Art. 3 Revisione dei provvedimenti di revoca 1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l'entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti. 3. La previsione di cui al comma 1 e' portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonche' e' pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 3: Si riportano gli articoli 35, 36 e 37 del citato decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: «Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami 1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'. 2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento. 3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.» «Art. 36. Giudizio di idoneita' 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa. 2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C. 3. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso, altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno. 4. Il giudizio di idoneita' e' demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi. 5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta. 6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando e' disposto dall'autorita' marittima o dal prefetto. 7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1. 8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici. 9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.» «Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche 1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'autorita' marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare.». Si riporta l'articolo 17 del citato Codice della navigazione: «Art. c.n. art. 17. Attribuzioni degli uffici locali. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.».