazione  del  depositario  centrale  di   titoli   e   sono
determinate le indennita' spettanti ai  commissari,  a  carico  della
societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad
eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorita' che  ha  proposto
il provvedimento i poteri della Banca d' Italia. 
  2. Se e' dichiarato  lo  stato  di  insolvenza  di  un  depositario
centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge  fallimentare  ovvero
sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze  dispone
con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione  del
fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4,  5
e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da  85  a  90,  91  ad
eccezione dei  commi  1-bis  e  11-bis,  92,  93  e  94  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.». 
  9. Gli articoli 80, 81 e 81-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono abrogati. 
  10. Prima dell'articolo 82  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente capo: 
 
                              «Capo IV 
 
            Gestione accentrata di strumenti finanziari». 
 
  11. L'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione accentrata). -  1.
L'attivita'  di  gestione  accentrata  e'  esercitata  da  depositari
centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n.  909/2014  alla
prestazione dei servizi di  cui  alla  Sezione  A,  punti  1)  e  2),
dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori. 
  2. Al fine di assicurare il perseguimento delle  finalita'  di  cui
all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la  Consob,  d'intesa  con  la
Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento di cui al comma 1: 
    a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del  servizio
di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo  non
bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e  3),  dell'Allegato  al
regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio  di
tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti
1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato  nella  sezione  B
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1; 
    b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli
presso il depositario centrale e le attivita', previste dal  presente
capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere; 
    c)  le  caratteristiche  degli  strumenti   finanziari   indicati
all'articolo  83-bis,  comma  2,  ai  fini  dell'assoggettamento  dei
medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo; 
    d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma  4,
i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per
il  rilascio  e  la   revoca   delle   certificazioni   nonche'   per
l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni; 
    e)  i  criteri  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'
indicata nell'articolo 83-octies; 
    f) i termini entro  i  quali  gli  intermediari  e  i  depositari
centrali  adempiono,  ai  sensi  dell'articolo  83-novies,  comma  1,
lettere d), e), f) e g), e dell'articolo  89,  rispettivamente,  agli
obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli
aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 83-octies; 
    g) le modalita' e i termini di comunicazione, su  richiesta,  nei
casi e ai soggetti  individuati  dal  regolamento  stesso,  dei  dati
identificativi  dei  titolari  degli  strumenti  finanziari  e  degli
intermediari che li detengono, fatta  salva  la  possibilita'  per  i
titolari degli  strumenti  finanziari  di  vietare  espressamente  la
comunicazione dei propri dati identificativi e fatto  altresi'  salvo
quanto  previsto  dall'articolo  83-duodecies   per   gli   strumenti
finanziari ivi previsti; 
    h) i requisiti che i  corrispettivi  indicati  al  comma  3  e  i
corrispettivi richiesti dagli intermediari per la  tenuta  dei  conti
devono rispettare; 
    i) le altre modalita' operative per la gestione delle  operazioni
societarie da parte degli intermediari e  le  ulteriori  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel  presente  capo  e
quelle comunque dirette a  perseguire  le  finalita'  indicate  nella
prima parte del presente comma. 
  3. La Consob, sentita la  Banca  d'Italia,  puo'  stabilire  che  i
corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3),
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari
centrali, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le
certificazioni, comunicazioni e segnalazioni  previste  dal  presente
capo  siano  soggetti  ad  approvazione  da  parte   della   medesima
autorita'. 
  4.  Il  regolamento  previsto  nel  comma 2   puo'   demandare   al
regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies,  comma  1,  la
disciplina di alcune delle materie delegate, ai  sensi  del  medesimo
comma o di  altre  disposizioni  del  presente  capo,  alla  potesta'
regolamentare  della  Consob  esercitata  d'intesa   con   la   Banca
d'Italia.». 
  12. Dopo l'articolo 82, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, e' inserita la seguente sezione: 
 
                             «Sezione I 
 
       Gestione accentrata in regime di dematerializzazione». 
 
