Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  euro
17.805   a   decorrere   dall'anno   2016,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  20162018,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui alla  presente  legge.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle
finanze provvede per  gli  oneri  relativi  alle  spese  di  missione
mediante  riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle  spese
di missione nell'ambito del programma  «Regolazione  giurisdizione  e
coordinamento  del  sistema  della  fiscalita'»  e,  comunque,  della
missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si  intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,  di  un  ammontare
pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo  6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.