Art. 10 Norme di coordinamento 1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d). 3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi gia' programmati a valere su di esse. 4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici gia' maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 ottobre 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 10: Il testo del comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981 e' riportato nelle Note all'art. 1.