Art. 4 Potere sostitutivo 1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso del termine di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di quello eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' adottare i relativi atti. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalita' di cui al comma 1, puo' delegare il potere sostitutivo di cui al medesimo comma 1 a un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attivita' oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto. 3. I poteri sostitutivi di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati previa diffida all'organo competente, al quale, in caso di inerzia, e' comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale delle amministrazioni pubbliche individuato ai sensi dell'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4: - Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rimanda alle note alle premesse.