  13. L'articolo 83, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' abrogato. 
  14. All'articolo 83-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana  ammessi  alla
negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione  italiana  o  di
altro  Paese  dell'Unione  europea  con  il  consenso  dell'emittente
possono esistere solo in forma scritturale.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1  puo'  essere  assolto  tramite
emissione diretta o immissione,  in  regime  di  dematerializzazione,
presso  un  depositario  centrale  stabilito  nel  territorio   della
Repubblica,  o  presso  un  depositario  centrale  autorizzato   alla
prestazione  transfrontaliera  dei  servizi  nel   territorio   della
Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo  23  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014.»; 
    c) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. le  parole:  «In  funzione  della  loro  diffusione  tra  il
pubblico» sono soppresse; 
      2. le parole: «81, comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«82, comma 2»; 
      3. dopo le parole: «caratteristiche indicate al comma  1»  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,  al  fine  di  agevolarne  la
circolazione.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli  di  cui  al
comma   1   puo'   volontariamente   assoggettarli   al   regime   di
dematerializzazione presso  un  depositario  centrale  stabilito  nel
territorio della Repubblica, secondo  la  disciplina  della  presente
sezione.». 
  15. L'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato. 
  16. All'articolo 83-quater, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari»; 
    b) al comma 2, le parole: «la  societa'  di  gestione  accentrata
accende» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  depositari  centrali
accendono». 
  17. All'articolo 83-quinquies, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione
all'esercizio  dei  diritti  indicati  nel  comma  1   e'   attestata
dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni  dell'emittente,
rilasciate o  effettuate  dagli  intermediari,  in  conformita'  alla
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui  spetta  il
diritto e recanti l'indicazione  del  diritto  sociale  esercitabile,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma
2. 
  4. Le certificazioni e  le  comunicazioni  non  conferiscono  altri
diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti
di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352,  ultimo  comma,
del  codice  civile  non  puo'  esservi,  per  gli  stessi  strumenti
finanziari, piu' di una certificazione o comunicazione ai fini  della
legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.». 
  18. All'articolo 83-novies, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: 
  «b) a  richiesta  dell'interessato,  effettua  le  comunicazioni  e
rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3,
quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti
finanziari;»; 
    b) la lettera d) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: 
  «d) segnala all'emittente i dati identificativi  dei  soggetti  che
hanno   richiesto   la    certificazione    prevista    dall'articolo
83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai quali sono  stati  pagati
dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o  altro
diritto, hanno  acquisito  la  titolarita'  di  strumenti  finanziari
nominativi,  specificandone  le  relative  quantita'  ai  fini  degli
adempimenti a carico  dell'emittente;  salvo  quanto  previsto  dalla
lettera f), nei casi in cui si da'  luogo  alla  comunicazione,  essa
soddisfa gli obblighi di segnalazione;»; 
    c) alle lettere e) e f) del comma 1, la parola:  «nominativi»  e'
sostituita dalle seguenti: «dati identificativi»; 
    d) alla lettera g) del comma 1, le parole: «alla lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere b) e c)»; 
    e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il deposito delle certificazioni rilasciate  dall'intermediario
e  la  ricezione  delle   comunicazioni   da   parte   dell'emittente
sostituiscono, ad ogni effetto  di  legge,  il  deposito  del  titolo
previsto da disposizioni vigenti.»; 
    f) il comma 3 e' abrogato. 
  19. All'articolo 83-decies, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«82, comma 2». 
  20. Al comma 1 dell'articolo 83-duodecies, del decreto  legislativo
24 febbraio 1998,  n.  58,  le  parole:  «una  societa'  di  gestione
accentrata»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un   depositario
centrale». 
  21.  Dopo  l'articolo  83-terdecies,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 83-quaterdecies (Accesso degli emittenti  ad  un  depositario
centrale stabilito in un altro Stato membro). -  1.  Le  disposizioni
contenute   nella   presente   sezione    costituiscono    disciplina
applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e  terzo
comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di  emissione
diretta  o  immissione  di  valori  mobiliari  regolati  dalla  legge
italiana  in  un  sistema  di  scritture  contabili  gestito  da   un
depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.». 
  22. All'articolo 85, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «83-ter»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «83-quater»; 
    b) al comma 2, le parole: «81, comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «82, comma  2»  e  le  parole:  «la  societa'  di  gestione
accentrata» e «della societa' di gestione accentrata» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «un depositario centrale di titoli» e
«del depositario centrale di titoli»; 
    c) al comma 3, le parole: «La societa'  di  gestione  accentrata»
sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di  titoli»,
la parola: «legittimata» e' sostituita dalla seguente:  «legittimato»
e  le  parole:  «81,  comma  2»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«79-quinquiesdecies, comma 1». 
  23. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «81, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«79-quinquiesdecies, comma 1» e le parole: «la societa'  di  gestione
accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario  centrale
di titoli». 
  24. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «alla societa' di gestione  accentrata»  sono
sostituite dalle seguenti: «al depositario centrale di titoli». 
  25. All'articolo 88, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «La societa'  di  gestione  accentrata»
sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli»; 
    b) al comma 2, le parole: «La societa' di gestione accentrata»  e
«della   societa'   di   gestione   accentrata»   sono    sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Il depositario centrale di  titoli»
e «del depositario centrale di titoli». 
  26. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «La societa'  di  gestione  accentrata»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli». 
  27. Il capo III del titolo II della parte III e l'articolo  90  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
                            «Sezione III 
 
