Art. 6 
 
 
                 Regole per il trattamento dei dati 
 
  1.  L'INAIL,  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  81  del  2008  garantisce  la  gestione  tecnica  ed
informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento  dei
dati, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  n.  196  del
2003. 
  2. Ciascun ente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)  riveste
la qualita' di autonomo titolare in  riferimento  ai  dati  personali
comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi  dell'articolo  30  del
decreto legislativo n. 196 del  2003,  i  rispettivi  incaricati  del
trattamento. 
  3.  Il  trattamento  dei  dati  e'  svolto  esclusivamente  per  le
finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  n.
81 del 2008, riconducibili  alle  finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico istituzionalmente perseguite dai singoli enti, di  cui  agli
articoli 67, 85, comma 1, lettera e) e 112, comma 2,  lettere  e)  ed
f), del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  4. Sono oggetto di comunicazione nell'ambito del SINP e  utilizzati
dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti  e
indispensabili per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 3. 
  5. I tipi di dati che  possono  essere  lecitamente  trattati  sono
individuati dall'allegato F) secondo le specificazioni  di  cui  agli
allegati A), B), C),  D).  Sono,  ugualmente,  individuate  le  fonti
informative, ove sono contenuti i dati  poi  conferiti  al  SINP  con
estrazione dei soli dati riportati  nell'allegato  A)  effettivamente
necessari,  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle   finalita'
perseguite, e le operazioni che  possono  essere  eseguite  sui  dati
sensibili e giudiziari agli effetti di quanto previsto dagli articoli
20 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  6.  Sono  conferiti  al  SINP  dai  singoli  enti  dati  personali,
sensibili e giudiziari, dati aggregati anonimi e quelli relativi alle
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza  sul  lavoro
di cui all'allegato A), pertinenti, non eccedenti e indispensabili, e
sono  comunicati  e/o  utilizzati  dai  soggetti  legittimati,  anche
mediante la loro messa a disposizione e consultazione in ambito  SINP
secondo quanto specificato negli allegati E) e F). 
  7. I dati relativi ai  flussi  informativi  in  ingresso  trasmessi
dagli enti con cadenza periodica per generare  le  banche  dati  SINP
sono conservati per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi  a
decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP. 
  8. Gli enti fruitori, di cui all'allegato E), abilitati ad accedere
al SINP non possono replicare in autonome banche dati le informazioni
ricevute dal SINP. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  l'articolo  8,  comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008 si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  196
          del 2003 si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art.  30.  (Incaricati  del  trattamento).  -  1.   Le
          operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
          incaricati che  operano  sotto  la  diretta  autorita'  del
          titolare o del responsabile,  attenendosi  alle  istruzioni
          impartite. 
              2.  La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto   e
          individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
          Si considera tale anche la documentata  preposizione  della
          persona fisica ad una unita' per la quale  e'  individuato,
          per iscritto,  l'ambito  del  trattamento  consentito  agli
          addetti all'unita' medesima.». 
              - Per il testo dell'articolo 8,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008 si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Si riportano gli articoli 67, 85, e  112  del  citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 67. (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20 e 21, le finalita' di: 
                a) verifica della legittimita', del  buon  andamento,
          dell'imparzialita' dell'attivita'  amministrativa,  nonche'
          della  rispondenza  di  detta  attivita'  a  requisiti   di
          razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per  le
          quali sono, comunque, attribuite  dalla  legge  a  soggetti
          pubblici funzioni di controllo, di riscontro  ed  ispettive
          nei confronti di altri soggetti; 
                b)   accertamento,   nei   limiti   delle   finalita'
          istituzionali,  con  riferimento   a   dati   sensibili   e
          giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad  atti
          di controllo o di sindacato ispettivo di  cui  all'articolo
          65, comma 4.». 
              «Art. 85. (Compiti del Servizio sanitario nazionale). -
          1. Fuori dei casi di cui al  comma  2,  si  considerano  di
          rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20  e
          21, le finalita' che rientrano  nei  compiti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  degli  altri  organismi   sanitari
          pubblici relative alle seguenti attivita': 
                a) attivita' amministrative  correlate  a  quelle  di
          prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  dei  soggetti
          assistiti dal Servizio sanitario  nazionale,  ivi  compresa
          l'assistenza degli stranieri  in  Italia  e  dei  cittadini
          italiani  all'estero,  nonche'  di   assistenza   sanitaria
          erogata al personale navigante ed aeroportuale; 
                b) programmazione, gestione, controllo e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria; 
                c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
                d) attivita' certificatorie; 
                e)  l'applicazione  della  normativa  in  materia  di
          igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e  di  sicurezza  e
          salute della popolazione; 
                f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
          d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni  di  sangue
          umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990,  n.
