Art. 4 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 
                         e al codice civile 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera n), le parole: «o, un sistema
di garanzia» sono soppresse; 
    b) all'articolo 1, comma 1, lettera p), le  parole:  «107,  comma
6,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 1, comma 1, la lettera t) e' soppressa; 
    d) all'articolo 6, comma 1, ultimo  periodo,  le  parole:  «o  da
sistemi di garanzia  finalizzati  a  garantire  il  buon  fine  della
compensazione e della liquidazione» sono soppresse; 
    e) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema  che  ha
fornito la garanzia). - 1. Se l'operatore di un  sistema  ha  fornito
una garanzia all'operatore di un altro sistema  in  relazione  ad  un
sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema  che  ha
fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere
pregiudicati  dall'apertura  di  una  procedura  di  insolvenza   nei
confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.». 
  2. All'articolo 2354, sesto comma, del codice  civile,  le  parole:
«nei mercati regolamentati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nelle
sedi di negoziazione». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificati
          dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza):  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni; 
                c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                c-ter)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 (3); 
                d) "agente di regolamento": il soggetto che  mette  a
          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di
          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'
          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
                e) "banche centrali": la Banca centrale europea e  le
          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea; 
                f) "compensazione": la conversione, secondo le regole
          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei
          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
          di trasferimento; 
                g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra
          gli enti di un sistema che funge da  controparte  esclusiva
          di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; 
                h) "ente": uno dei seguenti organismi  che  partecipi
          ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
          trasferimento nell'ambito del sistema: 
                  1) una banca italiana o comunitaria, come  definite
          all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del  testo  unico
          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito
          nell'articolo 1, comma  2,  lettera  h-bis),  del  medesimo
          testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo  2
          della direttiva 2006/48/CE; 
                  2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1,
          lettera e), o un'impresa d'investimento  comunitaria,  come
          definita dall'articolo 1, comma 1, lettera  f),  del  testo
          unico  finanza,  con   esclusione   degli   enti   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 
                  3) un'autorita'  pubblica,  o  un'impresa  pubblica
          come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del
          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la
          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 
                  4) qualsiasi impresa la cui  sede  legale  non  sia
          situata nel territorio dell'Unione europea, e che  eserciti
          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
          2); 
                  5)  qualsiasi  altro  organismo,   individuato   in
          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a
          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,
          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del
          rischio sistemico; 
                i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto  o
          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',
          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui
          all'articolo 1, paragrafo 4, lettera  a),  della  direttiva
          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in
          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare
          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da
          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da
          operazioni effettuate con banche centrali; 
                l)  "intermediario":  uno  degli  organismi  indicati
          nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi  al
          sistema; 
                m)  "ordine  di   trasferimento":   ogni   istruzione
          nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 
                  1) mettere a disposizione  di  un  beneficiario  un
          importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
          banca (italiana o comunitaria), di una banca  centrale,  di
          una controparte centrale o  di  un  agente  di  regolamento
          ovvero che determini l'assunzione  o  l'adempimento  di  un
          obbligo di pagamento  in  base  alle  regole  del  sistema,
          ovvero 
                  2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno
          o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
          libro contabile o in altro modo; 
                n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento,
          una controparte centrale, una stanza di  compensazione,  un
          operatore del sistema partecipanti a un sistema; 
                o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte
          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di
          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto
          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il
          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un
          vincolo contrattuale; 
                p) "procedura d'insolvenza": la  liquidazione  coatta
          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo  56,
          comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
          prevista da una legge italiana, o, se applicabile,  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione   europea   o   di   uno   Stato
          extracomunitario, che ha come effetto la sospensione  o  la
          cessazione  dei  pagamenti   delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi; 
                q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per
          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una
          compensazione; 
                r) "sistema": un insieme di  disposizioni  di  natura
          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono
          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la
          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,
          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia
          contestualmente: 
                  1) applicabile a tre  o  piu'  partecipanti,  senza
          contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente  di
          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una
          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale
          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due
          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il
          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto
          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati
          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'
          di limitare a due il numero dei partecipanti; 
                  2) assoggettato alla  legge  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista
          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale; 
                  3) designato come sistema e  notificato  all'AESFEM
          dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
          legge. Un accordo concluso tra sistemi  interoperabili  non
          costituisce un sistema; 
                s)  "sistema  italiano":  uno  dei  sistemi  indicati
          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno
          dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; 
                t) (soppressa); 
                u) "stanza di compensazione": il centro  responsabile
          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al
          sistema; 
                v) "strumenti finanziari": gli  strumenti  finanziari
          di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; 
                w)  "sistema   extracomunitario":   un   sistema   di
          pagamento  o  di  regolamento  titoli  di  uno  Stato   non
          appartenente all'Unione europea; 
                w-bis)   "giorno   lavorativo":   comprende   sia   i
          regolamenti diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include
          tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo  lavorativo
          del sistema; 
                w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i
          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
          ordini di trasferimento tra sistemi; 
                w-quater) "operatore del sistema": il  soggetto  o  i
          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del
          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come
          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di
          compensazione.». 
