Art. 3 
 
 
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
                                 58 
 
  1. Il comma  1,  dell'articolo  169,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
fornisce  informazioni  false  nelle  comunicazioni  previste   dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi
dell'articolo  17  del  presente  decreto,  o  in   quelle   previste
dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  648/2012  e
dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento  (UE)
n. 909/2014 e' punito con l'arresto da un  anno  a  tre  anni  e  con
l'ammenda    da    euro    cinquemilacentosessantacinque    a    euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei.». 
  2. All'articolo 189, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. le parole: «e 80, comma 7» sono soppresse; 
      2. dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17» sono inserite le
seguenti: «, nonche' la violazione degli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'articolo 31,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
648/2012 e  dall'articolo  27,  paragrafo  7,  secondo  periodo,  del
regolamento (UE) n. 909/2014,»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «61, comma 7,»  sono  inserite  le
seguenti: «79-sexies, comma 9,  e  79-noviesdecies,  comma  1»  e  le
parole: «e 80, comma 8» sono soppresse. 
  3. All'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente:  «Altre
sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  tema  di  disciplina  degli
intermediari e dei mercati»; 
    b) al comma 2 sono soppresse le lettere b), c), e) e h). 
  4. Dopo l'articolo 190, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art.  190.1  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  in   tema   di
disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari).  -  1.
Nei  confronti  dei  depositari  centrali  di  titoli,  nel  caso  di
inosservanza delle disposizioni  previste  dal  Capo  IV  del  titolo
II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob,  d'intesa  o
sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  trentamila  fino  a  euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando
tale importo e' superiore a euro cinque milioni  e  il  fatturato  e'
disponibile e determinabile. 
  2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
    a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies,  comma  1,
lettera b), per inosservanza delle disposizioni di  cui  all'articolo
83-novies, comma 1, lettere c), d), e)  ed  f),  83-duodecies,  e  di
quelle emanate in base ad esse; 
    b) agli emittenti  azioni  in  caso  di  inosservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 
  3. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 
  Art.  190.2  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative   alla
violazione  delle  disposizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  n.
909/2014). - 1. Nei confronti dei depositari centrali e delle  banche
designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014,
in caso di inosservanza delle disposizioni  richiamate  dall'articolo
63, paragrafo 1, del medesimo  regolamento  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  trentamila  fino  a  euro  venti
milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale
importo  e'  superiore  a  euro  venti  milioni  e  il  fatturato  e'
disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica altresi'
in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai  sensi  del  predetto
regolamento. 
  2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al  regolamento
(UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente  elencati
dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e  54  del
predetto  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino  a  euro  cinque  milioni.  Se  la
violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  e'  applicata  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  trentamila  fino  a  euro
venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando
tale importo e' superiore a euro venti  milioni  e  il  fatturato  e'
disponibile e determinabile. 
  3.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila: 
    a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo  2,  comma  1,
del regolamento di cui al comma 1; 
    b) alle controparti di un contratto di garanzia  finanziaria,  in
caso di  violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo  3,
paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1; 
    c) alle imprese di investimento, in caso  di  inosservanza  delle
disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2,  del  regolamento
di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative; 
    d)  ai  depositari  centrali,  in  caso  di  inosservanza   delle
disposizioni  previste  dall'articolo  6,  paragrafi   3   e   4,   e
dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma  1,
e delle relative disposizioni attuative; 
    e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle  sedi
di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni  previste
dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1,
e delle relative disposizioni attuative; 
    f) ai partecipanti, in caso di  inosservanza  delle  disposizioni
previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al
comma 1; 
    g) a chiunque non osservi le disposizioni previste  dall'articolo
7, paragrafi 3, 6, 7  e  8,  e  dall'articolo  9,  paragrafo  1,  del
regolamento  di  cui  al  comma  1  e  dalle  relative   disposizioni
attuative. 
  4. Alle fattispecie  disciplinate  dai  commi  1  e  2  si  applica
l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 
  5. Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica  l'articolo
188, comma 2.». 
  5. All'articolo 190-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Responsabilita' degli esponenti aziendali e  del  personale  per  le
violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei
depositari  centrali  e  della  gestione  accentrata   di   strumenti
finanziari»; 
    b) al comma 1, primo periodo, le parole: «188, 189  e  190»  sono
sostituite dalle seguenti: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi  1  e
2,». 
