Art. 5 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La disciplina  in  materia  di  liquidazione  di  operazioni  in
strumenti  finanziari  non  derivati  e  di  societa'   di   gestione
accentrata oggetto di modifica o abrogazione da  parte  del  presente
decreto,  e  le  relative  disposizioni   attuative   contenute   nel
provvedimento adottato dalla Banca d'Italia  e  dalla  Consob  il  22
febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 54 del 4 marzo  2008,  come  successivamente  modificato,
nonche'  la  relativa   disciplina   sanzionatoria,   continuano   ad
applicarsi in  conformita'  alle  disposizioni  transitorie  previste
dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. 
  2. Fino alla data  di  applicazione  delle  disposizioni  attuative
della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al  regolamento  (UE)  n.
600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati
regolamentati  e  ai  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  e  la
locuzione «gestori» si  riferisce  alle  societa'  di  gestione,  per
quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono
i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto  concerne  questi
ultimi. 
  3. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica  fino  alla  data  di
applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.
909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 e'  abrogato  e
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: 
  «1. L'obbligo di rappresentazione  in  forma  scritturale  previsto
dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  909/2014  puo'
essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime  di
dematerializzazione,  presso  un  depositario  centrale   di   titoli
stabilito nel territorio della Repubblica, o  presso  un  depositario
centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera  dei
servizi nel territorio della Repubblica, ai  sensi  dell'articolo  23
del medesimo regolamento». 
  4. A  decorrere  dalla  data  indicata  dal  comma  3  il  comma  2
dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il regolamento indicato dall'articolo  82  puo'  prevedere  che
siano assoggettati  alla  disciplina  della  presente  sezione  anche
strumenti finanziari non soggetti all'applicazione  dell'articolo  3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di  agevolarne
la circolazione.». 
  5. Le modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.  210,  si
applicano a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          909/2014, si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari  e
          che  modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la   direttiva
          2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  600/2014  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  sui  mercati  degli   strumenti
          finanziari e che modifica il regolamento (UE)  n.  648/2012
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              - Il testo  dell'articolo  83-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 83-bis (Ambito di applicazione). -  1.  L'obbligo
          di   rappresentazione   in   forma   scritturale   previsto
          dall'articolo 3,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          909/2014 puo' essere assolto tramite emissione  diretta,  o
          immissione, in regime  di  dematerializzazione,  presso  un
          depositario centrale di  titoli  stabilito  nel  territorio
          della Repubblica,  o  presso  un  depositario  centrale  di
          titoli autorizzato alla  prestazione  transfrontaliera  dei
          servizi  nel  territorio   della   Repubblica,   ai   sensi
          dell'articolo 23 del medesimo regolamento. 
              2.  Il  regolamento  indicato  dall'articolo  82   puo'
          prevedere che  siano  assoggettati  alla  disciplina  della
          presente sezione anche strumenti  finanziari  non  soggetti
          all'applicazione  dell'articolo   3,   paragrafo   1,   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  al  fine  di  agevolarne  la
          circolazione. 
              3. L'emittente strumenti finanziari diversi  da  quelli
          di cui al comma 1  puo'  volontariamente  assoggettarli  al
          regime  di  dematerializzazione   presso   un   depositario
          centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo
          la disciplina della presente sezione.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          12 aprile 2001, n. 210 si veda nelle note alle premesse.