Art. 7 
 
 
                Misure di sicurezza e responsabilita' 
 
  1. La riservatezza,  l'integrita'  e  la  disponibilita'  dei  dati
trattati nell'ambito del SINP, ai sensi degli articoli 31,  33  e  34
del decreto legislativo n.  196  del  2003  e  relativo  disciplinare
tecnico, viene garantita da INAIL tramite le procedure  di  sicurezza
relative al software e ai  servizi  telematici  in  conformita'  alle
regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del SPC. 
  2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) garantiscono
la conformita' delle  proprie  infrastrutture  alle  regole  tecniche
dettate dal  SPC  e  la  conformita'  dei  servizi  ai  requisiti  di
sicurezza per la cooperazione  applicativa  definiti  negli  appositi
accordi di servizio. Tali accordi devono individuare idonee  garanzie
per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, la
registrazione  e  tracciatura  dei  dati  relativi  alle   operazioni
compiute sulle porte di dominio. 
  3.  La  trasmissione  dei  dati  in  cooperazione  applicativa   e'
garantita mediante l'utilizzo di un protocollo sicuro e  dal  ricorso
alla autenticazione bilaterale fra  sistemi,  basata  su  certificati
digitali emessi  da  un'autorita'  di  certificazione  ufficiale.  La
trasmissione  dei  dati  tramite  servizi  di  fornitura  massiva  e'
garantita altresi' mediante l'utilizzo  di  un  canale  sicuro  e  il
ricorso alla autenticazione. 
  4. Al fine di  non  consentire  l'identificabilita'  diretta  delle
persone fisiche interessate,  viene  assegnato  a  ciascun  soggetto,
subito dopo  l'acquisizione  dei  dati  e  attraverso  una  struttura
organizzativa distinta da quella che operativamente gestisce il SINP,
un codice univoco diverso dal codice fiscale. I  dati  inviati  dagli
enti, privi degli elementi identificativi  diretti,  sono  archiviati
previa separazione dei dati sensibili e giudiziari dagli altri  dati.
I dati sensibili e giudiziari sono trattati mediante  l'utilizzazione
del codice univoco. 
  5. E' previsto che la struttura organizzativa di  cui  al  comma  4
adotti un sistema informatico che  garantisca  l'anonimizzazione  dei
dati personali archiviati, prima che questi confluiscano nel SINP, in
modo da renderli consultabili solo in tale forma da parte degli  enti
fruitori legittimati ad  accedere  unicamente  a  tale  tipologia  di
informazioni, segnatamente nel rispetto di quanto sancito dai commi 6
e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  6. I dati  di  tracciatura  sono  conservati  per  il  periodo  non
superiore a sei mesi e  possono  essere  trattati  solo  da  appositi
incaricati al trattamento esclusivamente in  forma  anonima  mediante
loro opportuna aggregazione. Tali dati  possono  essere  trattati  in
forma non anonima unicamente laddove cio' risulti  indispensabile  al
fine di verificare la correttezza e  la  legittimita'  delle  singole
interrogazioni effettuate. 
  7. Il processo di identificazione e autenticazione  on  line  degli
utenti e' assicurato dal sistema di  Identity  Management  dell'INAIL
che avviene tramite carta nazionale dei servizi, carta  di  identita'
elettronica o tramite credenziali di autenticazione,  in  conformita'
all'articolo  64   del   Codice   dell'amministrazione   digitale   e
all'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'accesso e'
garantito tramite l'utilizzo di  un  protocollo  sicuro.  I  soggetti
legittimati all'accesso ai dati contenuti nel  SINP  sono  unicamente
gli enti fruitori elencati nell'allegato E). 
  8. Nel caso di utilizzo del modello di  «identita'  federata»,  sia
nell'ambito  delle  modalita'  di  cooperazione  applicativa  che  di
fruizione  di   servizi   on   line,   in   conformita'   al   codice
dell'amministrazione digitale, l'INAIL esercita il ruolo di erogatore
di servizi e gli enti federati assumono  il  ruolo  di  fruitori  dei
servizi, dotandosi di sistemi  standard  in  grado  di  garantire  la
condivisione delle  identita'  digitali  e  dei  relativi  attributi,
mentre compete all'INAIL la tracciatura delle operazioni. 
  9. Ciascun ente individua il responsabile preposto alla definizione
dei profili di autorizzazione, in relazione al  ruolo  istituzionale,
alle funzioni  svolte  e  all'ambito  territoriale  delle  azioni  di
competenza, alla designazione dei soggetti (utenti e  amministratori)
e dei rispettivi privilegi nonche' alla gestione delle  modalita'  di
conferimento,  sospensione  e  revoca  dei  profili  di  accesso.  Le
richieste  di  accesso  al  SINP  devono  indicare  espressamente  la
specifica  attivita'   al   cui   svolgimento   e'   preordinata   la
consultazione nell'ambito delle competenze istituzionali del soggetto
richiedente. 
  10.   L'INAIL   garantisce   mediante   il   proprio   sistema   di
autorizzazione l'accesso selettivo ai servizi del SINP  in  relazione
ai profili del soggetto richiedente. 
