Art. 6 Supporto tecnico-amministrativo 1. Con i decreti di cui all'articolo 2 e' individuato, per ciascun intervento, il personale di cui puo' avvalersi il titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 4. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono designati tra dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata responsabilita' in strutture amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo. 3. Il personale di cui al presente articolo continua a prestare servizio nella propria amministrazione e a esso non e' riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento.