Art. 3 
 
               Riduzione dei termini dei procedimenti 
 
  1. Con i decreti di cui all'articolo 2  possono  essere  ridotti  i
termini  di   conclusione   dei   procedimenti   necessari   per   la
localizzazione, la progettazione e la  realizzazione  delle  opere  o
degli  insediamenti  produttivi  e   l'avvio   dell'attivita'.   Tale
riduzione e' consentita, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai
termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
puo' essere prevista in riferimento ai singoli  procedimenti,  ovvero
rispetto a  tutti  i  procedimenti  necessari  per  la  realizzazione
dell'intervento, anche  successivi  all'eventuale  svolgimento  della
conferenza  di  servizi.  Nel  caso  in  cui  il  termine  sia   gia'
parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento  al  periodo
residuo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si
          rimanda alle note alle premesse.