  6. All'articolo 193-quater, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di  negoziazione,
le controparti finanziarie e le  controparti  non  finanziarie,  come
definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio
2012, i soggetti  che  agiscono  in  qualita'  di  partecipanti  alle
controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi,  come
definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i  quali
non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del
medesimo regolamento  e  le  relative  disposizioni  attuative,  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila
fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione
e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di
questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque  milioni  e
il fatturato e' disponibile e determinabile.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis» 
  7. L'articolo 194-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle  violazioni).  -  1.
Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa  offensivita'   o
pericolosita', nei confronti delle societa' o degli enti interessati,
puo' essere applicata, in alternativa  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie, una sanzione  consistente  nell'ordine  di  eliminare  le
infrazioni contestate, anche indicando le misure  da  adottare  e  il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
    a) delle norme previste dagli articoli  6,  12,  21,  commi  1  e
1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3,  e  delle
relative disposizioni attuative; 
    b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob
ai sensi dell'articolo 98-quater; 
    c) delle norme richiamate  dall'articolo  63,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative. 
  2. Per l'inosservanza dell'ordine entro  il  termine  stabilito  si
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  per   la
violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.». 
  8. All'articolo 194-quinquies, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «83-novies,  comma  1,
lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,» sono soppresse; 
    b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
  «a-bis) dall'articolo  190.1,  per  la  violazione  degli  articoli
83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,  e  delle
relative disposizioni attuative;»; 
    c) al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 2 e 4». 
  9. All'articolo 194-septies, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il comma 1 si applica anche  alle  violazioni  delle  norme
richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 e delle relative disposizioni attuative.». 
  10. All'articolo 195-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, la parola:  «escludono»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «possono escludere»; 
    b) alla lettera b) del  comma  3-bis,  le  parole:  «alle  misure
ritenute  di  natura  minore»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.». 
  11. Il comma 1 dell'articolo 195-ter, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le  sanzioni  amministrative
applicate alle banche o alle imprese di investimento ai  sensi  degli
articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater  e  194-septies,  ivi
comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le  informazioni
ricevute dai  soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate
avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  169,  189,  190,
          190-bis, 193-quater, 194-quinquies, 194-septies, 195-bis  e
          195-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 169 (Partecipazioni al capitale). - 1. Salvo  che
          il fatto costituisca reato piu'  grave,  chiunque  fornisce
          informazioni  false  nelle  comunicazioni  previste   dagli
          articoli 15, commi  1  e  3,  61,  comma  6,  o  in  quelle
          richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o
          in quelle  previste  dall'articolo  31,  paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27,  paragrafo
          7, secondo periodo, del regolamento  (UE)  n.  909/2014  e'
          punito con l'arresto da un anno a tre anni e con  l'ammenda
          da    euro     cinquemilacentosessantacinque     a     euro
          cinquantunomilaseicentoquarantasei.». 
              «Art.   189   (Partecipazioni   al   capitale).    - 1.
          L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
          commi 1 e 3, 61, comma 6, e di quelle  richieste  ai  sensi
          dell'articolo 17, nonche' la violazione degli  obblighi  di
          comunicazione previsti dall'articolo 31, paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27,  paragrafo
          7, secondo periodo, del regolamento (UE)  n.  909/2014,  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a cinque milioni di euro. Se  la  violazione  e'
          commessa da  una  societa'  o  un  ente,  e'  applicata  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino
          a cinque milioni di euro, ovvero al  dieci  per  cento  del
          fatturato,  quando  tale  importo  e'  superiore  a  cinque
          milioni  di  euro  e  il   fatturato   e'   disponibile   e
          determinabile. 
              2. La stessa sanzione si applica in caso di  violazione
          dei  divieti  di  esercizio  dei  diritti  ed  in  caso  di
          inadempimento degli obblighi di alienazione previsti  dagli
          articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma  7,
          79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1. 
              2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              «Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). -  1.
          Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          operative essenziali o importanti si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a  cinque
          milioni di euro, ovvero al dieci per cento  del  fatturato,
          quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e
          il fatturato e' disponibile e determinabile, per la mancata
          osservanza degli articoli 6, 7, commi  2,  2-bis  e  3,  8,
          commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24,  comma
          1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28,  comma  3,
          30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma  2,
          33, comma 4, 35-bis, comma  6,  35-novies,  35-decies,  36,
          commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5,
          40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4,  41,  commi  2,  3  e  4,
          41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2,
          3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e
          4,  47,  48,  49,  commi  3   e   4,   55-ter,   55-quater,
          55-quinquies,   65,   79-bis,   187-novies,    ovvero    le
          disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob in base ai  medesimi  articoli.  La
          stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti
          in caso inosservanza delle disposizioni  dell'articolo  18,
          comma 2, ovvero in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  di
          gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel  registro
          di cui all'articolo 50-quinquies. 