               Gestione accentrata dei titoli di Stato 
 
  Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalita'
di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonche'
i criteri per la fornitura dei relativi servizi.». 
  28. Dopo l'articolo 90, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, e' inserito il seguente titolo: 
 
                           «TITOLO II-ter 
 
Accesso  alle  infrastrutture  di  post-trading   e   tra   sedi   di
            negoziazione e infrastrutture di post-trading 
 
                               Capo I 
 
                   Autorita' nazionali competenti 
 
  Art. 90-bis (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in
materia di accesso ai depositari centrali  stabiliti  sul  territorio
della Repubblica).  -  1.  La  Consob  e'  l'autorita'  competente  a
ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia,  le
competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel
territorio della Repubblica da parte di: 
    a) partecipanti, ai sensi  dell'articolo  33,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014; 
    b)  emittenti,  ai  sensi  dell'articolo  49,  paragrafo  4,  del
medesimo regolamento; 
    c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52,  paragrafo  2,
del medesimo regolamento. 
  Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in
materia di accesso tra  sedi  di  negoziazione  e  infrastrutture  di
post-trading). - 1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere  i
reclami e svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia,  le  funzioni  in
materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione  ai
servizi di regolamento  gestiti  da  depositari  centrali,  ai  sensi
dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo  comma,  e  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014. 
  2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione,  la  Consob  e'
l'autorita' competente a: 
    a) svolgere le funzioni previste dall'articolo  8,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono
presentate da controparti centrali; 
    b)  ricevere  i  reclami  e   svolgere   le   funzioni   indicate
all'articolo 53,  paragrafo  1,  primo  comma,  e  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014, quando le  richieste  di  accesso  sono
presentate da depositari centrali. 
  3. Le competenze di cui al comma  2  sono  esercitate  dalla  Banca
d'Italia con riguardo alle  sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  dei
titoli di Stato. 
  4. In materia  di  accesso  alle  controparti  centrali,  la  Banca
d'Italia, d'intesa con la Consob, e' l'autorita' competente a: 
    a) svolgere le funzioni previste dall'articolo  7,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono
presentate da sedi di negoziazione; 
    b)  ricevere  i  reclami  e   svolgere   le   funzioni   indicate
all'articolo 53,  paragrafo  1,  primo  comma,  e  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014, quando le  richieste  di  accesso  sono
presentate da depositari centrali. 
 
