Art. 3 
 
 
                Revisione dei provvedimenti di revoca 
 
  1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra  l'entrata  in  vigore
del decreto 29 luglio  2008,  n.  146,  e  l'entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   sia   stata   revocata   la   patente   nautica
esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli
uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca  entro  un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37  del
decreto 29 luglio 2008, n. 146,  deve  essere  nuovamente  comprovato
secondo le norme vigenti. 
  3. La previsione di cui al comma 1 e' portata  a  conoscenza  delle
associazioni di categoria e delle associazioni  dilettantistiche  del
comparto  nautico  da  diporto,  nonche'  e'  pubblicata   sui   siti
istituzionali degli uffici  marittimi  di  cui  all'articolo  17  del
codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riportano gli  articoli  35,  36  e  37  del  citato
          decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: 
                «Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami 
              1. Per essere ammessi agli esami per  il  conseguimento
          delle patenti di cui agli articoli 25  e  27  del  presente
          regolamento,  gli  interessati  devono  aver  compiuto   il
          diciottesimo anno di eta'. 
              2. Per essere ammessi a  sostenere  gli  esami  per  il
          conseguimento della patente per  navi  da  diporto  di  cui
          all'articolo 26 del presente regolamento,  gli  interessati
          devono essere in possesso, da  almeno  un  triennio,  della
          patente di cui all'articolo 25, comma  1,  lettera  b)  del
          presente regolamento. 
              3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata
          l'eventuale richiesta di limitazione  alle  sole  unita'  a
          motore.» 
                «Art. 36. Giudizio di idoneita' 
              1. Coloro che sono affetti  dalle  malattie  fisiche  o
          psichiche, deficienze  organiche  o  minorazioni  psichiche
          indicate nell'allegato  I,  paragrafo  1,  o  siano  dediti
          all'uso di sostanze psicoattive non possono  conseguire  la
          patente nautica ne' la convalida della stessa. 
              2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni
          anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo
          2,  possono  conseguire  esclusivamente   la   patente   di
          categoria C. 
              3. Il  giudizio  di  idoneita'  psichica  e  fisica  e'
          espresso, sulla base dei requisiti  previsti  dall'allegato
          I,    dall'ufficio    dell'azienda     sanitaria     locale
          territorialmente competente, cui sono  attribuite  funzioni
          in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso,
          altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del
          distretto sanitario ovvero da  un  medico  appartenente  al
          ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali o  da  un  ispettore  medico  delle
          Ferrovie dello Stato o da un medico  militare  in  servizio
          permanente effettivo o da un medico del ruolo dei  sanitari
          della Polizia di Stato o da un medico del  ruolo  sanitario
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini
          italiani residenti all'estero, da  un  medico  riconosciuto
          idoneo dal consolato italiano del Paese  di  residenza.  In
          ogni  caso  gli  accertamenti  sono  effettuati  presso  la
          struttura  pubblica  di  appartenenza.  La   certificazione
          sanitaria  e  la  relativa  documentazione  devono   essere
          conservate per un anno. 
              4.  Il  giudizio  di  idoneita'   e'   demandato   alla
          commissione medica  locale  costituita  in  ogni  provincia
          presso  le  aziende  sanitarie  locali  del  capoluogo   di
          provincia, in caso di malattie o minorazioni  anatomiche  o
          funzionali indicate nell'allegato  I,  paragrafo  2,  e  in
          tutti i casi dubbi. 
              5. La commissione  medica  locale,  in  relazione  alle
          malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali
          protesi correttive,  stabilisce,  se  ritenuto  necessario,
          termini di validita' delle patenti ridotti in relazione  al
          tipo di abilitazione richiesta. 
              6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre  demandato  alle
          commissioni   mediche   locali,    quando    e'    disposto
          dall'autorita' marittima o dal prefetto. 
              7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve  risultare
          da certificazione di data non anteriore a  sei  mesi  dalla
          presentazione  della  domanda  per  sostenere  l'esame   di
          abilitazione. Il certificato  medico  e  quello  rilasciato
          dalla commissione medica locale sono  conformi  al  modello
          contenuto nell'allegato I, annesso 1. 
              8. Avverso il giudizio  delle  commissioni  di  cui  al
          comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero
          delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   che   decide
          avvalendosi del parere  degli  organi  sanitari  periferici
          delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i
          provvedimenti di sospensione  o  di  revoca  della  patente
          nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici. 
              9. Gli oneri e  le  spese  relative  agli  accertamenti
          sanitari di cui al presente articolo sono  a  carico  degli
          interessati.» 
                «Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle
          patenti nautiche 
              1. Non possono ottenere la patente nautica  coloro  che
          sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
          per tendenza, coloro che sono o  sono  stati  sottoposti  a
          misure di sicurezza personali o alle misure di  prevenzione
          previste dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
          modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge
          31 maggio 1965, n.  575,  nonche'  coloro  che  sono  stati
          condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre  anni,
          salvo  che   non   siano   intervenuti   provvedimenti   di
          riabilitazione. 
              2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica  per
          la navigazione senza alcun limite  dalla  costa  e  per  il
          comando delle navi da diporto coloro che abbiano  riportato
          condanne per  uno  dei  delitti  previsti  dalla  legge  22
          dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni,  nonche'
          dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, e successive modificazioni  o  per  reati  previsti
          dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,   e   successive
          modificazioni nonche'  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  salvo  che  non  siano
          intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 
              3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca
          della patente nautica per i motivi di cui ai commi  1  e  2
          del presente articolo  e'  ammesso  ricorso,  entro  trenta
          giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              4. L'autorita' marittima o  gli  uffici  motorizzazione
          civile del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          accertano i requisiti morali,  richiedendo  il  certificato
          del casellario giudiziale. Per  i  cittadini  stranieri  il
          certificato del casellario giudiziale e' sostituito da  una
          dichiarazione dell'autorita' consolare.». 
              Si  riporta  l'articolo  17  del  citato  Codice  della
          navigazione: 
                «Art. c.n. art. 17. Attribuzioni degli uffici locali. 
              Il  direttore  marittimo   esercita   le   attribuzioni
          conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi  e  dai
          regolamenti. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi degli altri  uffici  marittimi  dipendenti,  oltre  le
          attribuzioni conferite a  ciascuno  di  essi  dal  presente
          codice, dalle altre leggi e  dai  regolamenti,  esercitano,
          nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte   le
          attribuzioni amministrative relative alla navigazione e  al
          traffico  marittimo,   che   non   siano   specificatamente
          conferite a determinate autorita'.».