Art. 2 
 
                   Individuazione degli interventi 
 
  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale  puo'
individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali e' corredato da
specifica analisi di valutazione  dell'impatto  economico  e  sociale
redatta anche tenendo  conto,  ove  applicabili,  delle  linee  guida
previste dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato  in  attuazione  dell'articolo  8,  comma  3,  del   decreto
legislativo  29  dicembre  2011,  n.   228,   riguardanti   rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio
o l'avvio  di  attivita'  imprenditoriali  suscettibili  di  produrre
positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti  nel
programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o in altri atti di programmazione previsti  dalla
legge, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri  che  al
relativo procedimento siano applicate le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4. I  progetti  sono  corredati,  ove  disponibile,  del
Codice unico di progetto  di  cui  all'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3. 
  2. Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  anche  su  segnalazione  del
soggetto proponente, progetti non  inseriti  nell'elenco  di  cui  al
comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui  realizzazione  sia
suscettibile   di   produrre   positivi   effetti   sull'economia   o
sull'occupazione e tale capacita' sia dimostrata dalla documentazione
di cui al medesimo comma. 
  3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i
criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2  ai  fini
di  quanto  previsto  dal  comma  4,  in  relazione  alla   rilevanza
strategica degli interventi  pubblici  e  privati  assoggettati  alla
procedura semplificata. 
  4. Entro il successivo 31 marzo, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, tra gli interventi segnalati ai sensi dei commi 1 e 2, sono
individuati  in  concreto,  sentiti  i   Presidenti   delle   regioni
interessate che partecipano, ciascuno per la  rispettiva  competenza,
alla seduta del Consiglio dei ministri, i  singoli  progetti  cui  si
applicano,  anche  in  ragione  della  loro  rilevanza  economica   o
occupazionale  rilevata   anche   tenendo   conto   dell'analisi   di
valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di  cui
agli articoli 3 e  4.  Il  decreto  e'  specificamente  motivato  con
riferimento ai singoli progetti individuati. 
  5. I decreti di cui  al  comma 4  possono  disporre  l'applicazione
degli articoli 3 e 4 del presente regolamento sia  nei  confronti  di
tutti i procedimenti e gli atti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
necessari per la localizzazione, la progettazione e la  realizzazione
dell'opera,  lo  stabilimento  dell'impianto  produttivo  e   l'avvio
dell'attivita', sia con riferimento a singoli procedimenti e  atti  a
tali fini preordinati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante  ««Attuazione
          dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, in materia di  valutazione  degli
          investimenti relativi ad opere pubbliche»: 
              «Art. 8 (Linee guida standardizzate per la  valutazione
          degli investimenti). - (Omissis). 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, al fine di garantire  la  predisposizione
          da parte dei Ministeri di linee  guida  standardizzate,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  definisce,  con
          proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
          da parte dei  Ministeri  delle  linee  guida.  Il  medesimo
          decreto prevede altresi' uno schema-tipo di  Documento,  il
          cui rispetto  e'  condizione  necessaria  per  la  relativa
          iscrizione all'ordine del giorno del CIPE. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione   delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art. 21 (Programma delle acquisizioni  delle  stazioni
          appaltanti).  -  1.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici
          adottano il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
          approvati nel rispetto dei  documenti  programmatori  e  in
          coerenza con il bilancio. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  i
          lavori da avviare nella prima annualita', per i quali  deve
          essere  riportata  l'indicazione   dei   mezzi   finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini  dello
          svolgimento  dei  compiti  e  delle   attivita'   ad   esso
          attribuiti.  Per  le  acquisizioni  di   beni   e   servizi
          informatici   e   di   connettivita'   le   amministrazioni
          aggiudicatrici tengono conto di quanto  previsto  dall'art.
          1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui  all'art.  213,  anche  tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'art. 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
                a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e  dei
          relativi elenchi annuali; 
                b) i criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                c)  i  criteri  e  le  modalita'  per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
                d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei   lavori   nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                e) gli schemi tipo e le informazioni minime che  essi
          devono contenere, individuandole anche in coerenza con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                f) le modalita' di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un «Codice unico di progetto», che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».