Art. 10 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. All'articolo  1,  comma  160,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni  di
euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze». 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinate le modalita' di versamento del contributo  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera d). 
  3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e  b),  sono
mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico ai fini dell'esecuzione degli interventi gia' programmati a
valere su di esse. 
  4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, confluiscono nel Fondo  di  cui  all'articolo  1  nell'esercizio
finanziario successivo a quello di entrata in vigore del  regolamento
di cui all'articolo 1, comma 5, al netto  di  quelle  occorrenti  per
l'erogazione dei benefici gia'  maturati  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo regolamento. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 26 ottobre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo del comma 160 dell'articolo 1 della  legge  n.
          208 del 2015, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle Note all'art. 1. 
              Il testo dell'articolo 28 della legge n. 416  del  1981
          e' riportato nelle Note all'art. 1.