                               Capo II 
 
                    Diritto di accesso e accordi 
 
  Art.  90-quater  (Accesso  alle  controparti   centrali   su   base
transfrontaliera). - 1.  Fatti  salvi  i  titoli  III,  IV  e  V  del
regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento e le  banche
comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o  delle  attivita'
di  investimento   hanno   diritto   di   accedere   direttamente   e
indirettamente alle controparti  centrali  stabilite  nel  territorio
della Repubblica, per finalizzare o per  disporre  la  finalizzazione
delle operazioni su strumenti finanziari. 
  Art.  90-quinquies  (Accesso  ai  servizi  di   regolamento   delle
operazioni su strumenti finanziari su base  transfrontaliera).  -  1.
Fatto salvo l'articolo  33  del  regolamento  (UE)  n.  909/2014,  le
imprese  di  investimento  e  le   banche   comunitarie   autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno  il
diritto di accedere  direttamente  e  indirettamente  ai  servizi  di
regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti  nel  territorio
della Repubblica, per finalizzare o per  disporre  la  finalizzazione
delle operazioni su strumenti finanziari. 
  2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da
esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento  delle
operazioni  su  strumenti  finanziari  effettuate  su  tali  mercati,
diverso da quello designato dal  mercato  stesso,  qualora  risultino
rispettate le seguenti condizioni: 
    a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra  il  sistema  di
regolamento  designato  e  i  sistemi  e  la  struttura  del  mercato
regolamentato per garantire  il  regolamento  efficace  ed  economico
delle operazioni; 
    b) il riconoscimento da parte  della  Consob  che  le  condizioni
tecniche  di  regolamento  delle  operazioni  concluse  nel   mercato
regolamentato tramite un sistema  diverso  da  quello  designato  dal
mercato stesso siano  tali  da  consentire  il  regolare  e  ordinato
funzionamento dei mercati.  Nei  casi  di  societa'  di  gestione  di
mercati  regolamentati   all'ingrosso   di   titoli   di   Stato   il
riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia. 
  3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob  le  designazioni
effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi  del  comma  2.  Tali
comunicazioni sono  effettuate  alla  Banca  d'Italia  nel  caso  dei
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. 
  4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b),  e'  effettuato
sentita la Banca d'Italia,  nei  casi  di  societa'  di  gestione  di
mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma
2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici,
su tassi di interesse e su valute. 
  Art.  90-sexies  (Accordi  conclusi   dai   gestori   dei   mercati
regolamentati  e  dei  sistemi  multilaterali  di  negoziazione   con
controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi
di regolamento). - 1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e  il  Titolo  V
del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento  (UE)
n. 909/2014, i gestori di un mercato regolamentato o  di  un  sistema
multilaterale di  negoziazione  possono  concludere  accordi  con  le
controparti centrali o con i  depositari  centrali  stabiliti  in  un
altro Stato  membro  al  fine  di  disporre  la  compensazione  o  il
regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti
al mercato regolamentato. 
  2. La Consob puo' opporsi agli accordi di cui al comma  1  qualora,
tenuto   anche   conto   delle   condizioni   previste   all'articolo
90-quinquies, comma  2,  cio'  si  renda  necessario  per  preservare
l'ordinato funzionamento dei  mercati  regolamentati  e  dei  sistemi
multilaterali di negoziazione. 
  3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  adottati  dalla  Banca
d'Italia per i mercati regolamentati e  i  sistemi  multilaterali  di
negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 
  4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con  regolamento
gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di
cui al comma 1. 
 