  11. L'accesso ai servizi  del  SINP  richiede  la  stipula  di  una
convenzione, redatta in conformita' alle prescrizioni contenute nelle
linee guida emanate  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  ai  sensi
dell'articolo 58, comma 2, del Codice dell'amministrazione  digitale,
che stabilisce: 
    a) i profili di cui agli accordi di servizio per la  cooperazione
applicativa abilitati con la convenzione; 
    b) le modalita' di scambio e di condivisione  delle  informazioni
sulle identita' e sui ruoli; 
    c) le procedure per l'individuazione e configurazione dei profili
di autorizzazione; 
    d) le figure di responsabilita' individuate all'interno  di  ogni
ente per la gestione delle regole tecniche organizzative previste nel
presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta gli  articoli  31,  33  e  34  del  citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art.  31.  (Obblighi  di  sicurezza).  -  1.  I   dati
          personali  oggetto  di   trattamento   sono   custoditi   e
          controllati, anche in relazione alle  conoscenze  acquisite
          in base al progresso tecnico, alla natura dei dati  e  alle
          specifiche caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da
          ridurre  al  minimo,  mediante  l'adozione  di   idonee   e
          preventive misure di sicurezza, i rischi di  distruzione  o
          perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
          autorizzato o di trattamento non consentito o non  conforme
          alle finalita' della raccolta.». 
              «Art. 33. (Misure minime). - 1.  Nel  quadro  dei  piu'
          generali obblighi di sicurezza di cui  all'articolo  31,  o
          previsti  da  speciali   disposizioni,   i   titolari   del
          trattamento sono comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure
          minime  individuate  nel   presente   capo   o   ai   sensi
          dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare  un  livello
          minimo di protezione dei dati personali.». 
              «Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
          Il trattamento di dati personali effettuato  con  strumenti
          elettronici e' consentito solo se sono adottate,  nei  modi
          previsti dal disciplinare tecnico  contenuto  nell'allegato
          B), le seguenti misure minime: 
                a) autenticazione informatica; 
                b)  adozione   di   procedure   di   gestione   delle
          credenziali di autenticazione; 
                c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
                d)   aggiornamento   periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati e addetti  alla  gestione  o  alla  manutenzione
          degli strumenti elettronici; 
                e) protezione degli strumenti elettronici e dei  dati
          rispetto a trattamenti illeciti di  dati,  ad  accessi  non
          consentiti e a determinati programmi informatici; 
                f) adozione di procedure per la custodia di copie  di
          sicurezza, il ripristino della disponibilita'  dei  dati  e
          dei sistemi; 
                g); 
                h) adozione di tecniche  di  cifratura  o  di  codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  effettuati
          da organismi sanitari. 
              1-bis. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in
          materia di protezione dei  dati  personali,  i  trattamenti
          effettuati  per  finalita'  amministrativo-contabili   sono
          quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di  natura
          organizzativa, amministrativa, finanziaria e  contabile,  a
          prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
          perseguono  tali  finalita'  le   attivita'   organizzative
          interne,  quelle  funzionali  all'adempimento  di  obblighi
          contrattuali e precontrattuali, alla gestione del  rapporto
          di  lavoro  in  tutte  le  sue  fasi,  alla  tenuta   della
          contabilita' e  all'applicazione  delle  norme  in  materia
          fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
          igiene e sicurezza sul lavoro.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  64   del   citato   decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art. 64. (Modalita' di accesso ai servizi  erogati  in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  La  carta
          d'identita' elettronica e la carta  nazionale  dei  servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
          l'istituzione del sistema SPID di cui al  comma  2-bis,  le
          pubbliche amministrazioni possono consentire  l'accesso  in
          rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti  di  cui
          al comma 1, ovvero mediante servizi  offerti  dal  medesimo
          sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
          carta  nazionale  dei  servizi   e'   comunque   consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
          secondo modalita' definite con il decreto di cui  al  comma
          2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di  messa
          a disposizione  delle  credenziali  e  degli  strumenti  di
          accesso in rete nei riguardi di  cittadini  e  imprese  per
          conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  in  qualita'  di
          erogatori di servizi  in  rete,  ovvero,  direttamente,  su
          richiesta degli interessati. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              [3.  Ferma  restando  la  disciplina   riguardante   le
          trasmissioni    telematiche    gestite    dal     Ministero
          dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali,  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro delegato per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'  fissata
          la data, comunque non successiva al  31  dicembre  2007,  a
          decorrere dalla quale non e' piu' consentito  l'accesso  ai
          servizi erogati in rete  dalle  pubbliche  amministrazioni,
          con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
          dalla carta nazionale dei servizi.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  58,  del   citato   decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art. 58. (Modalita' della fruibilita' del dato). -  1.
          Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un
          altro non modifica la titolarita' del dato. 
              2. Le pubbliche  amministrazioni  comunicano  tra  loro
          attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito  degli
          accessi   alle   proprie   basi   di   dati   alle    altre
          amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
          all'articolo  72,  comma  1,  lettera  e).  L'Agenzia   per
          l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei
          dati  personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla
          comunicazione telematica, ivi incluso  il  Ministero  della
          giustizia, definisce entro novanta giorni gli  standard  di
          comunicazione e le  regole  tecniche  a  cui  le  pubbliche
          amministrazioni devono conformarsi. 
              3.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   provvede   al
          monitoraggio   dell'attuazione   del   presente   articolo,
          riferendo annualmente con apposita relazione al  Presidente
          del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. 
              3-bis. 
              3-ter. Resta ferma la speciale  disciplina  dettata  in
          materia di dati territoriali.».