              [1-bis.  Nelle  materie  a  cui   si   riferiscono   le
          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi
          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15
          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di
          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento.]. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
                a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso di
          inosservanza delle disposizioni previste  dal  capo  I  del
          titolo I della parte III e di quelle  emanate  in  base  ad
          esse; 
                b) (soppressa); 
                c) (soppressa); 
                d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                e) (soppressa); 
                f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni  previste  dall'articolo  25-bis,
          commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; 
                g)  agli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3; 
                h) (soppressa). 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                a) ai  gestori  dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b) ai gestori dei fondi europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative; 
                b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative. 
              2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: 
                a) nei confronti  di  Sim,  imprese  di  investimento
          comunitarie  con   succursale   in   Italia,   imprese   di
          investimento  extracomunitarie,   intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  106  del  TUB,
          banche  italiane,  banche  comunitarie  con  succursale  in
          Italia e banche extracomunitarie autorizzate  all'esercizio
          dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche'  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione delle controparti  centrali,
          in caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
          articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating  del
          credito, e delle relative disposizioni attuative; 
                b) nei confronti dei gestori in  caso  di  violazione
          dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo  1,
          comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle
          relative disposizioni attuative. 
              3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4. Salvo quanto previsto  dall'articolo  194-quinquies,
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» 
              «Art.   190-bis   (Responsabilita'   degli    esponenti
          aziendali e del personale per  le  violazioni  in  tema  di
          disciplina degli intermediari, dei mercati, dei  depositari
          centrali  e  della   gestione   accentrata   di   strumenti
          finanziari). - 1. Fermo restando  quanto  previsto  per  le
          societa' e gli enti nei confronti dei quali sono  accertate
          le  violazioni,  per  l'inosservanza   delle   disposizioni
          richiamate dagli articoli 188, 189,  190,  190.1  e  190.2,
          commi  1  e  2,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro
          nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  nei
          confronti   del   personale,   quando   l'inosservanza   e'
          conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
          di appartenenza e  ricorrono  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni: 
                a) la condotta ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per  la
          tutela degli investitori o per l'integrita' ed il  corretto
          funzionamento del mercato; 
                b)  la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata  ottemperanza  della   societa'   o   dell'ente   a
          provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7,
          comma 2, e 12, comma 5-bis; 
                c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
          dell'articolo 6, commi, 2-septies,  2-octies,  2-novies,  o
          dell'articolo   13,   ovvero   obblighi   in   materia   di
          remunerazione e incentivazione,  quando  l'esponente  o  il
          personale e' la parte interessata. 
              2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale,  nei  casi  in  cui  la  loro   condotta   abbia
          contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
          all'articolo  194-quater  da   parte   della   societa'   o
          dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. 
              3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
          in ragione della  gravita'  della  violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti  dall'articolo  194-bis,
          la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
          non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, o presso fondi pensione. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione  della
          gravita' della violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei
          criteri  stabiliti  dall'articolo  194-bis,  applicano   la
          sanzione   amministrativa   accessoria    dell'interdizione
          permanente dallo svolgimento delle funzioni  richiamate  al
          comma 3, nel caso in cui al  medesimo  soggetto  sia  stata
          gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi  dieci  anni,
          l'interdizione  di  cui  al  comma  3,   per   un   periodo
          complessivo non inferiore a cinque anni. 
              4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              «Art. 193-quater  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie
          relative alla violazione delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  4  luglio  2012).  - 1.   Le   controparti
          centrali,  i  gestori  delle  sedi  di   negoziazione,   le
          controparti finanziarie e le controparti  non  finanziarie,
          come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e  9),  del
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti  che  agiscono  in
          qualita' di partecipanti alle  controparti  centrali  o  in
          qualita'  di  clienti  di  questi  ultimi,  come   definiti
          dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali
          non osservano le disposizioni previste dai titoli II,  III,
          IV e V del medesimo regolamento e le relative  disposizioni
          attuative,  sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni,
          se sono persone fisiche. Se la violazione  e'  commessa  da
          una societa' o da un ente,  si  applica  nei  confronti  di
          questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci  per
          cento del fatturato, quando tale  importo  e'  superiore  a
          euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'  disponibile  e
          determinabile. 