                              Capo III 
 
                              Vigilanza 
 
  Art.  90-septies  (Poteri  di  vigilanza).  -  1.  Ai  fini   dello
svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la  Consob
e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle  sedi
di  negoziazione,  delle  controparti  centrali  e   dei   depositari
centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli  articoli  7,  8,
10, 74, 79-sexies e 79-quaterdecies.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  66-bis,  77-bis,
          83-bis, 83-quater,  83-quinquies,  83-novies,  83-decies  e
          83-duodecies del citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari  derivati
          sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati  regolamentati  per
          la   negoziazione   di   strumenti   finanziari    derivati
          sull'energia elettrica  ed  il  gas  e  alle  societa'  che
          organizzano e  gestiscono  tali  mercati  si  applicano  le
          disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato
          ai successivi commi. 
              2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi  8  e
          8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter,  73,
          comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b)
          e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob,  d'intesa
          con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
              3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter,
          sono  adottate  dalla  Consob,  sentita   l'Autorita'   per
          l'energia elettrica ed il gas. 
              4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis,
          lettera c), sono adottati dalla Consob sentita  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas. 
              5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis,  sono
          attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          esercita le attribuzioni previste nel presente articolo  in
          funzione   delle   generali   esigenze    di    stabilita',
          economicita' e concorrenzialita' dei  mercati  dell'energia
          elettrica e del gas,  nonche'  di  sicurezza  e  efficiente
          funzionamento   delle   reti   nazionali    di    trasporto
          dell'energia elettrica e del gas. 
              7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal  presente
          articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas si prestano reciproca assistenza e  collaborano  tra
          loro anche mediante scambio di informazioni, senza che  sia
          opponibile il segreto d'ufficio. La  Consob  e  l'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas  agiscono   in   modo
          coordinato, a tale fine stipulando appositi  protocolli  di
          intesa. 
              8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa
          il Ministero dello  sviluppo  economico  sull'attivita'  di
          vigilanza svolta  e  sulle  irregolarita'  riscontrate  che
          possono incidere sul funzionamento dei mercati  fisici  dei
          prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e  sull'efficiente
          funzionamento   delle   reti   nazionali    di    trasporto
          dell'energia elettrica e del gas.». 
              «Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). -
          1. La Consob individua con proprio regolamento i  requisiti
          minimi  di  funzionamento  dei  sistemi  multilaterali   di
          negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori  in
          materia di: 
                a)  processo  di  negoziazione  e  finalizzazione  di
          operazioni; 
                b) ammissione di strumenti finanziari; 
                c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; 
                d) accesso al sistema; 
                e) controllo dell'ottemperanza da parte degli  utenti
          delle regole del sistema. 
              2. La Consob: 
                a)  puo'  chiedere  ai  soggetti  che  gestiscono  un
          sistema multilaterale di  negoziazione  l'esclusione  o  la
          sospensione degli strumenti finanziari  dalle  negoziazioni
          sul sistema multilaterale di negoziazione; 
                b)  puo'  chiedere  ai  soggetti  che  gestiscono  un
          sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni
          che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); 
                c) vigila, al momento dell'autorizzazione  e  in  via
          continuativa, che le regole e  le  procedure  adottate  dai
          sistemi multilaterali di negoziazione siano  conformi  alle
          disposizioni comunitarie. 
              3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi
          degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato,
          la Consob richiede la sospensione  o  l'esclusione  di  uno
          strumento finanziario  dalle  negoziazioni  in  un  sistema
          multilaterale  di  negoziazione  nei  casi  in   cui   tale
          strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato e sia stato oggetto di  provvedimento
          di  sospensione  o  esclusione  da   parte   di   autorita'
          competenti di altri Stati membri. 
              4. (abrogato). 
              5. Agli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti
          abilitati, si applicano gli articoli  8,  comma  1,  e  10,
          comma 1. 
              6. Il provvedimento previsto dal comma  1  e'  adottato
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda  i
          sistemi all'ingrosso di  titoli  obbligazionari  privati  e
          pubblici, diversi dai titoli di Stato,  nonche'  di  titoli
          normalmente negoziati sul mercato monetario e di  strumenti
          finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi   di
          interesse e su valute,  e  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          quando riguarda sistemi all'ingrosso di  titoli  di  Stato.
          Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e  3  sono
          svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.». 
              «Art. 83-bis (Ambito di applicazione).  - 1.  I  valori
          mobiliari  regolati  dalla  legge  italiana  ammessi   alla
          negoziazione  o  negoziati  in  una  sede  di  negoziazione
          italiana o  di  altro  Paese  dell'Unione  europea  con  il
          consenso dell'emittente  possono  esistere  solo  in  forma
          scritturale. 
              1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere  assolto
          tramite  emissione  diretta  o  immissione,  in  regime  di
          dematerializzazione,   presso   un   depositario   centrale
          stabilito nel territorio  della  Repubblica,  o  presso  un
          depositario   centrale   autorizzato    alla    prestazione
          transfrontaliera   dei   servizi   nel   territorio   della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento  (UE)
          n. 909/2014. 
              2. Il regolamento indicato dall'articolo 82,  comma  2,
          puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della
          presente sezione anche strumenti finanziari non  aventi  le
          caratteristiche indicate al comma 1, al fine di  agevolarne
          la circolazione. 
              3. L'emittente strumenti finanziari diversi  da  quelli
          di cui al comma 1  puo'  volontariamente  assoggettarli  al
          regime  di  dematerializzazione   presso   un   depositario
          centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo
          la disciplina della presente sezione.». 
              «Art. 83-quater (Attribuzioni dei depositari centrali e
          degli intermediari). - 1. Il trasferimento degli  strumenti
          finanziari soggetti alla disciplina della presente  sezione
          nonche'  l'esercizio  dei  relativi  diritti   patrimoniali
          possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari. 
              2.  A  nome  e  su  richiesta  degli  intermediari,   i
          depositari centrali accendono per ogni intermediario  conti
          destinati  a  registrare  i   movimenti   degli   strumenti
          finanziari disposti tramite lo stesso. 
              3.   L'intermediario,    qualora    incaricato    dello
          svolgimento del servizio, registra  per  ogni  titolare  di
          conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonche' il
          trasferimento, gli atti di esercizio ed i  vincoli  di  cui
          all'articolo 83-octies, disposti dal titolare  o  a  carico
          del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia
          rispetto    agli    eventuali    conti    di     pertinenza
          dell'intermediario   stesso.    In    ogni    altro    caso
          l'intermediario   fornisce   comunicazione    dell'avvenuta
          operazione all'intermediario  presso  cui  il  titolare  ha
          aperto  il  conto,  per  i   successivi   adempimenti.   La
          registrazione  dei  trasferimenti   e'   effettuata   dagli
          intermediari  all'esito  del  regolamento  delle   relative
          operazioni. 
              4. Le rilevazioni e le comunicazioni  prescritte  dalle
          norme vigenti che prevedono la individuazione numerica  dei
          certificati sono effettuate  mediante  l'indicazione  della
          specie e della quantita'  degli  strumenti  finanziari  cui
          esse si riferiscono.». 
              «Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto).  -
          1. Effettuata  la  registrazione,  il  titolare  del  conto
          indicato  nell'articolo   83-quater,   comma   3,   ha   la
          legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti
          relativi agli  strumenti  finanziari  in  esso  registrati,
          secondo la disciplina propria di  ciascuno  di  essi  e  le
          norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre  degli
          strumenti finanziari registrati nel  conto  in  conformita'
          con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 
              2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione  in  suo
          favore, in base a titolo idoneo e in  buona  fede,  non  e'
          soggetto  a  pretese  o  azioni  da  parte  di   precedenti
          titolari. 
              3. Salvo quanto  previsto  all'articolo  83-sexies,  la
          legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
          1 e'  attestata  dall'esibizione  di  certificazioni  o  da
          comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli
          intermediari,  in  conformita'   alla   proprie   scritture
          contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e
          recanti l'indicazione  del  diritto  sociale  esercitabile,
          secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
          82, comma 2. 
              4.   Le   certificazioni   e   le   comunicazioni   non
          conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione  sopra
          indicata. Sono nulli gli  atti  di  disposizione  aventi  a
          oggetto le certificazioni suddette. 
              4-bis. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2352,
          ultimo comma, del codice civile non puo' esservi,  per  gli
          stessi strumenti finanziari, piu' di una  certificazione  o
