IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 12 maggio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 22 marzo 2016; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e  criteri
direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge  7  agosto  2015,  n.
124,  reca  norme  per  la  semplificazione  e   l'accelerazione   di
procedimenti  amministrativi   riguardanti   rilevanti   insediamenti
produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio  o  l'avvio  di
attivita' imprenditoriali  suscettibili  di  avere  positivi  effetti
sull'economia o sull'occupazione. 
  2. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi  quelli  previsti  dal
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  hanno  ad   oggetto
autorizzazioni, licenze,  concessioni  non  costitutive,  permessi  o
nulla osta comunque denominati, ivi  compresi  quelli  di  competenza
delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, del  patrimonio  storico-artistico,  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita',  necessari  per  la
localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle  opere,  lo
stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attivita'. 
  3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili  anche
ai  procedimenti   amministrativi   relativi   a   infrastrutture   e
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7  agosto
          2015,  n.  124  (Deleghe   al   Governo   in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 4 (Norme per la semplificazione e l'accelerazione
          dei procedimenti amministrativi). - 1. Con  regolamento  da
          emanare, ai sensi dell'art. 17, comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
          del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono dettate  norme  di  semplificazione  e
          accelerazione dei procedimenti amministrativi,  sulla  base
          delle seguenti norme generali regolatrici della materia: 
                a)   individuazione   dei   tipi   di    procedimento
          amministrativo,   relativi   a    rilevanti    insediamenti
          produttivi, a opere di interesse generale  o  all'avvio  di
          attivita'  imprenditoriali,   ai   quali   possono   essere
          applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; 
                b) individuazione in concreto da parte del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   nell'ambito   dei   tipi   di
          procedimento  indicati  alla  lettera   a),   dei   singoli
          interventi   con   positivi   effetti    sull'economia    o
          sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle
          lettere c) e seguenti; 
                c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi
          termini, ridotti in misura non superiore al  50  per  cento
          rispetto a quelli applicabili ai sensi  dell'art.  2  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  per  i  procedimenti  di  cui  alla  lettera  b),
          attribuzione, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
          di poteri  sostitutivi  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o a un suo delegato; 
                e)  previsione,  per  i  procedimenti  in  cui  siano
          coinvolte  amministrazioni  delle  regioni  e  degli   enti
          locali, di idonee forme di raccordo per la definizione  dei
          poteri sostitutivi di cui alla lettera d); 
                f)  definizione  dei  criteri  di  individuazione  di
          personale in servizio presso le amministrazioni  pubbliche,
          in   possesso   di   specifiche   competenze   tecniche   e
          amministrative, di cui possono  avvalersi  i  titolari  dei
          poteri  sostitutivi  di   cui   alla   lettera   d)   senza
          riconoscimento   di   trattamenti   retributivi   ulteriori
          rispetto a quelli in godimento e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 4 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  si
          rimanda alle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91, S.O.