Art. 4 
 
                         Potere sostitutivo 
 
  1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di
cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso  del  termine  di  cui
all'articolo 2 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  di  quello
eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, puo' adottare i relativi atti. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con  le  modalita'  di
cui al comma 1,  puo'  delegare  il  potere  sostitutivo  di  cui  al
medesimo comma 1 a un soggetto dotato  di  comprovata  competenza  ed
esperienza  in  relazione  all'attivita'  oggetto  di   sostituzione,
fissando un  nuovo  termine  per  la  conclusione  del  procedimento,
comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto. 
  3. I poteri sostitutivi di cui ai  commi  1  e  2  sono  esercitati
previa diffida all'organo competente, al quale, in caso  di  inerzia,
e' comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il  suo  delegato  si
avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale delle
amministrazioni  pubbliche  individuato  ai  sensi  dell'articolo  6,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si
          rimanda alle note alle premesse.