          comunicazione ai fini  della  legittimazione  all'esercizio
          degli stessi diritti.». 
              «Art.  83-novies  (Compiti  dell'intermediario).   - 1.
          L'intermediario: 
                a) esercita, in nome e per  conto  del  titolare  del
          conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora
          quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; 
                b)  a   richiesta   dell'interessato,   effettua   le
          comunicazioni  e  rilascia   le   certificazioni   di   cui
          all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando  necessarie  per
          l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; 
                c)  effettua,  a   richiesta   dell'interessato,   le
          comunicazioni   previste   dall'articolo   83-sexies;    la
          richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le
          assemblee  di  uno  o  piu'  emittenti,  fino   a   diversa
          indicazione; in tal caso,  l'intermediario  provvede  senza
          necessita'   di   ulteriori   richieste   all'invio   delle
          comunicazioni; 
                d) segnala all'emittente i  dati  identificativi  dei
          soggetti che hanno  richiesto  la  certificazione  prevista
          dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di  coloro  ai
          quali  sono  stati  pagati  dividendi  e  di  coloro   che,
          esercitando il diritto di opzione o  altro  diritto,  hanno
          acquisito   la   titolarita'   di   strumenti    finanziari
          nominativi, specificandone le relative  quantita'  ai  fini
          degli adempimenti a  carico  dell'emittente;  salvo  quanto
          previsto dalla lettera f), nei casi in  cui  si  da'  luogo
          alla  comunicazione,  essa   soddisfa   gli   obblighi   di
          segnalazione; 
                e)  segnala  altresi'  all'emittente,   a   richiesta
          dell'interessato ovvero quando previsto dalle  disposizioni
          vigenti i dati identificativi degli  aventi  diritti  sugli
          strumenti finanziari ai fini  degli  adempimenti  a  carico
          dell'emittente; 
                f)  nei  casi  in  cui  siano  diversi  dai  soggetti
          richiedenti le certificazioni o a cui  favore  siano  state
          effettuate le comunicazioni per l'intervento in  assemblea,
          segnala all'emittente i dati  identificativi  degli  aventi
          diritti  sugli   strumenti   finanziari   ai   fini   degli
          adempimenti a carico dell'emittente; 
              g) nei casi in cui effettua  le  comunicazioni  di  cui
          alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle  lettere
          d),  e)  ed  f),  segnala  all'emittente  i  vincoli  sugli
          strumenti  finanziari  iscritti  ai   sensi   dell'articolo
          83-octies. 
              2.  Il   deposito   delle   certificazioni   rilasciate
          dall'intermediario e la ricezione  delle  comunicazioni  da
          parte dell'emittente  sostituiscono,  ad  ogni  effetto  di
          legge, il deposito  del  titolo  previsto  da  disposizioni
          vigenti. 
              3. (abrogato)». 
              «Art. 83-decies  (Responsabilita'  dell'intermediario).
          - 1. L'intermediario e' responsabile: 
                a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' di trasferimento suo  tramite
          degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e  per  il
          puntuale adempimento  degli  obblighi  posti  dal  presente
          decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2; 
                b)  verso  l'emittente,   per   l'adempimento   degli
          obblighi  di  comunicazione  e  segnalazione  imposti   dal
          presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo  82,
          comma 2.». 
              «Art. 83-duodecies (Identificazione  degli  azionisti).
          - 1. Ove previsto dallo statuto, le societa'  italiane  con
          azioni  ammesse   alla   negoziazione   con   il   consenso
          dell'emittente nei  mercati  regolamentati  o  nei  sistemi
          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi  momento
          e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un
          depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti
          che non  abbiano  espressamente  vietato  la  comunicazione
          degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui
          conti ad essi intestati. 
              2. Le segnalazioni  indicate  nel  comma  1  pervengono
          all'emittente entro dieci  giorni  di  mercato  aperto  dal
          giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito
          dalla  Consob,  d'intesa  con  la   Banca   d'Italia,   con
          regolamento. 
              3. Nel caso in cui lo statuto preveda  la  facolta'  di
          cui al comma 1, la societa'  e'  tenuta  ad  effettuare  la
          medesima  richiesta  su   istanza   di   tanti   soci   che
          rappresentino  almeno  la  meta'  della  quota  minima   di
          partecipazione   stabilita   dalla    Consob    ai    sensi
          dell'articolo 147-ter,  comma  1.  I  relativi  costi  sono
          ripartiti tra la societa' ed i soci richiedenti  secondo  i
          criteri stabiliti  dalla  Consob  con  regolamento,  avendo
          riguardo  all'esigenza  di  non  incentivare  l'uso   dello
          strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti  con
          l'obiettivo di  facilitare  il  coordinamento  tra  i  soci
          stessi al fine di esercitare i diritti che  richiedono  una
          partecipazione qualificata. 