              «Art. 6 (Diritti del partecipante). -  1.  In  caso  di
          apertura di  una  procedura  di  insolvenza  nei  confronti
          dell'intermediario per  conto  del  quale  un  partecipante
          esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma
          1, lettera m), numero  2),  i  relativi  contratti  tra  il
          partecipante e l'intermediario non si sciolgono. 
              Il curatore o i commissari liquidatori  subentrano  nel
          contratto, assumendone i diritti e gli  obblighi  relativi,
          sino  alla  loro  completa  esecuzione.   In   difetto   di
          adempimento il partecipante, in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il  capitale,  gli
          interessi e  le  spese  sulle  somme  o  sul  prezzo  degli
          strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini
          eseguiti secondo buona fede  e  dei  quali  ha  diritto  di
          ritenzione  a  garanzia  dei   propri   crediti,   detratto
          l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e
          quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie. 
              2. Il  partecipante  da'  immediata  comunicazione  dei
          tempi e delle modalita' della  vendita  al  curatore  o  ai
          commissari     liquidatori,     precisando     le     somme
          complessivamente  utilizzate  per  la   soddisfazione   del
          proprio credito, che per la  parte  residua  e'  debito  di
          massa. 
              3. 
              4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni
          revocatorie  da  parte   degli   organi   della   procedura
          d'insolvenza   concernenti   la   somministrazione    della
          provvista  e  l'adempimento   dei   debiti   connessi   con
          l'esecuzione degli  ordini  di  trasferimento  non  possono
          essere esercitate nei confronti del partecipante.». 
              - Il testo dell'articolo 2354 del codice  civile,  come
          modificato dal presente comma, cosi' recita: 
              «Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere
          nominativi o al  portatore,  a  scelta  del  socio,  se  lo
          statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. 
              Finche' le azioni non siano interamente  liberate,  non
          possono essere emessi titoli al portatore. 
              I titoli azionari devono indicare: 
                1) la denominazione e la sede della societa'; 
                2)  la  data  dell'atto  costitutivo  e   della   sua
          iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese  dove  la
          societa' e' iscritta; 
                3) il loro valore nominale o, se si tratta di  azioni
          senza valore nominale, il numero complessivo  delle  azioni
          emesse, nonche'  l'ammontare  del  capitale  sociale  [c.c.
          2327, 2346]; 
                4) l'ammontare dei versamenti parziali  sulle  azioni
          non interamente liberate [c.c. 2350, 2355, 2355-bis, 2356]; 
                5) i diritti  e  gli  obblighi  particolari  ad  essi
          inerenti [c.c. 2345]. 
              I titoli azionari devono  essere  sottoscritti  da  uno
          degli amministratori. E' valida la sottoscrizione  mediante
          riproduzione meccanica della firma. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          ai certificati provvisori che  si  distribuiscono  ai  soci
          prima dell'emissione dei titoli definitivi. 
              Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema
          di  strumenti  finanziari  negoziati   o   destinati   alla
          negoziazione nelle sedi di negoziazione. 
              Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla  disciplina
          prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.».