Art. 8 
 
 
                 Partecipazione delle parti sociali 
 
  1. La partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008,  avviene  attraverso
la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato di
cui  all'articolo  5  del   medesimo   decreto   legislativo,   delle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale   sui
contenuti,  elaborati  come  dati  anonimi  e   aggregati,   di   cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) c) e d) del presente decreto. 
  2. La partecipazione delle  parti  sociali  si  esplica,  altresi',
attraverso la periodica consultazione dei dati di cui al comma 1  del
presente  articolo,  nell'ambito  dei   Comitati   di   coordinamento
regionale di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  n.  81  del
2008. 
  Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti e  munito  del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare. 
    Roma, 25 maggio 2016 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registrazione n. 3653 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 8,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note  all'articolo
          5. 
              - Per il  testo  dell'articolo  7  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note  all'articolo
          3.