              4. Le societa'  pubblicano,  con  le  modalita'  e  nei
          termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un  comunicato
          con   cui   danno   notizia   dell'avvenuta   presentazione
          dell'istanza di identificazione, rendendo note le  relative
          motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma  1,  o
          l'identita'  e  la  partecipazione  complessiva  dei   soci
          istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I  dati
          ricevuti sono messi a disposizione  dei  soci  su  supporto
          informatico in  un  formato  comunemente  utilizzato  senza
          oneri  a  loro  carico,   fermo   restando   l'obbligo   di
          aggiornamento del libro soci. 
              5. Il presente articolo non si  applica  alle  societa'
          cooperative.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 85, 86, 87,  88  e
          89 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 85 (Deposito accentrato). - 1. Nei  casi  in  cui
          gli strumenti finanziari immessi nel  sistema  di  gestione
          accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento
          e gli effetti dell'attivita' di  gestione  accentrata  sono
          disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove  non
          altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da
          83-quater a 83-undecies. 
              2. La clausola del contratto di deposito stipulato  con
          i   soggetti   individuati   nel    regolamento    previsto
          dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto  gli  strumenti
          finanziari  individuati  nel  medesimo   regolamento,   che
          attribuisce al depositario  la  facolta'  di  procedere  al
          subdeposito degli strumenti  finanziari  stessi  presso  un
          depositario centrale di titoli deve  essere  approvata  per
          iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha
          tutti i poteri necessari, compreso  quello  di  apporre  la
          girata a favore del depositario centrale di titoli,  quando
          si tratta di strumenti finanziari nominativi.  Il  deposito
          puo' essere effettuato direttamente dall'emittente. 
              3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in
          deposito regolare. Il depositario  centrale  di  titoli  e'
          legittimato a compiere tutte le  operazioni  inerenti  alla
          gestione in conformita' al regolamento dei servizi previsto
          dall'articolo  79-quinquiesdecies,  comma  1,  nonche'   le
          azioni conseguenti alla  distruzione,  allo  smarrimento  e
          alla sottrazione degli strumenti finanziari.». 
              «Art.  86  (Trasferimento  dei  diritti  inerenti  agli
          strumenti finanziari depositati). - 1. Il depositante degli
          strumenti finanziari immessi nel sistema puo',  tramite  il
          depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento
          dei  servizi  previsto  dall'articolo   79-quinquiesdecies,
          comma  1,  chiedere  la  consegna  di   un   corrispondente
          quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in
          deposito presso il depositario centrale di titoli. 
              2. Il proprietario degli strumenti  finanziari  immessi
          nel  sistema  assume  tutti  i  diritti  e   gli   obblighi
          conseguenti al deposito quando provi che il depositante non
          aveva titolo per effettuarlo.». 
              «Art.   87   (Vincoli   sugli   strumenti    finanziari
          accentrati).  - 1.  I  vincoli  gravanti  sugli   strumenti
          finanziari immessi  nel  sistema  si  trasferiscono,  senza
          effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata
          al depositario  centrale  di  titoli;  le  annotazioni  dei
          vincoli sui certificati si hanno per non apposte;  di  cio'
          e' fatta menzione sul titolo. 
              2. Nel caso  di  ritiro  di  strumenti  finanziari  dal
          sistema, il depositario  fa  annotazione  dei  vincoli  sui
          relativi certificati con  l'indicazione  della  data  della
          loro costituzione. 
              3. Nel caso di  pignoramento  di  strumenti  finanziari
          immessi nel  sistema  gli  adempimenti  nei  confronti  dei
          comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice
          di  procedura  civile  sono  eseguiti  nei  confronti   dei
          depositari.». 
              «Art.   88   (Ritiro   degli    strumenti    finanziari
          accentrati). - 1. Il depositario centrale di titoli mette a
          disposizione del depositario gli  strumenti  finanziari  di
          cui  e'  chiesto  il  ritiro.  Gli   strumenti   finanziari
          nominativi sono girati al nome del depositario che completa
          la girata con il nome del giratario. Il completamento della
          girata  e'  convalidato  con  timbro,  data  e  firma   del
          depositario. 
              2. Il depositario centrale di titoli  puo'  autenticare
          la sottoscrizione del girante anche  quando  la  girata  e'
          fatta a proprio favore. La sottoscrizione da  esse  apposta
          sul titolo  in  qualita'  di  girante  non  ha  bisogno  di
          autenticazione. La girata e la intestazione  a  favore  del
          depositario centrale di titoli di strumenti  finanziari  da
          immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente
          decreto.». 
              «Art.  89  (Aggiornamento  del  libro  soci).  - 1.  Il
          depositario centrale di titoli comunica agli  emittenti  le
          azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento
          del libro dei soci.».