              2. 
              3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono
          applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS  e
          dalla  COVIP,  secondo  le   rispettive   attribuzioni   di
          vigilanza. 
              4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
          Possono essere estinte mediante pagamento, nel  termine  di
          trenta  giorni  dalla  notificazione   della   lettera   di
          contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
          sanzione edittale, quando  non  sussistano  le  circostanze
          previste dal comma 2, le violazioni previste: 
                a)  dall'articolo  190,  per  la   violazione   degli
          articoli 45, comma 1, 46, comma 1,  65,  e  delle  relative
          disposizioni attuative adottate dalla Consob; 
                a-bis) dall'articolo 190.1, per la  violazione  degli
          articoli 83-novies, comma 1, lettere  c),  d),  e)  ed  f),
          83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; 
                b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la  violazione
          degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3; 
                c) dall'articolo 193, commi 1,  1.1  e  1.2,  per  la
          violazione degli articoli 113-ter,  comma  5,  lettera  b),
          114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2  e
          2.3, per la violazione dell'articolo 120; 
                d) dall'articolo 194,  comma  2,  per  la  violazione
          dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis. 
              2. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  puo'  essere
          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia
          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti
          alla violazione contestata.». 
              «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le
          violazioni delle norme previste dagli articoli 6,  12,  21,
          commi 1 e 1-bis, 33, comma 4,  35-decies,  79-bis,  98-ter,
          commi  2  e  3,  115-bis,  e  delle  relative  disposizioni
          attuative, e per le violazioni delle disposizioni  generali
          o particolari emanate dalla Consob ai  sensi  dell'articolo
          98-quater,  quando   esse   siano   connotate   da   scarsa
          offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia
          cessata,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob,  secondo   le
          rispettive competenze, possono  applicare,  in  alternativa
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una   sanzione
          consistente nella dichiarazione pubblica avente  a  oggetto
          la violazione commessa e il soggetto responsabile. 
              1-bis. Il comma 1  si  applica  anche  alle  violazioni
          delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative  disposizioni
          attuative.». 
              «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni).  - 1.  Il
          provvedimento di applicazione delle sanzioni  previste  dal
          presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto
          nel sito internet della Banca d'Italia o della  Consob,  in
          conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso
          in cui  avverso  il  provvedimento  di  applicazione  della
          sanzione  sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la   Banca
          d'Italia  o  la  Consob  menzionano   l'avvio   dell'azione
          giudiziaria  e  l'esito  della  stessa  a   margine   della
          pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto  conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore della violazione. 
              2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la
          Banca d'Italia o la Consob dispongono la  pubblicazione  in
          forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
          ordinaria: 
                a) abbia ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  la   cui
          pubblicazione   appaia   sproporzionata    rispetto    alla
          violazione sanzionata; 
                b) possa comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
                c) possa causare un danno sproporzionato ai  soggetti
          coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
              3.  Se  le  situazioni  descritte  nel  comma  2  hanno
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          rimandata ed effettuata quando dette esigenze  sono  venute
          meno. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono  escludere
          la  pubblicita'   del   provvedimento   sanzionatorio,   se
          consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui
          le opzioni  stabilite  dai  commi  2  e  3  siano  ritenute
          insufficienti ad assicurare: 
                a) che la stabilita' dei mercati finanziari  non  sia
          messa a rischio; 
                b)  la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle
          decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione  prevista
          dall'articolo 194-quater.». 
              «Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle
          sanzioni  applicate).  - 1.  La  Banca  d'Italia   comunica
          all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche  o
          alle imprese di investimento ai sensi degli  articoli  189,
          190,  190-bis,  194-ter,  194-quater  e  194-septies,   ivi
          comprese quelle pubblicate in  forma  anonima,  nonche'  le
          informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
          da essi avviate  avverso  i  provvedimenti  sanzionatori  e
          sull'esito delle stesse. 
              1-bis. La  Consob  e  la  Banca  d'Italia,  secondo  le
          rispettive    competenze,    comunicano    all'AESFEM    le
          informazioni relative alle sanzioni amministrative da  esse
          applicate,   nonche'   alle   sanzioni   penali   applicate
          dall'Autorita'    giudiziaria,    necessarie    ai     fini
          dell'adempimento degli obblighi informativi previsti  dalla
          normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».