Art. 6 
 
                   Supporto tecnico-amministrativo 
 
  1. Con i decreti di cui all'articolo 2 e' individuato, per  ciascun
intervento, il personale di cui puo' avvalersi il titolare del potere
sostitutivo di cui all'articolo 4. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  sono  designati  tra  dipendenti
pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative,
maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di  procedimenti
analoghi, assicurando la presenza fra  essi  di  personale  posto  in
posizione di  elevata  responsabilita'  in  strutture  amministrative
competenti per gli  interventi  e  procedimenti  oggetto  del  potere
sostitutivo. 
  3. Il personale di cui al presente  articolo  continua  a  prestare
servizio nella propria amministrazione e a esso non  e'  riconosciuto
alcun  trattamento  retributivo  ulteriore  rispetto  a   quello   in
godimento.