Art. 4 
 
 
                      Modalita' di trasmissione 
 
  1.  I  dati  di  cui  all'articolo  3   devono   essere   trasmessi
esclusivamente  per  il  tramite   dei   servizi   informatici   resi
disponibili dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2. La trasmissione  telematica  dei  dati  di  cui  all'articolo  3
avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito  del
SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita'  alle  relative  regole
tecniche. Per le forze armate e  le  forze  di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui  all'articolo  3,  comma  2,  e
nelle more dell'adeguamento dei sistemi  e  della  realizzazione  dei
servizi di cui al  comma  1,  la  trasmissione  telematica  dei  dati
avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo  sicurezza,
tracciabilita' e responsabilita' del trasferimento. 
  3. L'accesso al SINP avviene  nel  rispetto  delle  regole  per  il
trattamento dei dati e delle misure di  sicurezza  e  responsabilita'
indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la  rete  infranet  sia  per
l'accesso ai servizi on line che  per  il  richiamo  dei  servizi  in
cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet)  per  la
consultazione on line di dati oggetto di diffusione. 
  4. Le strutture dei dati  e  le  modalita'  di  interscambio  degli
stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli  accordi  di
servizio di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera  h),  del  decreto
legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle regole tecniche di
cui all'articolo 1, lettera  e)  del  presente  decreto,  nonche'  in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1, del
decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  5.  I  servizi  di  cooperazione  applicativa  saranno   pubblicati
nell'apposito catalogo dei servizi SICA. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 72 e seguenti  del
          citato decreto legislativo 82 del 2005: 
              «Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico  di
          connettivita'). -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si
          intende per: 
                a)  "trasporto   di   dati":   i   servizi   per   la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di reti  informatiche
          per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; 
                b) "interoperabilita' di  base":  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
                c)  "connettivita'":   l'insieme   dei   servizi   di
          trasporto di dati e di interoperabilita' di base; 
                d) "interoperabilita' evoluta": i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
                e) "cooperazione applicativa": la parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  17   del   citato   decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art.    17.    (Strutture    per     l'organizzazione,
          l'innovazione  e  le  tecnologie).  -   1.   Le   pubbliche
          amministrazioni centrali  garantiscono  l'attuazione  delle
          linee    strategiche    per    la    riorganizzazione     e
          digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.
          A tale fine, le  predette  amministrazioni  individuano  un
          unico ufficio  dirigenziale  generale,  fermo  restando  il
          numero  complessivo  di  tali  uffici,   responsabile   del
          coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i
          compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)  analisi  della  coerenza   tra   l'organizzazione
          dell'amministrazione   e   l'utilizzo   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  al   fine   di
          migliorare la soddisfazione dell'utenza e la  qualita'  dei
          servizi nonche' di ridurre i tempi e  i  costi  dell'azione
          amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  posta  elettronica,   protocollo   informatico,   firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          accessibilita' e fruibilita'. 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter.  DigitPA   assicura   il   coordinamento   delle
          iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le  modalita'
          di cui all'articolo 51.». 
              - Per il testo dell'articolo 71, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 82  del  2005,  si  vedano  le  note
          all'articolo 1.