          107; 
                g)   instaurazione,   gestione,   pianificazione    e
          controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i  soggetti
          accreditati  o   convenzionati   del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              2. Il comma 1 non si applica  ai  trattamenti  di  dati
          idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  effettuati   da
          esercenti le professioni sanitarie o da organismi  sanitari
          pubblici  per  finalita'   di   tutela   della   salute   o
          dell'incolumita' fisica dell'interessato,  di  un  terzo  o
          della  collettivita',  per  i   quali   si   osservano   le
          disposizioni  relative  al  consenso   dell'interessato   o
          all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76. 
              3.  All'identificazione  dei  tipi  di  dati  idonei  a
          rivelare lo  stato  di  salute  e  di  operazioni  su  essi
          eseguibili e' assicurata ampia pubblicita',  anche  tramite
          affissione di una copia o di una guida illustrativa  presso
          ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
          medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 
              4.    Il    trattamento    di    dati    identificativi
          dell'interessato e' lecito da parte dei soli  soggetti  che
          perseguono direttamente le finalita' di  cui  al  comma  1.
          L'utilizzazione  delle  diverse  tipologie   di   dati   e'
          consentita ai soli incaricati,  preposti,  caso  per  caso,
          alle specifiche fasi delle attivita'  di  cui  al  medesimo
          comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
          di volta in volta trattati.». 
              «Art. 112. (Finalita' di rilevante interesse pubblico).
          - 1. Si considerano di  rilevante  interesse  pubblico,  ai
          sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione
          e gestione da parte di soggetti  pubblici  di  rapporti  di
          lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche  non
          retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
          altre forme di impiego che non comportano  la  costituzione
          di un rapporto di lavoro subordinato. 
              2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
          al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
          effettuati al fine di: 
                a) applicare la normativa in materia di  collocamento
          obbligatorio e  assumere  personale  anche  appartenente  a
          categorie protette; 
                b) garantire le pari opportunita'; 
                c) accertare il  possesso  di  particolari  requisiti
          previsti per  l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche  in
          materia di tutela delle minoranze linguistiche,  ovvero  la
          sussistenza  dei  presupposti  per  la  sospensione  o   la
          cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
          sede per incompatibilita' e  il  conferimento  di  speciali
          abilitazioni; 
                d) adempiere ad obblighi  connessi  alla  definizione
          dello  stato  giuridico  ed  economico,  ivi  compreso   il
          riconoscimento  della  causa  di   servizio   o   dell'equo
          indennizzo, nonche'  ad  obblighi  retributivi,  fiscali  o
          contabili, relativamente al  personale  in  servizio  o  in
          quiescenza, ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e
          benefici assistenziali; 
                e) adempiere a specifici obblighi o svolgere  compiti
          previsti dalla normativa in materia di igiene  e  sicurezza
          del lavoro o  di  sicurezza  o  salute  della  popolazione,
          nonche' in materia sindacale; 
                f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
          assistenziali, la normativa in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  ivi  compresa  quella  integrativa,  anche   in
          applicazione del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  29  luglio  1947,  n.  804,   riguardo   alla
          comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
          elettronica, agli istituti di  patronato  e  di  assistenza
          sociale, alle  associazioni  di  categoria  e  agli  ordini
          professionali   che   abbiano    ottenuto    il    consenso
          dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in  relazione  a
          tipi di dati individuati specificamente; 
                g) svolgere attivita' dirette all'accertamento  della
          responsabilita'  civile,  disciplinare   e   contabile   ed
          esaminare i  ricorsi  amministrativi  in  conformita'  alle
          norme che regolano le rispettive materie; 
                h)  comparire  in  giudizio   a   mezzo   di   propri
          rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato  o
          di conciliazione  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dai
          contratti collettivi di lavoro; 
                i)  salvaguardare  la  vita  o  l'incolumita'  fisica
          dell'interessato o di terzi; 
                l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e
          applicare  la  normativa  in  materia  di   assunzione   di
          incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori  e
          consulenti; 
                m)   applicare   la   normativa   in    materia    di
          incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale; 
                n)  svolgere  l'attivita'  di  indagine  e  ispezione
          presso soggetti pubblici; 
                o) valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei
          risultati conseguiti. 
              3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
          o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e,  comunque,
          tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.». 
              - Si riporta gli articoli 20 e 22  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  2,  il  trattamento   dei   dati
          sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
          pubblico  provvede  altresi'  a  identificare   e   rendere
          pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui  al
          comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente.». 
              «Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili  e  giudiziari).  -  1.   I   soggetti   pubblici
          conformano il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato. 
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».